
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 27
G.U.R.S. 13 agosto 1988, n. 35
Interventi finanziari urgenti in materia di turismo, sport e trasporti.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 17/2004 e con annotazioni alla data 15 giugno 2006)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. A partire dall'anno finanziario 1988, il piano di cui all'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 è adottato dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
2. Il piano di cui al comma precedente può comprendere studi, rilevazioni statistiche, indagini di mercato e progetti finalizzati alla predisposizione dei successivi piani annuali.
3. E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31.
4. E' altresì abrogato il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.
1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a predisporre un piano di finanziamento di opere atte a consentire la migliore fruizione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico e ambientale, nonché relative alla realizzazione di impianti finalizzati a ospitare attività sportive, culturali, ricreative, convegnistiche e congressuali di rilevante interesse e richiamo turistico.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto tenendo conto, nella localizzazione delle opere, della capacità ricettiva o degli itinerari e dei flussi turistici o delle finalità di cui al medesimo comma.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni per l'anno finanziario 1988, di cui lire 75.000 milioni per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
4. Nella spesa di cui al comma 3 è compresa la somma di lire 3.000 milioni da assegnare alla Curia arcivescovile di Siracusa per opere di completamento del Santuario "Madonna delle Lacrime" . L'assessore provvederà alla concessione del finanziamento previa verifica con la Curia arcivescovile di Siracusa sui possibili adeguamenti progettuali utili al fine della migliore compatibilità dell'opera con l'ambiente e le caratteristiche storiche, artistiche e architettoniche della città di Siracusa.
5. I programmi di spesa relativi alle nuove opere sono adottati dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della competente commissione legislativa; i programmi di spesa relativi alle finalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 sono adottati dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e trasmessi alla competente commissione legislativa ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. (1) (2)
6. E' altresì autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 38.345,7 milioni da destinare all'assunzione degli impegni di spesa per le opere di valorizzazione turistica già deliberati dalla giunta regionale nell'anno finanziario 1987.
7. La spesa di cui al presente articolo è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto siciliano.
L'art. 23 della L.R. 6/1997 ha abrogato le disposizioni che prevedevano il parere obbligatorio delle commissioni legislative nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa.
Si rimanda al Decr. Ass. Turismo 23 dicembre 2004 per il programma di intervento relativo alle spese per il funzionamento di opere, al Decr. Ass. 15 giugno 2006 per il programma di intervento relativo alle opere atte a consentire la migliore fruizione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico ed ambientale, ed al Decr. Ass. 15 giugno 2006 per il programma di intervento relativo alle spese per il funzionamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio.
1. Per le finalità degli art. 1 e 3 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 1988, 1989 e 1990, un limite ventennale di impegno di lire 6.000 milioni.
1. Per le finalità richiamate dall'art. 42 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 2.500 milioni.
2. Per gli anni successivi al 1988, la spesa di cui al presente articolo è iscritta in bilancio in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a predisporre, con le modalità di cui agli articoli 2, secondo comma, e 5 della suddetta legge, un apposito programma di spesa rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l'esercizio sportivo e per la utilizzazione del tempo libero.
2. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa a carico dell'esercizio finanziario 1988 di lire 70.000 milioni.
1. Per la realizzazione di impianti e allestimenti mobili, spese di promozione, di organizzazione, pubblicità, connesse ai campionati di calcio del 1990, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1988, nonché di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990.
1. E' autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di lire 3.000 milioni per la redazione del piano regionale dei trasporti di cui all'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e relativi studi connessi.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti sottopone preventivamente all'approvazione della giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, il documento di indirizzi ed obiettivi per la redazione del piano.
3. Per gli atti conseguenziali si prescinde dal parere del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia.
1. Sullo stanziamento del cap. 48001, a valere dall'esercizio finanziario 1988, la somma di lire 100 milioni viene destinata alla Cassa integrazione pensioni dell'E.A.O.S.S., relativamente al personale collocato in quiescenza fino alla data del 31 dicembre 1980.
1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 6-bis - 1. I contributi di cui al precedente art. 6, comma 1, sono altresì concessi a soggetti privati che abbiano la piena disponibilità dell'area destinata a parcheggio dallo strumento urbanistico vigente o dal piano dei parcheggi di cui alla presente legge. Nell'importo dell'opera da ammettere a contributo non si tiene conto del valore dell'area.
2. Nei casi previsti dal comma 1 la documentazione da presentare a corredo dell'istanza è costituita dagli atti di cui al comma 2 del precedente articolo, mentre la convenzione con il comune è limitata alla definizione delle tariffe e dei criteri per il loro aggiornamento.
Art. 6-ter. - 1. Le tariffe e le modalità per il loro aggiornamento da inserirsi nelle convenzioni previste dalla presente legge, da stipulare tra comuni e privati, sono fissate sulla base dello schema-tipo dei criteri e dei parametri determinati con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti" .
1. Gli oneri autorizzati dalla presente legge, pari a lire 319.845 milioni, nonché quelli da determinare ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, valutati, per gli anni 1989 e 1990, in lire 15.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, per lire 3.000 milioni, nel codice 02.00, progetto strategico "B": potenziamento grandi fattori dello sviluppo; per lire 231.845 milioni, nel codice 03.00, progetto strategico "C": consolidamento ed ampliamento della base produttiva e, per lire 100.000 milioni, nel codice 05.00, progetto strategico "E": attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.
2. All'onere di lire 279.845 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede: quanto a lire 8.000 milioni, di cui agli articoli 7 e 8, con parte delle disponibilità del cap. 21257, quanto a lire 83.500 milioni, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, con parte delle disponibilità del cap. 60751 e, quanto a lire 188.345 milioni, di cui all'art. 2, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.