Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1988

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 94 G.U.R.I. 29 ottobre 1988, n. 255

Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge n. 64/86 che detta disposizioni per l'aggiornamento annuale del programma triennale di sviluppo per il Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 10 luglio 1985 concernente l'approvazione del programma triennale di intervento 1985-87, nonché la determinazione delle misure per il coordinamento, e l'assegnazione delle risorse finanziarie al piano dei completamenti;

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1986 di approvazione dell'aggiornamento del programma triennale 1987-89;

Vista la proposta di aggiornamento del programma triennale 1988-90 formulata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 414 del 14 luglio 1988;

Visto il parere dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 20 luglio 1988;

Visto il parere della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno espresso nella seduta del 28 luglio 1988;

Considerato che:

l'aggiornamento verifica, conferma ed integra l'impostazione programmatica del piano triennale per il Mezzogiorno 1987-89 in rapporto alle sue scelte fondamentali di strategia e di indirizzo; aggiorna l'arco di riferimento temporale al triennio 1988-90; indica gli indirizzi di compatibilità del programma triennale per il Mezzogiorno 1988-90 con le scelte della politica economica nazionale; integra il quadro finanziario riferito alle risorse disponibili per la programmazione con gli elementi derivati dalla stessa legge n. 64/86 nonché dagli altri atti normativi di natura legislativa ed amministrativa;

l'aggiornamento conferma la validità dello strumento delle azioni organiche, nonché la scelta, nell'ambito degli interventi di sostegno per le attività produttive, a favore degli indirizzi più innovativi e qualificanti; indica, per quanto concerne la formulazione degli obiettivi specifici per il periodo 1988-90, di tener conto in particolare:

dell'opportunità di non perdere occasioni, per il rilancio produttivo del Mezzogiorno, che potrebbero derivare dal perdurare di una congiuntura relativamente favorevole a livello nazionale ed internazionale;

della necessità di porre un freno al progressivo degrado dell'ambiente naturale, storico-culturale e civile tanto nelle aree interne quanto nei centri urbani del Mezzogiorno;

dell'esistenza di un miglior utilizzo delle potenzialità e risorse esistenti nel territorio meridionale.

Rilevato che:

L'aggiornamento introduce innovazioni per quanto riguarda:

il coordinamento dell'intervento straordinario con gli altri livelli di intervento (ordinario e comunitario);

la quota da riservare ai programmi regionali di sviluppo per il triennio 1988-90, che viene fissata nel 25% del stanziamento complessivo previsto nel periodo. Tale maggiore disponibilità (dal 20 al 25%) consegue al fatto che vengono riservati alla competenza regionale anche gli interventi rientranti nelle azioni organiche di importo inferiore a 5 miliardi di lire nonché le attività di studio e progettazione di importo inferiore ad un miliardo di lire;

le strategie di attuazione dell'intervento straordinario, con particolare riferimento ai progetti interregionali e d'interesse nazionale da attuare con lo strumento dell'accordo di programma;

gli strumenti e le modalità di attuazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari, nel Mezzogiorno;

Delibera:

E' approvato l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo 1988-90, di cui alla premessa e che fa parte integrante della presente delibera.

Le risorse destinate all'attuazione del programma 1988-90 ammontano, al netto delle risorse già assegnate e degli accantonamenti come dalle sottoindicate tabelle 1, 2 e 3, complessivamente a 20.621 miliardi di lire, ivi compresi i contributi FESR, la cui utilizzazione è subordinata all'accertamento formale della loro attribuzione da parte degli organismi beneficiari.

TABELLA 1


                      QUADRO FINANZIARIO DELLE RISORSE
                                                            Miliardi di Lire
1. Stanziamenti previsti dalle leggi n. 64/86 e
   n. 651/83 e dalla legge finanziaria 1988                           23.810
   1.1. Per l'anno 1990 e rimodulazioni 1988-89                       10.810
   1.2. Per l'anno 1991                                               13.000
2. Risorse residue del PTM 1987-89                                    12.500
3. Risorse assegnate dal primo piano annuale di
   attuazione, ma non impegnate nei tempi e nei
   modi programmati e quindi recuperabili nel
   triennio 1988-90                                                     p.m.
4. Risorse comunitarie (FESR) acquisibili nel
   biennio 1990-91, al netto dei minori introiti
   previsti nel PTM 1987-89                                            1.500
Totale                                                                37.810
Risorse vincolate o già assegnate                                 (-) 17.189
Totale risorse disponibili                                            20.621
Risorse assegnate al secondo piano annuale
di attuazione                                                     (-) 14.515
Totale risorse residue da programmare                                  6.106
TABELLA 2

                    RISORSE VINCOLATE O GIA' ASSEGNATE
                                                           Miliardi di Lire
1. Risorse da assegnare per attività previste
   dalla legge n. 64 (periodo 1987-91)                                7.090
   1.1. Agevolazioni fiscali (riduzione IVA;
        esenzione ILOR su utili reinvestiti;
        riduzioni IRPEG) (art. 14, commi 3, 4
        e 5, della legge n. 64)                                       2.000
   1.2. Riduzione contributi agricoli ufficiali
        (art 14, commi 1 e 2, della legge n. 64)                      1.750
   1.3. Agevolazioni tariffe di trasporto per la Sardegna
       (art. 17, commi 11 e 12, della legge n. 64)                      120
   1.4. Contributi alle regioni per interventi
        presentati al cofinanziamento della CEE
        (sui vari fondi) (art. 13, legge n. 64)                       1.200
   1.5. Contributi sull'emissione dei prestiti
        obbligazionari a favore di istituti di
        credito a medio termine per il cofinanziamento
        di infrastrutture e di attività produttive
        (art. 10, legge n. 64)                                          600
   1.6. Costituzione di fondi di rotazione per la
        concessione di mutui a tasso agevolato a
        favore di piccole e medie imprese e delle
        imprese artigiane e agricole
        (art. 12, comma 4, legge n. 64)                                p.m.
    1.7. Garanzia sussidiaria ed integrativa a favore
         dei fondi di garanzia collettiva
         (art. 15, commi 1 e 2, legge n. 64)                           p.m.
    1.8. Contributi all'occupazione, previsti dalla
         finanziaria 1988                                             1.400
    1.9. Lavori a Reggio Calabria, previsti dalla
         finanziaria 1988                                                20
2. Risorse assegnate al piano dei completamenti
  (delibera CIPE 8 aprile 1987)                                       3.397
3. Risorse finanziarie già impegnate dal CIPE a
   valere sulla disponibilità residua del PTM 1987-89
   (relativa alle agevolazioni finanziarie a sostegno
   del sistema produttivo)                                            3.320
   3.1. Contratti di programma Fiat e Olivetti                        2.541
   3.2. Intesa di programma CNR                                         518
   3.3. Assegnazione finanziaria per la costituzione
        del capitale della INSARD                                        36
   3.4. Accordo di programma Val Basento                                225
4. Risorse finanziarie attribuite in occasione del
   riparto FIO 1986                                                   1.182
5. Assegnazioni per il finanziamento dei programmi
   regionali di sviluppo per gli anni 1990-91
   (art. 1, comma 3, legge n. 64 e art. 2,
   legge n. 651: 25% del totale ottenuto dalle
   disponibilità pari a 23.810 al netto delle
   risorse già assegnate pari a 14.989)                              2.200
Totale risorse vincolate e/o assegnate                              17.189
ALLEGATO 3

                     RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL SECONDO
                     PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
                       TRIENNALE PER IL MEZZOGIORNO 1988-90
                                                           Miliardi di Lire
1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del
   sistema produttivo                                                 3.000
2. Agevolazioni finanziarie per gli interventi
   a domanda previsti dalle azioni organiche
   n. 7, 8 e 9                                                          500
3. Assegnazione per l'attuazione delle azioni organiche              10.105
4. Fondo per la definizione di progetti interregionali
   e di valenza nazionale (progetti strategici) e per
   l'attivazione di accordi di programma                                100
5. Conferimento enti di promozione e SVIMEZ, ivi
   compresi studi, indagini e ricerche per
   10 miliardi (legge n. 775/84)                                        350
6. Spese funzionamento dell'Agenzia per la promozione
   dello sviluppo nel Mezzogiorno                                       260
7. Fondo per interventi a sostegno delle leggi
   regionali per l'occupazione giovanile                                200
Totale                                                               14.515
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente delibera.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Presidente delegato:

FANFANI

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (1988-90)

PREMESSA

Alla base dell'organizzazione dell'intervento straordinario la legge 64/86 ha posto, il Programma Triennale di sviluppo, momento centrale della attività di programmazione e di coordinamento dell'intervento - sia ordinario che straordinario - nel Mezzogiorno. Come tale il Programma Triennale di sviluppo deve:

- definire gli obiettivi di intervento;

- indicare priorità e criteri in base ai quali devono essere selezionati e proposti i progetti attuativi;

- ripartire le risorse finanziarie.

La legge ha pertanto previsto che il Programma Triennale di sviluppo sia soggetto ad aggiornamenti annuali - così da realizzarne lo scorrimento - e che a tali aggiornamenti si proceda "anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria", in modo da collegare strettamente la programmazione degli interventi a favore del Mezzogiorno e la programmazione finanziaria dello Stato.

