
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 24
G.U.R.S. 13 agosto 1988, n. 35
Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 14/1991)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Il centro elaborazione dati di cui all'art. 20 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 76, è trasferito all'assessorato regionale della sanità per la realizzazione del sistema informativo sanitario, quale supporto di un organico processo di programmazione, gestione e controllo delle funzioni a livello regionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per la sanità subentra nei rapporti giuridici posti in essere dall'Unità sanitaria locale n. 58 per l'acquisizione dell'elaboratore e delle apparecchiature necessarie al funzionamento ed al mantenimento in servizio dello stesso.
3. L'immobile ove trovasi dislocato il predetto centro è utilizzato gratuitamente dall'assessorato regionale della sanità, fermi restando a carico del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
4. L'assessore regionale per la sanità, qualora ciò si rendesse necessario, può stipulare, previo parere della competente commissione legislativa, convenzioni con enti o istituti pubblici per consulenze tecniche o stesure di piani per l'avviamento del sistema informativo sanitario.
1. L'assessore regionale della presidenza è autorizzato ad inquadrare, anche in soprannumero, secondo le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, le cinque unità tecniche di personale dell'organico dell'Unità sanitaria locale n. 58 effettivamente applicate alle apparecchiature del predetto centro da oltre due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della norma sopracitata e tuttora in servizio presso lo stesso centro senza soluzione di continuità.
2. Il personale di cui al comma 1 è tenuto ad osservare i turni di lavoro anche avvicendati che saranno istituiti per garantire il funzionamento continuativo del centro.
1. I compiti del centro di cui all'art. 1 e le relative modalità di svolgimento sono determinati dall'Assessore regionale per la sanità.
2. L'Unità sanitaria locale n. 58, in collaborazione con detto centro, porterà a termine gli incarichi affidati alla stessa dall'assessore regionale per la sanità prima dell'entrata in vigore della presente legge.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 14/91 )
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni in materia di assistenza farmaceutica assegnate alle unità sanitarie locali dalla vigente normativa, ivi compresi la vigilanza, i controlli tecnico-contabili e la liquidazione della spesa, l'assessore regionale per la sanità, nell'ambito delle finalità della presente legge, provvede a realizzare un sistema informativo atto a garantire l'espletamento su base regionale delle rilevazioni e dei controlli sulle prescrizioni farmaceutiche.
2. L'assessore regionale per la sanità, inoltre, al fine di assicurare la gestione unitaria a livello regionale dei rapporti economici con le farmacie di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il rispetto dei termini convenzionali di pagamento, emana disposizioni vincolanti, per attuare la centralizzazione dei pagamenti che saranno effettuati a livello provinciale dalla unità sanitaria locale capofila.