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LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 23

G.U.R.S. 13 agosto 1988, n. 35

Norme integrative della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad accreditare le somme al fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, mediante atti amministrativi e prescindendo da convenzione con gli istituti di credito.

Art. 2

1. I termini di cui all'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, sono riaperti per i richiedenti ammessi alla concessione, del mutuo con la disponibilità finanziaria per l'anno 1987, ove gli stessi siano scaduti o in corso di scadenza.

2. Il termine di quattro mesi di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è elevato a mesi sei.

Art. 3

1. All'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

"In caso di acquisto di alloggio in corso di costruzione il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato entro due anni dalla ricezione dell'invito comunicato ai sensi del presente articolo".

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 1988.

NICOLOSI