Per la realizzazione del Programma Triennale e dei successivi aggiornamenti la legge 64/86 ha previsto la definizione di piani annuali di attuazione, costituiti:

- dall'insieme dei progetti finanziabili, individuati in base alle proposte dei soggetti della programmazione e selezionati attraverso le valutazioni del Dipartimento per il Mezzogiorno, volte, tra l'altro, ad accertare la coerenza dei singoli progetti con gli indirizzi del Programma Triennale e il loro effettivo contributo a conseguimento degli obiettivi dell'intervento straordinario e delle singole azioni organiche, così come specificati nel Programma Triennale di sviluppo;

- dagli interventi di agevolazione finanziaria specificamente rivolti a perseguire gli obiettivi di crescita e modernizzazione dell'apparato produttivo meridionale e a promuovere l'espansione della domanda e dell'offerta del terziario avanzato nel Mezzogiorno, secondo le indicazioni del Programma Triennale;

- dalla ripartizione delle risorse finanziarie in relazione agli interventi attuativi previsti in ciascun Piano Annuale di Attuazione (P.A.A.).

Da questo impianto legislativo emerge chiaramente i rapporti che intercorrono tra il Programma Triennale di sviluppo e il Piano Annuale di Attuazione: il Programma Triennale di sviluppo definisce gli obiettivi generali e le priorità di intervento, cioè delinea il quadro generale di riferimento in base al quale i soggetti proponenti formuleranno le proposte, il Dipartimento effettuerà le necessarie valutazioni e il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno (MISM) proporrà al CIPE il piano di attuazione.

Le finalità generali e le opzioni strategiche del Programma Triennale 1985-1987 e del successivo aggiornamento 1987-1989 risultano sostanzialmente riconfermate dal presente aggiornamento. Il problema, pertanto, si sposta, sul piano della formulazione degli obiettivi che devono costituire il riferimento specifico dell'azione pubblica nel Mezzogiorno nel triennio 1988-1990.

Sul piano delle tipologie di intervento vanno richiamate quelle esplicitamente previste dell'art. 1 della legge 651/83:

- interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

- interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'attività economica, dirette a migliorare l'utilizzazione risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

- attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi dell'intervento straordinario, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

Nella formulazione degli obiettivi specifici per il periodo 1988-1990 occorre tener conto:

- dell'opportunità di non perdere occasioni per il rilancio produttivo del Mezzogiorno che potrebbero derivare dal perdurare di una congiuntura relativamente favorevole a livello nazionale e internazionale, ma che l'operare delle sole forze spontanee del mercato tenderebbe ad assegnare alla più solida struttura produttiva del Centro-Nord;

- dell'opportunità di intervenire misura massiccia sul processo di progressivo degrado dell'ambiente naturale, storico-culturale e civile tanto nelle aree interne quanto nei centri urbani del Mezzogiorno;

- dell'opportunità di sfruttare le potenzialità e le risorse dei territori meridionali.

Il presente aggiornamento, sulla base dell'esperienza derivante dalla predisposizione del 2° Piano di attuazione, introduce rilevanti innovazioni per quanto riguarda:

- il coordinamento dell'intervento straordinario con gli altri livelli di intervento (ordinario e comunitario);

- le strategie di attuazione dell'intervento straordinario;

- gli strumenti e le modalità di attuazione.

Sul primo punto, ravvisata la necessità, fortemente sottolineata dalla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, di rendere finalmente operante ed efficace l'azione di coordinamento, il MISM assume una serie di iniziative finalizzate alla messa a punto di un sistema che consenta di conoscere e controllare l'effettivo andamento della spesa pubblica in conto capitale. Si tratta di un obiettivo molto più complesso e difficile da raggiungere di quanto possa sembrare, stante la dispersione e l'eterogeneità dei dati, nonché la frequente mancanza di disaggregazioni di tipo territoriale.

La conoscenza della distribuzione della spesa non solo fra Nord e Sud, ma anche fra le Regioni meridionali, costituisce comunque la "conditio sine qua non" per l'adozione di concrete iniziative dirette al coordinamento fra intervenire ordinario e straordinario, per le quali il MISM utilizzerà tutte le prerogative che la legge n. 64/86 gli conferisce, ivi comprese quelle previste dall'art. 2.

Per quanto riguarda la strategia per l'attuazione degli interventi, mentre da un lato si confermano sostanzialmente le linee operative già sperimentate con il 1° ed il 2° Piano di attuazione (azioni organiche, programmi regionali di sviluppo, incentivazione produttiva), dall'altro lato si prende atto che è mancata finora l'iniziativa dei soggetti cui la legge attribuisce facoltà di proporre progetti di carattere interregionale e nazionale.

Nella convenzione che è principalmente attraverso questo tipo d'intervento che possono essere rimosse le strozzature che rallentano lo sviluppo del sistema economico meridionale, il MISM assume, con il presente aggiornamento, l'impegno di svolgere direttamente una funzione promozionale diretta ad individuare i progetti che per valenza strategica possono costruire il perno centrale del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

L'utilizzazione, per la realizzazione di questi progetti, dell'accordo di programma consentirà da una parte di evitare ogni rischio di espropriazione dei soggetti istituzionalmente competenti e dall'altra di realizzare nel concreto il coordinamento fra interventi di diversa provenienza.

Le modifiche e specificazioni riguardanti le azioni organiche riportate nel presente aggiornamento, derivano dall'analisi e valutazione dei progetti inseriti nel 2° Piano Annuale di Attuazione. Si tratta di modifiche circoscritte, che non cambiano sostanzialmente gli obiettivi ed i contenuti delle singole azioni e che dovranno essere tenute presenti per la predisposizione delle proposte progettuali relative al 3° Piano.

Un aspetto rilevante è costituito dall'aumento della percentuale di risorse destinata ai Programmi regionali di sviluppo, che passano dal 20 al 25%. L'aumento della dotazione dei PRS si spiega col fatto che vengono riservate alla competenza regionale anche gli interventi rientranti nelle azioni organiche di importo inferiore a 5 miliardi di lire.

Per quanto riguarda le procedure di attuazione, il MISM, preso atto delle lentezze che hanno caratterizzato la messa in esecuzione del 1° Piano, intende procedere con la massima celerità alla individuazione di tutte le soluzioni idonee a favorire una rapida realizzazione degli interventi favorendo, fra l'altro, il più ampio ricorso agli strumenti che, in base alla normativa vigente, siano in grado di accelerarne la fase esecutiva.

L'obiettivo è di garantire la effettiva esecutività e funzionalità delle opere da realizzare, al fine di ridurre i rischi che ritardi nell'esecuzione possano comportare sostanziali alterazioni del quadro finanziario, al di là degli accantonamenti per imprevisti ed innescare così un inesauribile processo di completamenti.

Alcune modifiche delle procedure dirette a questi fini sono state inserite nel 2° Piano. Contemporaneamente sono state nominate due Commissioni che dovranno in breve tempo proporre tutte quelle iniziative che, nel rispetto della normativa, possano consentire una maggiore fluidità dell'iter procedurale, sia per quanto riguarda l'incentivazione produttiva sia per l'esecuzione delle opere.

In definitiva il presente aggiornamento del Programma Triennale di sviluppo rappresenta soprattutto un impegno per il MISM che intende dare un segnale chiaro e quanto più possibile univoco della volontà politica di dare attuazione a un disegno di modernizzazione e razionalizzazione dell'economia e della società meridionale e di chiamare all'attuazione di tale disegno l'insieme degli operatori pubblici e privati operanti nel Mezzogiorno.

1. IL COORDINAMENTO DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO CON GLI ALTRI LIVELLI DI INTERVENTO

Il conseguimento del riequilibrio socio-economico e dello sviluppo dei territori meridionali, nel quadro dello sviluppo economico nazionale, deve essere perseguito attraverso:

- l'intervento ordinario;

- l'intervento straordinario.

La funzione chiave e determinante del raccordo tra i due tipi di intervento deve essere svolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, mediante l'espletamento del coordinamento del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

1.1. Il coordinamento con l'intervento ordinario

Il Programma Triennale - è ormai acquisito - va inteso come strumento generale di coordinamento - e quindi di governo - del "complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno". Coordinamento e programmazione sono strettamente e dinamicamente collegati tra di loro, entrambi finalizzati al raggiungimento di obiettivi di indirizzo e sviluppo dell'attività produttiva, di efficiente e trasparente allocazione delle risorse.

Pertanto, il momento del coordinamento tra interventi ordinari e straordinari assume, nel disegno complessivo della legge 64/86, valenza strategica. Attraverso il coordinamento si realizza infatti quella mobilitazione di risorse verso il Mezzogiorno, senza il quale risulterebbe privo di sostanziali effetti il rilevante impegno finanziario profuso per l'intervento straordinario; impegno che, per quanto elevato, resta pur sempre una quota assai piccola del totale della spesa in conto capitale del settore pubblico.

Questo ruolo cardine attribuito al coordinamento, che si deve esercitare rispetto alla legislazione statale, anche a carattere speciale, nonché rispetto alle attività finanziate con risorse comunitarie e agli interventi propri delle Regioni, si estrinseca nel dettato legislativo attraverso:

a) il riconoscimento che al conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico, sociale e civile del Mezzogiorno deve concorrere il "complesso dell'azione pubblica";

b) l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri - e per sua delega al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno - della funzione di coordinamento generale nei confronti di amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni meridionali e degli enti pubblici economici;

c) la formulazione di direttive anche di tipo procedurale che, se correttamente attuate, consentono l'effettivo esercizio delle funzioni di coordinamento:

d) la verifica in sede esecutiva della puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi da parte delle amministrazioni, la proposta di misure integrative e sostituite.

L'attuazione del coordinamento poggia sui seguenti vincoli:

- la presentazione dei programmi di intervento articolati per regioni, dello stato di realizzazione degli stessi, delle proposte di aggiornamento del Programma Triennale, delle richieste di stanziamento nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale, da parte del soggetti abilitati ed entro le scadenze previste dall'art. 2 della legge 64/86;

- la valutazione sulla base dell'attività preparatoria di appositi "gruppi di lavoro", costituiti presso il Dipartimento per il Mezzogiorno con le amministrazioni e gli enti interessati, dell'impatto meridionalistico dei programmi, progetti e azioni di tali soggetti, che costituisce la premessa affinché il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno possa espletare i compiti dl coordinamento a lui delegati.

Al fine di rendere più efficace l'azione di coordinamento, l'aggiornamento del Programma Triennale 1987-89 ha definito un metodo di rappresentazione a base della raccolta e dell'organizzazione delle informazioni concernenti i piani, programmi, progetti presentati dalle varie amministrazioni. Alcuni elementi di conoscenza istituzionale e operativa risultano, infatti, indispensabili per l'impostazione di una base conoscitiva che costituisca la premessa per il corretto esercizio dei compiti di coordinamento e per la promozione di accordi di programma.

In particolare devono essere considerati essenziali tutti gli elementi d'informazione, già per altro individuati dal precedente aggiornamento del Programma Triennale.

L'attività di coordinamento degli interventi ordinari è stata rivolta, nella prima fase operativa al reperimento dei programmi di investimento in conto capitale delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e dei maggiori Enti pubblici economici, dai quali è scaturito un primo flusso di informazioni capace di far conoscere, con la prospettiva di un effettivo coordinamento, gli interventi che dette amministrazioni hanno programmato di attuare nel Mezzogiorno.

E' stato pertanto possibile delineare un primo quadro degli interventi, sugli investimenti in conto capitale delle Amministrazioni, i cui finanziamenti risultino iscritti nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 1987.

I dati raccolti in questa prima fase non possono ritenersi pienamente soddisfacenti anche se hanno permesso di attivare un importante flusso di informazioni sull'azione ordinaria nel territorio meridionale, ma deve senz'altro ritenersi importante l'esperienza maturata, che servirà sicuramente a correggere ed impostare in modo più adeguato le azioni che dovranno essere portate avanti prossimamente.

Tra le cause più rilevanti che hanno determinato tale situazione, vanno ricordare le seguenti:

- non tutti i soggetti sopra indicati hanno fornito risposte complete ed esaurienti;

- l'esistenza di procedure non uniformi di erogazione, trasferimento e concessione di risorse finanziarie non facilita l'individuazione in via preventiva delle risorse destinate al territorio meridionale e alle singole regioni;

- l'utilizzazione di alcuni stanziamenti è subordinata alla specifica attivazione di soggetti pubblici e privati locali, per cui la conoscenza in via preventiva del volume esatto di risorse che potranno affluire alle singole regioni non è facile in quanto le stesse sono strettamente collegate all'informazione capillare dei potenziali soggetti beneficiari e di conseguenza dipendenti dal livello di efficienza delle strutture locali.

In generale, si è potuto riscontrare che quando le risorse non sono ripartite con criteri predeterminati, riservando quote alle regioni del Sud, ed è richiesto un ruolo attivo dei soggetti meridionali, i maggiori beneficiari di tali risorse risultano essere le regioni del Centro-Nord.

Alla luce dell'esperienza maturata e per conferire la massima efficacia all'azione di coordinamento, vanno avviate immediatamente le seguenti iniziative:

a) attribuzione di piena operatività alla Commissione interministeriale per il coordinamento costituita nell'ambito del Dipartimento per il Mezzogiorno e composta da rappresentanti del Ministero del Bilancio, del Tesoro e dei principali dicasteri di spesa. Tale Commissione dovrà individuare e normalizzare la raccolta delle informazioni quantitative e qualitative, elaborare i dati relativi, proporre linee operative e soluzioni ai problemi che si incontreranno, nonché indicare le direttive di coordinamento e le misure necessarie alla loro attuazione che dovranno essere deliberate dal CIPE;

b) rapido completamento del processo di informatizzazione già avviato, al fine di rendere più agevole e spedita la conoscenza di tutti gli elementi informativi relativi alla ripartizione delle risorse (ordinarie, straordinarie, comunitarie e speciali), per ambito territoriale (Centro-Nord, Mezzogiorno, regioni, aree particolari, ecc.), per tipo di intervento (opere pubbliche, trasferimenti, contributi, ecc.). Si renderà così possibile seguire pressoché in tempo reale l'evoluzione della spesa nelle regioni meridionali, in modo da poter consentire la fondata formulazione delle proposte di coordinamento da parte del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del Bilancio, sentite le Regioni interessate;

c) collegamento del Dipartimento per il Mezzogiorno con il sistema informativo del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - per l'accesso alle informazioni inerenti alle risorse ordinarie del bilancio dello Stato, nonché con i sistemi informativi delle Regioni, dell'Agenzia per il Mezzogiorno e degli Enti di promozione, in modo da poter seguire l'iter finanziario e attuativo degli interventi finanziati, nell'ambito dei programmi triennale, con i piani annuali di attuazione. Analoghi collegamenti potranno essere realizzati con i sistemi informativi degli altri soggetti previsti dall'art. 2 della legge 64/1985.

Per quanto concerne gli adempimenti operativi il Dipartimento per il Mezzogiorno deve:

- acquisire i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, che le Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici economici, sono tenute a comunicare ai sensi dell'art. 2 della legge 64/86, al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il 1988 ed il triennio 1988-90 dovranno essere integrati ed aggiornati i dati inerenti agli investimenti in conto capitale, già recepiti lo scorso anno.

Analogamente dovranno fornire i propri programmi le Regioni meridionali. Tale azione è particolarmente importante e delicata in quanto consentirà di delineare un quadro chiaro sulla fonte di provenienza delle risorse gestite dalle Regioni e la loro destinazione. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'aggregazione delle risorse complessive gestite dai vari soggetti di cui all'art. 2, in quanto una quota rilevante deve attribuirsi ai trasferimenti tra gli stessi soggetti presi in considerazione;

- stimolare, promuovere e raccordare proposte per l'aggiornamento del Programma Triennale - da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno - con particolare riguardo all'individuazione di settori o tipologie di intervento, non finanziabili con fondi ordinari, nonostante il rispetto delle quote riservate ai territori meridionali, ma che per la loro funzionalità ed utilità possono essere inseriti nel Programma Triennale di sviluppo e finanziati con le risorse dell'intervento straordinario al fine di massimizzare l'efficacia delle risorse destinate ai territori meridionali;

- provvedere all'accertamento dello stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza che devono essere comunicati semestralmente al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 64/86;

- raccogliere, analizzare e portare avanti le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato; che gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi del citato 3° comma dell'art. 2 della legge 64/86;

- stimolare e vagliare proposte e suggerimenti di intervento per superare le difficoltà operative incontrate a causa di iter procedurali lunghi, appesantiti da interventi burocratici, che ritardano l'azione amministrativa, con riflessi negativi sulla capacità di spesa ed accumulo di residui passivi che hanno contribuito in parte a determinare la caduta di investimenti nei territori meridionali registrata negli ultimi anni;

- rendere omogenee, mediante apposite codifiche, i dati dell'intervento ordinario con quelli dell'intervento straordinario e comunitario, per poter analizzare e valutare compiutamente l'intervento pubblico, territoriale e settoriale, nel Mezzogiorno.

L'attività di coordinamento deve, infine, trovare una sintesi "finanziaria" nel bilancio pluriennale dello Stato dove devono risultare esposte "le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario nel Mezzogiorno" (in questo senso il comma 7 dell'art. 2 della legge 64/86 integra la legge 468/78).

Strettamente interrelata al pieno svolgimento del coordinamento è l'attuazione integrale delle norme relative alla "riserva di investimenti pubblici" di cui all'art. 107 del T.U. sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con DPR 218/78, anche con riferimento ai contenuti di informazione che le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici devono fornire - a preventivo e a consuntivo - sui capitoli di spesa "assoggettati" alla riserva, sugli impegni assunti su tali capitoli e sulle modalità complessive di operatività della riserva stessa.

In stretta correlazione con l'attività di coordinamento si colloca la sollecitazione che dovrà essere esercitata nei confronti dell'ISTAT, affinché provveda ad attivare un osservatorio finalizzato alla rilevazione delle forze di lavoro nelle aree meridionali disaggregata per provincia, tramite l'allargamento del campione, anche al fine di disporre di dati più significativi, sia in fase di predisposizione dei documenti programmatici che di verifica dell'impatto dell'azione straordinaria sul Mezzogiorno.

1.2. Il coordinamento con l'intervento comunitario

Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal Programma Triennale di sviluppo assume consistente rilievo il recepimento delle finalità degli strumenti operativi e delle risorse finanziarie assegnate dalla CEE per la realizzazione delle proprie politiche strutturali e specificatamente dalla politica regionale.

Anche gli interventi del FESR, infatti, ed in particolare i PNIC, nascono e trovano la loro ragione d'applicazione come strategia d'attacco delle condizioni di arretratezza e ritardo delle aree marginali, in generale, e di quelle, in particolare, in cui possono essere rinvenute ampie potenzialità di sviluppo. In queste, infatti, si trovano coniugate la necessità e le caratteristiche essenziali di questa tipologia di intervento integrato:

- la necessità di introdurre in queste aree un impulso dall'esterno capace di rimuovere la situazione di ristagno e di avviare una dinamica accelerata di crescita;

- l'esigenza di "chiamare a raccolta" le opportunità espansive esistenti imposta dal carattere disperso, frammentario e, perciò, singolarmente "inefficiente" delle risorse e potenzialità disponibili in queste aree.

In questa chiave, il Programma Triennale di sviluppo assume come vincolo di priorità delle azioni eleggibili al FESR:

a) l'intervento straordinario per il Mezzogiorno nella sua integralità, a prescindere dal soggetto proponente o realizzatore;

b) gli interventi facenti capo al programma di metanizzazione del Mezzogiorno;

c) l'intervento ordinario delle Regioni del Mezzogiorno;

d) gli interventi compresi nei Programmi Integrati Mediterranei (PIM);

e) gli interventi previsti nell'Operazione integrata Napoli (OIN);

f) le azioni previste nei programmi speciali "fuori quota" FERS e nei programmi STAR e VALOREN.

g) gli interventi speciali per le aree terremotate e per quelle colpite dal bradisismo.

Altri interventi dell'amministrazione ordinaria saranno ammessi se e in quanto accertato il loro carattere aggiuntivo rispetto ai vincoli di riserva fissati dalla legislazione meridionalistica e la loro congruenza con gli obiettivi del Programma Triennale di sviluppo.

Quando il finanziamento del progetto è a carico totale dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno, saranno l'Agenzia o gli Enti di promozione ad accedere al contributo comunitario. Quando esso è a carico totale di altra autorità ammessa al FERS, sarà questa stessa che acquisirà il contributo. Quando il contributo FERS viene richiesto per aggiungersi all'aiuto concordato dalle attività pubbliche a favore dell'intervento (cofinanziamento), esso sarà attribuito al soggetto responsabile dell'intervento stesso. Quando, infine, esso viene richiesto a titolo di parziale rimborso dell'aiuto concordato, esso sarà attribuito al soggetto che ha sostenuto le spese di investimento, che lo dovrà reinvestire.

Per quanto riguarda in particolare le rinvenienze FERS, provenienti dagli interventi di aiuto alle attività produttive (artt. 9 e 12, comma 1°, della legge n. 64/86) previsti dai Programmi Fuori Quota "Siderurgica", "Tessile-abbigliamento" e "Ampliamento" (per i quali viene concesso dal FERS un contributo a titolo di rimborso parziale sull'aiuto erogato dall'Agenzia), al fine di perseguire più correttamente le finalità poste dal FERS alla base dei suddetti Programmi, di localizzare risorse aggiuntive in zone particolarmente colpite da crisi strutturali, si dispone che l'equivalente delle suddette rinvenienze FERS venga attribuito alle regioni interessate in aggiunta ai trasferimenti previsti dall'art. 1, lett. a, della legge n. 651/83, per il finanziamento di progetti regionali di sviluppo, di cui all'art. 44 del T.U. n. 218/78, nelle seguenti zone di intervento:

- programma "Siderurgia" Napoli, Taranto

- programma "Tessile-abbigliamento": Bari, Lecce, Palermo, Enna

- programma "Ampliamento": le Province del Mezzogiorno.

2. LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO: INTERVENTI NAZIONALI ED INTERVENTI REGIONALI

2.1. La strategia di attuazione dell'intervento straordinario

Le modalità di intervento e la strumentazione del nuovo intervento straordinario, come già ricordato nei precedenti documenti di Programma Triennale, si caratterizzano per il superamento della logica delle azioni "compartimentate" e per la contestuale adozione di un "approccio integrato", che fa leva sulla convergenza delle azioni, sul coinvolgimento di una pluralità dl operatori (pubblici e privati, a scala regionale, sub-regionale e centrale), sul coordinamento degli strumenti operativi e delle competenze istituzionali, sulla molteplicità delle fonti e delle risorse finanziarie da attivare.

In sostanza, l'intervento straordinario si attua sulla base di un'ampia gamma strumentale, tale da assicurare il perseguimento degli obiettivi del Programma Triennale di sviluppo tramite il ricorso alla linea operativa più idonea rispetto alla natura dell'intervento, nel rispetto, si intende, delle prescrizioni normative in materia.

Il compito principale del presente aggiornamento del Programma Triennale di sviluppo 1988-90 è quello del perseguimento di una maggiore efficacia complessiva dell'intervento stesso, da conseguire attraverso un più attento - e diversificato - ricorso alla strumentazione disponibile.

Tale necessità scaturisce anche in considerazione della carenza di iniziative da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli altri Enti pubblici per la realizzazione di interventi aventi rilevanza interregionale e di interesse nazionale.

Di conseguenza, mentre da un lato si confermano sostanzialmente le linee operative già sperimentate o in via di sperimentazione nelle precedenti esperienze di attuazione (azioni organiche, programmi regionali di sviluppo, incentivazione produttiva), d'altro lato si prende atto che l'avvio dei progetti strategici e la connessa attivazione degli accordi di programma, hanno bisogno di un'iniziativa e di una capacità promozionale di forte intensità, tali da dover essere garantite dall'impiego diretto del livello centrale di coordinamento dell'intervento straordinario.

Tale iniziativa, alla cui promozione dovrà attendere in particolar modo il Dipartimento per il Mezzogiorno, si lega non solo all'esigenza di creare un continuum pienamente coerente tra Programma Triennale di sviluppo e singoli piani annuali di attuazione, ma anche alla necessità di impedire un'eccessiva frammentazione delle proposte progettuali, con sedi di responsabilità (sia pubbliche che private) che possono interpretare in termini parziali, se non incongrui, la strategia dell'intervento straordinario Di conseguenza, alle azioni organiche - cui va mantenuto il carattere di strumento essenziale dell'intervento di valenza regionale - deve essere affiancato uno strumento di intervento più incisivo dell'azione straordinaria, tale da costituire elemento di stimolo e di portata strategica, ed inoltre di dimensioni tali da rendere sensibile e significativo l'impatto sui nodi strutturali esistenti nella società meridionale.

In altri termini l'intervento straordinario, sulla base dell'impostazione descritta, viene incanalato lungo due direttrici distinte, anche se ovviamente interconnesse in un disegno strategico complessivo:

1) da un lato l'intervento di valenza razionale, tramite l'attivazione di progetti di grande rilievo, cui viene riconosciuta una rilevanza strategica (interregionale o nazionale) per la loro capacità di intervenire sui nodi strutturali della questione meridionale, caratterizzati da complessità tecnico-finanziaria rilevante, nonché dal coinvolgimento di una molteplicità di soggetti istituzionali, diversi per natura e dimensione, attuati mediante accordi di programma promossi dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno. Nei casi in cui il progetto richieda la partecipazione dei privati (gruppi industriali nazionali o internazionali) all'accordo di programma potrà affiancarsi lo strumento della contrattazione programmata, soprattutto in relazione ad interventi nei settori a più alto contenuto tecnologico o comunque ad interventi atti a favorire la diffusione dei processi innovativi nel tessuto produttivo meridionale;

2) d'altro lato, l'intervento di valenza regionale, diretto a risolvere i problemi di interesse locale e regionale, realizzabile attraverso il ricorso a:

- le azioni organiche, essenzialmente per l'adeguamento del livello quantitativo e qualitativo della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno. Il ricorso a tale strumento avverrà in base alle esigenze avvertite dalle istanze locali, su iniziativa dei soggetti abilitati e secondo procedure di presentazione e selezione delle richieste di finanziamento sostanzialmente analoghe a quelle sperimentate nella precedente fase attuativa, ad eccezione della fissazione di una soglia minima pari a 5 miliardi per ciascun progetto da finanziare e di 1.000 milioni per le richieste di finanziamento di studi e di progettazioni;

- i Programmi regionali di sviluppo per l'adozione diretta da parte delle Regioni di provvedimenti specifici e mirati rispetto alle concrete esigenze locali, ascrivibili sia al settore delle opere pubbliche sia a quello della promozione e sviluppo della struttura produttiva;

3) utilizzazione delle forme previste di incentivazione produttiva, industriale in particolare, per l'espansione qualificata della base produttiva meridionale.

2.2. Gli interventi interregionali e di interesse nazionale: i progetti strategici da attuare attraverso accordi di programma

Si è già detto del rilievo attribuito nella strategia complessiva di questo aggiornamento ai progetti strategici, cioè a quei progetti che per natura o dimensione hanno una valenza di livello interregionale o nazionale e/o carattere dimostrativo e che pertanto assumono valenza strategica rispetto all'intervento straordinario e, più in generale, rispetto al complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

La valenza di interesse nazionale dei progetti strategici non limita né modifica la competenza delle regioni e delle Amministrazioni centrali anche ai fini delle proposte programmatiche ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della L. 64.

Tali progetti sono volti a rimuovere i nodi strutturali dello sviluppo del Mezzogiorno, attivando tutte le risorse e tutte le potenzialità disponibili, e creando, nel contempo, le opportune sinergie tra infrastrutture, servizi ed attività produttive.

I temi presi in considerazione rispondono all'esigenza di determinare nel Mezzogiorno quelle condizioni necessarie a rendere conveniente oltre che possibile, l'insediarsi di attività produttive rispondenti alle potenzialità intrinseche del Mezzogiorno e, al tempo stesso, al passo col progresso tecnologico e con l'evoluzione dei mercati.

Dal punto di vista territoriale i progetti strategici individuano aree di intervento che non si esauriscono nell'ambito delle diverse regioni, ciascuna considerata come a sé stante, ma che interessano l'intero territorio del Mezzogiorno o sono riferibili a bacini fisici non necessariamente coincidenti con i confini amministrativi regionali.

Ciascuno dei progetti strategici si configura come un insieme di azioni sul territorio che integra e coordina gli interventi, ordinari e straordinari, di diversi soggetti pubblici e convoglia verso obiettivi comuni a breve, medio e lungo termine risorse finanziarie nazionali derivanti dalla normativa ordinaria, dalla legislazione speciale e dall'intervento straordinario, risorse regionali e risorse comunitarie.

Sotto questo profilo il progetto strategico si configura come strumento che assicura il massimo grado di coordinamento tra le diverse soggettualità coinvolte e tra i diversi canali finanziari attivabili.

Attraverso questi progetti si punta a stimolare la crescita delle professionalità locali, mobilitando e valorizzando le risorse tecniche e organizzative nelle fasi di progettazione e coinvolgendo l'imprenditorialità e la forza lavoro presenti nelle aree interessate nelle fasi di realizzazione e gestione degli interventi.

Lo strumento principale per la realizzazione delle finalità generali proprie di ciascun progetto strategico deve essere ravvisato nell'"accordo di programma", attraverso quale devono essere definiti gli obiettivi, i tempi e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei progetti. Esistono, infatti, nel caso dei progetti strategici tutti i presupposti essenziali per la definizione degli "accordi di programma":

- interazione tra infrastrutture, attività produttive e servizi;

- cointeressamento di enti e soggetti diversi;

- pluralità di competenze operative;

- pluralità di canali finanziari.

Sulla base delle prime analisi svolte e delle proposizioni finora pervenute, a titolo indicativo, sono qui di seguito illustrati i progetti strategici prioritari da sviluppare nel corso del triennio programmatico.

2.2.1. Valorizzazione e sviluppo delle attività produttive nel territorio meridionale

L'espansione e la modernizzazione dell'apparato produttivo meridionale costituiscono obiettivi prioritari dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Tali obiettivi richiedono interventi orientati a superare quelle situazioni di cronica debolezza che ostacolano il conseguimento di livelli di produttività comparabili con quelli propri delle imprese operanti nel Centro-Nord e nei principali paesi europei.

Di qui l'esigenza di formulare proposte con specifico riferimento ai principali settori produttivi del Mezzogiorno, direttamente finalizzate al rafforzamento delle imprese o, più in generale, destinate ad accrescere la dotazione di importanti infrastrutture che concorrano ad aumentare le convenienze localizzative nel Mezzogiorno. Basta pensare all'importanza che assumono le reti energetiche e, tra queste, quelle destinate a rendere disponibili risorse che, come il metano, presentano una relativa convenienza sia in termini di prezzo, sia soprattutto in termini di "purezza" della fonte primaria, che consente rilevanti miglioramenti qualitativi e quantitativi della produzione di molti settori industriali.

Assumono altresì importanza strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno alcuni interventi finalizzati a rimuovere situazioni di crisi strutturale che investono sia il settore industriale del comparto siderurgico, che quello agro-industriale, dove si assiste, contemporaneamente, all'espansione internazionale di alcuni grandi gruppi a carattere prettamente industriale e, per contro ad una progressiva perdita di competitività per le imprese minori, il cui rafforzamento può essere conseguito solo assicurando un adeguato sviluppo di forme di associazionismo e cooperazione. Particolare attenzione dev'essere altresì assicurata al rafforzamento dell'offerta agricola meridionale sui mercati, all'informatizzazione e diffusione dei servizi reali e dell'innovazione al settore primario.

Anche il problema della promozione commerciale e del rafforzamento della offerta agricola meridionale sui mercati nazionali e ancor più internazionali, assume oggi un rilievo che merita una iniziativa strategica a carattere interregionale.

Infine, altri campi di possibile attenzione strategica per lo sviluppo del settore primario appaiono quelli dell'informatizzazione, dei servizi reali, dell'innovazione tecnologica e del credito.

2.2.2. Sviluppo integrato delle aree urbane e dei sistemi territoriali del Mezzogiorno

Uno dei temi più interessanti del nuovo intervento straordinario è il collegamento istituito tra la questione urbana e territoriale e lo sviluppo complessivo del Mezzogiorno, nel senso che un'azione decisa di riqualificazione urbana e territoriale costituisce un elemento essenziale e strategico di rilancio della produttività dell'intero sistema socio-economico meridionale.

Nelle grandi aree urbane si riscontrano, infatti, nello stesso tempo, disoccupazione e nuove opportunità offerte da tecnologie e mercati in continua e rapida trasformazione, degrado inaccettabile delle condizioni abitative e produttive e grandi potenzialità di crescita in ragione della concentrazione della domanda. Per affrontare l'intreccio di questi problemi, non solo è necessario soddisfare i fabbisogni abitativi e di servizi, ma diventa indispensabile operare su quelli che possono definirsi i cardini di una civiltà urbana, vale a dire il patrimonio edilizio, i servizi alla popolazione, l'arredo urbano e gli spazi verdi, le strade, i trasporti collettivi, le fognature, le fonti energetiche, etc.

Affrontare con successo una tematica tanto complessa richiede una mobilitazione eccezionale di risorse (ordinarie, straordinarie, regionali e locali), il coinvolgimento di soggetti diversi (pubblici e privati), la presenza di un forte momento di coordinamento (in termini istituzionali, temporali, spaziali). Si giustifica pertanto il ricorso all'accordo di programma come strumento in grado di superare la frammentazione delle competenze, di fare del Ministro per il Mezzogiorno, in sintonia con il Ministro per le aree urbane, il punto di riferimento indispensabile per il coordinamento delle diverse iniziative, di convogliare risorse aggiuntive, cioè straordinarie, su temi di rilevanza decisiva per il buon esito di tutta la strategia per il Mezzogiorno.

L'ambito di applicazione di tale progetto dovrà investire sia le aree urbane di maggior dimensione e concentrazione (Napoli, Palermo, Catania, Bari, etc.), sia le aree urbane che rispondono ad un modello di diffusione e integrazione economico-territoriale (la Capitanata, l'area Ionico-Salentina, nell'ambito della quale sarà data priorità di attuazione al previsto accordo di programma per il Sud Salento). Saranno inoltre prese in considerazione le strutture di collegamento delle aree interne finalizzate allo sviluppo.

2.2.3. L'emergenza Calabria

Nell'ambito delle regioni meridionali, la Calabria si presenta come area caratterizzata da particolare debolezza strutturale: livello di reddito procapite di gran lunga più basso rispetto a tutte le altre regioni meridionali, tasso di disoccupazione tra i più alti del Mezzogiorno, livello di dotazione infrastrutturale più basso della media meridionale, etc.

Inoltre, si verifica per la Calabria la ben nota situazione che vede deboli in fase di progettazione e di proposta proprio le aree che invece avrebbero maggiore bisogno di intervento Ciò rischia di perpetuare una sorta di circolo vizioso tra debolezza strutturale e incapacità di cogliere le occasioni offerte dalla nuova normativa sul Mezzogiorno.

Alla luce ai tali considerazioni, si giustifica dunque l'individuazione di una vera e propria "emergenza Calabria", tale da autorizzare la proposta di un progetto strategico di valenza nazionale, quest'ultima identificandosi sia con la dimensione pluri-soggettuale sia con il carattere "dimostrativo" dell'intervento.

In termini preliminari, i possibili ambiti di progettualità su cui attivare accordi di programma tra i diversi soggetti potenzialmente interessati sono i seguenti:

- riconduzione ad un unico quadro territoriale di riferimento dei progetti relativi ai diversi sistemi urbani calabresi con particolare riferimento alle seguenti aree:

Catanzaro, Lamezia, Crotone e Vibo;

Cosenza e Rende;

Corigliano e Rossano;

Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Gioia Tauro.

- programmi di sviluppo turistico e di protezione ambientale, con particolare riferimento alle situazioni maggiormente degradate e, per converso, a quelle meno "impegnate", in una logica di sviluppo equilibrato tra fasce costiere ed aree montane;

- stimolazione di micro-processi di sviluppo e aumento della qualità della vita nelle aree depresse (il cosiddetto "Sud del Sud");

- valorizzazione delle aree boschive mediante sperimentazione locale di esperienze imprenditoriali ad alto valore aggiunto;

- creazione di un polo formativo sinergico che valorizzi le strutture già esistenti in Reggio Calabria;

- intermodalità nei sistemi di trasporto persone, in connessione con lo sviluppo di un opportuno sistema informativo ad uso di viaggiatori e turisti.

2.2.4. Adeguamento della rete dei trasporti del Mezzogiorno agli standards delle aree più sviluppate del Paese

Gli obiettivi settoriali dell'intervento straordinario richiedono che si provveda a realizzare, attraverso il potenziamento dei sistemi di trasporto, il ravvicinamento tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Ciò assume particolare importanza con riferimento ai settori produttori di beni facilmente deperibili, per i quali si rende necessario promuovere efficienti sistemi di commercializzazione e di trasporto al fine di "azzerare" le distanze esistenti tra i luoghi di produzione e i principali mercati di vendita, sia in Italia che all'estero.

La molteplicità dei soggetti coinvolti e la complessità stessa del settore dei trasporti indicano quale strumento privilegiato di intervento quello dell'accordo di programma tra amministrazioni pubbliche. In particolare, va sottolineato che garanzia essenziale di successo per iniziative strategiche sulla mobilità risulta essere l'attribuzione di preminente responsabilità al Ministro dei trasporti, sia in termini decisionali, sia in termini finanziari. La natura di stretta integrazione territoriale degli interventi postula infatti il ricorso massiccio a fondi di dotazione ordinaria e corrispettivamente a responsabilità ordinarie del Ministero competente, riservando - in questo caso più che mai - all'intervento straordinario il suo carattere di aggiuntività e di complementarietà.

2.2.5. Interventi strategici nel settore idrico

La larga autonomia assunta dalle Regioni in materia di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche ha condotto negli ultimi anni ad una situazione per certi versi contraddittoria.

In effetti se da un lato l'autonomia regionale ha costituito un passo avanti nella programmazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, favorendo l'individuazione dei fabbisogni e la definizione delle priorità d'intervento; dall'altro è andata via via emergendo la necessità di un coordinamento centrale che, unifichi gli sforzi e le risorse degli enti regionali in un ambito interregionale, permettendo di conseguenza la realizzazione di quella grande progettualità che è indispensabile nel settore idrico.

Si tratta in sostanza di "dotare" l'intervento straordinario della capacità di gestire un approccio interregionale nella programmazione delle risorse idriche nel Mezzogiorno, che non può e non deve sostituirsi a quella regionale, ma integrarla e raccordarla nel rispetto delle autonomie.

La priorità di tale intervento può evincersi fondamentalmente nelle stesse strategie poste a base dell'intervento straordinario in cui si è esplicitamente riconosciuto che la soluzione del problema idrico nel Mezzogiorno non può risolversi solo attraverso interventi destinati alla infrastrutturazione dei sistemi idrici, ma richiede una intensa attività di razionalizzazione nella programmazione ed utilizzazione delle risorse esistenti.

All'interno delle suddette strategie occorre porsi l'obiettivo di definire un modello di coordinamento interregionale per i sistemi di adduzione, di distribuzione e di smaltimento delle acque al fine di disporre degli elementi indispensabili per una corretta programmazione degli interventi in grado di elevare gli standards dei servizi idrici nel Mezzogiorno ai livelli esistenti nelle altre aree del Paese.

Attraverso questi progetti si deve superare quella situazione estremamente eterogenea che si è venuta a determinare nell'erogazione del servizio idrico, per cui accanto ad effettive carenze infrastrutturali in alcune aree, dovute alla mancanza di opere di adduzione, si riscontrano situazioni di sottoutilizzo della capacità degli invasi o di assenza di infrastrutture di distribuzione agli utenti.

In particolare occorre realizzare quegli interventi di carattere infrastrutturale destinati ai sistemi di alimentazione idrica a carattere interregionale ed integrato e atti ad avviare a definitiva soluzione, situazioni di cronica carenza di risorse idriche, come quella specifica della Puglia settentrionale, Sicilia e Campania.

2.2.6. Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale del territorio meridionale

Una recente valutazione dell'UNESCO attribuisce all'Italia oltre il 30% di tutti i beni artistici, archeologici e culturali esistenti al mondo. Una parte consistente di questo rilevante patrimonio è localizzata nel Mezzogiorno e ne costituisce un'importante risorsa che deve essere valorizzata rispetto alle potenzialità che può esprimere per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Tuttavia, la risorsa "beni culturali" non trova, allo stato attuale, una adeguata considerazione; si assiste, al contrario ad un suo progressivo deterioramento, le cui cause sono da ricercarsi, essenzialmente, in un intervento dello Stato finanziariamente esiguo e di natura quasi esclusivamente conservativa.

Occorre pertanto attivare strategie intersettoriali di intervento allo scopo di porre la crescita culturale quale elemento essenziale per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno. Ciò comporta, non solo l'esigenza di interventi di pura conservazione del patrimonio esistente, ma la ricerca attiva delle più appropriate modalità di fruizione nonché dei legami potenziali che è possibile instaurare tra i "beni culturali", l'ambiente, le attività produttive; ciò allo scopo di realizzare una stretta integrazione, con riferimento alle diverse aree territoriali che costituiscono il Mezzogiorno, tra il patrimonio storico-artistico-culturale e la struttura socio-economica, come premessa per la rivitalizzazione delle aree intermeridionali ed un più corretto rapporto tra popolazione residente, turismo e risorse culturali anche nelle aree di più intensa concentrazione.

2.2.7. Difesa e valorizzazione dell'ambiente nel Mezzogiorno

La situazione dell'ambiente nel Mezzogiorno presenta da un lato necessità di interventi urgenti di salvaguardia cui fa in genere fronte l'attività ordinaria del Ministero dell'ambiente; dall'altro esigenze che possono essere affrontate solo con interventi sistematici ed organici cui è possibile dare consistenza attraverso l'intervento straordinario.

Questi interventi, cui vengono ad aggiungersi quelli per l'utilizzazione delle disponibilità relative alla riserva FIO per l'ambiente, di cui alla n. 441/87, nonché quelli che le Regioni potranno autonomamente realizzare nell'ambito delle risorse assegnate per i Programmi regionali di sviluppo, devono essere prioritariamente rivolti:

- alla difesa e valorizzazione delle fasce costiere, distinguendo:

interventi di difesa in senso proprio, da attuare nell'ambito di una visione d'insieme delle problematiche specifiche di ciascun bacino idrogeografico;

- interventi di recupero e valorizzazione delle potenzialità ambientali, da perseguire in un'ottica di realizzazioni infrastrutturali e di promozione di attività produttive nell'integrale rispetto della risorsa ambientale;

- realizzazione di aree naturalistiche e di parchi, insieme ad interventi infrastrutturali finalizzati alla loro valorizzazione e alla loro integrazione funzionale nei territori contermini;

- integrazione e razionalizzazione di strutture pubbliche e private per la gestione ottimale dei sistemi di impianti ed opere per disinquinamento;

- recupero delle risorse idriche, mediante utilizzazione delle acque depurate, previo ricerca e verifica della qualità delle stesse per l'utilizzazione in agricoltura e nell'industria.

2.2.8. Formazione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione e nei settori produttivi

I processi di trasformazione in atto nell'economia e nella società del Mezzogiorno e quelli che si intende innescare attraverso gli interventi previsti nel Programma Triennale determinano un accrescimento considerevole del fabbisogno di competenza nel Mezzogiorno.

In particolare nuove competenze sono necessarie:

- nella Pubblica Amministrazione per affrontare le funzioni ed i compiti che il nuovo intervento straordinario assegna alle Regioni e agli Enti locali sia come protagonisti dello sviluppo locale, sia soprattutto in quanto partecipi alla definizione del disegno complessivo di sviluppo del Mezzogiorno che si realizza attraverso la programmazione per progetti;

- nelle imprese industriali, agricole e terziarie per tener dietro ad un processo innovativo che con ritmi incalzanti determina modificazioni nei prodotti, nei materiali, nei metodi di governo della produzione, nell'organizzazione dei processi produttivi. Queste modificazioni comportano l'esigenza di continui adattamenti nelle funzioni imprenditoriali e manageriali e nelle diverse professionalità che partecipano al processo produttivo nei diversi settori;

- nella gestione e nell'utilizzo delle più moderne reti infrastrutturali;

- nel soddisfacimento di una serie di esigenze che sempre più frequentemente si manifestano nella società e che tuttora non trovano nelle professionalità e nelle specializzazioni disponibili adeguata risposta.

Ciò richiede di affrontare il problema della formazione con progetti di ampio respiro, in grado di costituire occasione per affrontare da un lato il problema della valorizzazione delle risorse umane esistenti nel Mezzogiorno (che costituisce uno dei modi per affrontare l'"emergenza occupazionale"), dall'altro per promuovere nuove opportunità ed occasioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità meridionale e l'avvio di nuove iniziative nei settori produttivi, nel terziario e nelle attività di interesse collettivo.

2.2.9. Valorizzazione delle risorse turistiche

L'attribuzione di valenza strategica ad un grande progetto integrato nel settore del turismo trova fondamento nel rilievo che tale settore assume nel disegno generale di sviluppo del Mezzogiorno: si tratta di sfruttare adeguatamente una potenzialità economica finora non adeguatamente valorizzata e di cogliere in misura ben maggiore che nel passato le opportunità di espansione dell'occupazione che tale settore è in grado di offrire.

Naturalmente, le caratteristiche stesse del settore impongono una particolare cautela nello sfruttamento economico della risorsa turismo, quale risorsa facilmente soggetta a processi di degrado. Ciò è particolarmente vero in una situazione quale quella del Mezzogiorno, in cui paradossalmente convivono sottoutilizzazione della risorsa e rischio di un suo uso compromissorio.

Le finalità di un progetto strategico nel settore turistico sono individuabili nelle seguenti:

- tutela e salvaguardia dei caratteri originari delle risorse turistiche di base e, dunque, deciso contrasto del degrado che altrimenti, nel lungo periodo, significherebbe tendenza all'inaridimento del flusso turistico medesimo;

- innalzamento del livello qualitativo delle strutture e delle infrastrutture collegate con la fruizione della risorsa turistica e, dunque, aumento della competitività del settore nei confronti della concorrenza estera.

A fronte di tali finalità, il progetto strategico "turismo", articolerà in obiettivi specifici, cui corrisponderanno linee di intervento e azioni congruenti. I settori più importanti da prendere in considerazione sono i seguenti:

- Risorse turistiche. Si tratta di assecondare le esigenze di salvaguardia e di tutela dell'ambiente (nella sua accezione più vasta: risorse naturali, storiche, monumentali, etc.), collegandosi a tal fine con il relativo progetto strategico sull'ambiente;

- Strutture ricettive. Si tratta di innalzare il livello di qualità dei servizi turistici attualmente offerti, piuttosto che di aumentare la quantità delle risorse esistenti. A tal fine, si ritiene opportuno procedere su due linee di intervento: predisporre una rete di strutture ricettive ad alto livello (oggi carente nel Mezzogiorno); individuare modi di razionalizzazione e di miglioramento dei servizi offerti nelle strutture ricettive esistenti;

- Infrastrutture turistiche. Si tratta di favorire l'adeguamento de livelli quantitativi e qualitativi delle dotazioni infrastrutturali collegate con la fruizione della risorsa turistica, in modo da adeguarli agli standards dei paesi concorrenti;

- Servizi per il turismo. Si tratta di un campo di intervento decisivo per assicurare la necessaria competitività all'insieme degli altri interventi previsti nel settore: diffusione di tecniche organizzative, modelli gestionali, schemi di formazione etc.

2.3. Gli interventi di iniziativa e valenza prevalentemente regionale

2.3.1. Le azioni organiche

Viene confermato, nel presente aggiornamento, il grande rilievo attribuito nel precedente programma allo strumento delle azioni organiche, definite come "strutture logiche e operative di previsione e di programmazione, mediante le quali sono ordinate e classificate le opere e gli interventi necessari per il raggiungimento di specifici obiettivi".

Sulla base dell'individuazione degli obiettivi di programma, della definizione della strategia complessiva di intervento e dell'esperienza maturata con i precedenti piani di attuazione, il presente aggiornamento del Programma Triennale conferma sostanzialmente le Azioni Organiche proposte nei documenti di programma, ad eccezione dell'AO 5 che proprio in relazione ai programmi sia attivati ed ai risultati ottenuti, può considerarsi conclusa.

Si confermano altresì le procedure di selezione degli interventi ricadenti nelle azioni organiche, ed in particolare l'obbligo per i soggetti abilitati a presentare al Dipartimento per il Mezzogiorno la scheda di valutazione economica e la prevista documentazione e secondo quanto indicato dai decreti MISM 11 aprile 1986, 18 marzo 1988 e 5 luglio 1988. La finanziabilità nelle azioni organiche viene con il presente aggiornamento del Programma Triennale limitata agli interventi in opere il cui importo (di finanziamento straordinario) sia superiore a 5 miliardi di lire, e per le attività di studio e progettazione, il cui importo sia superiore a 1.000 milioni di lire. Gli altri interventi, al di sotto delle soglie indicate, saranno finanziati nell'ambito delle risorse assegnate all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo, fatta eccezione per l'Azione organica 6.3 relativa alla rivitalizzazione delle aree interne, per la quale tali soglie non vengono applicate. Per tale azione organica, inoltre, la scheda di valutazione economica andrà compilata con riferimento a programmi settorialmente omogenei o funzionalmente significativi, i quali al loro interno accorpino i singoli progetti di intervento.

E' indispensabile che le proposte regionali pervengano al Dipartimento con l'indicazione del grado di priorità assegnato dopo una preventiva valutazione e selezione dei progetti, tesa ad accertare:

- la sussistenza dei necessari requisiti formali di ammissibilità;

- l'esistenza degli indispensabili contenuti informativi, sia tecnici che economici, ed il relativo stato di definizione esecutiva;

- la coerenza complessiva rispetto agli obiettivi autonomamente formulati da ciascuna Regione proponente;

- la coerenza rispetto agli obiettivi, indicati nel Programma Triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relativamente ai progetti finanziati dall'A.O. 2, individuerà per ciascun progetto l'Ente Attuatore.

Il Ministro, inoltre, in caso di particolari e motivate esigenze, può autonomamente cambiare il soggetto attuatore delle opere già individuato dalla delibera CIPE.

Azione organica n. 1: Sviluppo e qualificazione di aree attrezzate di sviluppo industriale

Nel confermare le indicazioni già contenute nei precedenti Programmi triennali, nonché nel primo Piano Annuale di Attuazione, si precisa quanto segue:

1. Prima di definire il terzo Piano Annuale di Attuazione sarà opportuno effettuare, d'intesa con le regioni interessate e con gli Enti di promozione (IASM, FIME), una nuova ricognizione approfondita sullo stato organizzativo di ciascun Consorzio industriale, sul grado di saturazione delle aree consortili e, quindi, sul livello di utilizzazione delle strutture già realizzate.

2. Gli interventi saranno concentraci solo sulle aree industriali in via di saturazione sulla base di piani che prevedano i completamenti da realizzare, per agglomerato e per comparto. Tali piani dovranno anche contenere le innovazioni gestionali che si prevede di introdurre, per consentire ai Consorzi industriali di assumere un ruolo di fornitori di servizi e non di "tradizionali appaltatori" di opere pubbliche.

3. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al sistema dei trasporti (porti, interporti, autoporti, strade, ecc.) realizzato o in corso di realizzazione con fondi dell'intervento straordinario, sia in relazione ad eventuali necessità di completamento o di adeguamento funzionale delle strutture sia per garantire il migliore inserimento delle stesse nel Piano Generale dei Trasporti. In tale contesto, un discorso di più ampio recupero, da tradurre in specifici accordi di programma, deve essere fatto per il porto di Gioia Tauro, il porto canale di Cagliari ed il porto di Olbia, per il ruolo che strutture di queste dimensioni dovranno svolgere a livello nazionale e internazionale.

4. Allo scopo di semplificare e accelerare le procedure istruttorie, vengono introdotti due criteri di ordine generale in tema di valutazione delle spese generali e di acquisizione delle aree:

le spese generali vengono ammesse al finanziamento sulla base di un'aliquota fissa del 12% sull'importo di progetto "chiavi in mano''; gli importi così determinati sono esentati dall'obbligo di rendicontazione analitica:

gli oneri di acquisizione delle aree sono ammessi al finanziamento a carico della presente azione organica, a condizione che le aree stesse restino di proprietà pubblica.

5. Non è più consentito il finanziamento degli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria; potranno essere esaminati, per il loro eventuale finanziamento, soltanto interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento delle infrastrutture esistenti e interventi per l'avvio alla gestione di impianti tecnologici complessi, limitatamente al biennio successivo alla loro entrata in funzione.

Azione organica n. 2: Sostegno all'innovazione

Si conferma il sostegno alla innovazione scientifica e tecnologica al fine di privilegiare e favorire la crescita dei fattori che vanno assumendo il carattere di "risorse strategiche" per lo sviluppo del Mezzogiorno, quali il capitale umano qualificato, la ricerca tecnologica, le reti di telecomunicazioni con i servizi ad esse associati.

Per conferire efficacia rispetto a tale obiettivo generale, i precedenti documenti di programma hanno concorso ad indicare un insieme di criteri e di priorità d'intervento (criteri strategici, economici e socio-culturali) per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali che in questa sede si confermano.

Questi criteri concorrono a definire le diverse sub-azioni in cui si articola il sostegno all'innovazione e che vengono ribaditi dal presente aggiornamento del Programma Triennale per il triennio 1988-1990 con le seguenti precisazioni:

1. per quanto concerne l'offerta formativa devono essere considerate di interesse le proposte che integrano le iniziative formative in un quadro organico di azioni a favore dell'imprenditorialità minore del Mezzogiorno;

2. per quanto concerne l'offerta scientifico-tecnologica sono da privilegiare le iniziative di completamento della rete scientifica consortile riguardante le aree della biologia e della medicina;

3. per quanto riguarda le reti telematiche assumono priorità le iniziative miranti a realizzare il collegamento e coordinamento tra le diverse proposte progettuali formulate nel primo e nel secondo Piano Annuale di Attuazione.

Azione organica n. 3: Sviluppo e qualificazione di moderne forme di gestione delle infrastrutture

Rispetto all'impostazione già data, si conferma l'articolazione dell'azione nei due momenti distinti e integrati della costituzione di nuclei territoriali regionali per la gestione delle opere infrastrutturali (e del conseguimento della loro piena operatività) e quello della sperimentazione (e introduzione generalizzata) di modelli, per la gestione delle opere infrastrutturali.

Tale articolazione dovrà sostanziarsi, con tutta evidenza, in progetti intesi alla definizione di formule organizzative e di gestione innovative volte alla creazione di un complesso di azioni finalizzate a trasformare le infrastrutture in servizi effettivamente prestati agli utenti.

Per assicurare una gestione efficiente occorre tuttavia superare alcuni ostacoli derivanti in particolare dalla frammentazione normativa delle competenze e dal ritardo nella cultura gestionale e organizzativa degli Enti locali.

Si rende pertanto necessario:

- la formazione di consorzi, di società miste pubblico private, di forme di gestione in concessione, ecc.;

- favorire il perseguimento del pareggio nella gestione;

- sperimentare gestioni associate di più insiemi infrastrutturali, anche al fine di promuovere l'allargamento dei bacini di utenza dei servizi offerti;

- realizzare strutture comuni con riferimento a servizi essenziali, come la formazione professionale specializzata, la manutenzione straordinaria, etc.

A questo scopo dovranno essere previsti i nuclei territoriali di gestione, ai quali parteciperanno soggetti istituzionali (Regione e comuni) e imprenditoriali secondo le modalità già definite nei precedenti documenti programmatici.

Alla luce di queste esperienza, verranno elaborati criteri riguardanti:

a) le modalità giuridiche e formali della gestione, che possono individuarli tra:

forme consortili tra soggetti pubblici;

società miste pubblico-private;

gestione in concessione;

nuove aziende sociali, etc.;

b) le modalità finanziarie ed economiche:

esame degli oneri di manutenzione ed esercizio;

confronto e previsione dei ricavi di gestione;

politiche tariffarie;

c) le modalità organizzative:

strutture operative assegnate o diffuse;

gestione integrata di opere per funzioni omogenee;

gestione integrata per funzioni eterogenee ma territorialmente interconnesse;

soluzioni miste;

d) le modalità di controllo:

da parte dei soggetti pubblici titolari della responsabilità attuativa;

da parte dei soggetti titolari della responsabilità finanziaria;

e) il fabbisogno di personale:

aspetti quantitativi;

profili professionali;

formazione;

modalità di reperimento.

Affinché a questa azione organica possa essere data piena attuazione, sarà necessario effettuare azioni di promozione presso le Regioni. Pertanto occorrerà affrettare il riordino degli Enti collegati affinché questi provvedano a "promuovere e sostenere" una più efficace gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate, attraverso la realizzazione di concrete esperienze gestionali e collaborando, ove necessario, alla creazione dei "Nuclei di gestione".

Aziona organica n. 4: Razionalizzazione e sviluppo delle risorse idriche ad usi civili, industriali e irrigui

L'azione organica è definita nella sua articolazione territoriale con riferimento agli schemi idrici e ai comprensori irrigui da essi alimentati. Sotto il profilo programmatico e operativo, gli ambiti d'intervento sono ulteriormente art colati con riferimento ai 29 "sistemi idrici", individuati nella logica dell'ottimizzazione degli usi e della gestione della risorsa.

In generale, gli obiettivi da perseguire al fine di soddisfare la domanda d'acqua in tutto il territorio meridionale possono indicarsi con riferimento ai diversi settori d'uso:

- per gli usi idropotabili, il miglioramento degli standards di dotazione unitaria e dei livelli di servizio (continuità dell'erogazione, regolarità dell'approvvigionamento, qualità delle acque);

- per gli usi produttivi, la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'allocazione della risorsa idrica per l'agricoltura e per l'industria.

Questi obiettivi individuano l'esigenza di realizzare un progetto di valenza strategica a carattere sovraregionale allo scopo di realizzare un momento di coordinamento che consenta di superare la frammentazione delle competenze e il sovrapporsi dei livelli istituzionali che caratterizza l'intero settore.

Nel riconfermare la priorità di quest'azione organica - che rappresenta la naturale prosecuzione delle realizzazioni previste nei Progetti Speciali della cessata Cassa per il Mezzogiorno - e della sua articolazione nelle due sub-azioni:

- schemi idrici e

- schemi irrigui,

il presente aggiornamento del Programma Triennale precisa che:

1. con riferimento agli schemi idrici, al fine di una migliorare la gestione e l'utilizzo delle risorse esistenti, le Regioni devono avviare un censimento delle opere idriche (per usi idropotabili) realizzate fino ad oggi, con l'indicazione della loro funzionalità attuale e futura, in relazione all'andamento demografico nonché con riferimento al quadro di riferimento espresso dai P.R.G.A.

2. sempre con riferimento agli schemi idrici occorre privilegiare gli interventi destinati alla razionalizzazione e alla conservazione delle risorse idriche, anche attraverso interventi programmati di manutenzione finalizzati alla riduzione delle perdite di rete;

3. con riferimento agli schemi irrigui occorre che le Regioni effettuino indagini e studi sui comprensori irrigui e sulle superfici effettivamente irrigate, anche al fine di verificare la rispondenza delle produzioni alle esigenze del mercato e allo scopo di promuovere i necessari interventi per la modifica degli ordinamenti colturali, in modo che essi risultino più rispondenti alla domanda, e per favorire lo sviluppo e la diffusione di forme associative per la gestione di servizi aziendali, agricoli e commerciali. In sostanza, quindi, accanto all'incremento della superficie dei comprensori irrigabili, deve essere sviluppato un progetto di azione finalizzato a sostenere la trasformazione agricola e la presenza sui mercati. Potranno pertanto essere finanziati gli interventi di trasformazione aziendale sia nei nuovi distretti di irrigazione sia nei distretti già in funzione (creazione delle reti interne aziendali, con la esclusione dei consolidamenti e delle sistemazioni idrauliche generiche anche se di protezione, apparecchiature per la somministrazione dell'acqua, attrezzature di microirrigazione), nonché le iniziative che si propongano l'aggregazione dei prodotti e le relative attività di trasformazione e prima lavorazione.

Azione organica n. 5: Valorizzazione e tutela dell'ambiente

Questa azione organica, limitata solo agli interventi concernenti il disinquinamento del golfo di Napoli, ha rappresentato - nella prima fase di attuazione del nuovo intervento straordinario, che può dirsi ormai conclusa - un momento di raccordo e di continuità con l'omonimo oggetto speciale, attivato per fare fronte in modo coordinato e razionale alle emergenze igieniche manifestatesi nell'area napoletana all'inizio degli anni Settanta. Dare continuità di ispirazione programmatica e di organizzazione operativa agli interventi in una fase delicata di transizione tra diversi modi di operare dell'intervento straordinario ha risposto ad un'altrettanto doverosa ed elementare esigenza: quella che una volta riconfermata la priorità dei programmi di riqualificazione ambientale del Golfo di Napoli già formulati, non si creasse un vuoto nei processi attuativi.

Le risorse assegnate ed i risultati conseguiti, anche se interventi volti alla razionalizzazione della gestione potranno rendersi necessari (A.O. 3), fanno ritenere conclusa l'attività nell'ambito dell'Azione Organica Disinquinamento di Napoli.

Azione organica n. 6: Riqualificazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle zone interne

Gli ambiti unitari di intervento della presente azione organica sono i singoli "sistemi urbani" e le aree interne del Mezzogiorno. Appare dunque evidente che, poiché con tale azione si intendono affrontare - per l'intero Mezzogiorno - i problemi prioritari in materia di degrado urbano e di isolamento delle aree interne, l'impostazione unitaria e coordinata degli interventi può essere garantita solo attraverso un momento di verifica e valutazione degli interventi a carattere sovraregionale.

Gli obiettivi generali di questa azione scaturiscono dalla considerazione dei problemi gravi ed urgenti posti dall'attuale assetto insediativo produttivo del Mezzogiorno. Essi si identificano nella prospettiva di uno sviluppo decentrato rispetto alle aree di maggiore congestione, con conseguente maggiore salvaguardia delle risorse non riproducibili.

Il conseguimento di tali obiettivi potrà contare, in realtà, su alcune tendenze spontanee già rilevabili nella situazione attuale (decentramento delle attività produttive dalle aree più congestionate, valorizzazione di risorse umane e materiali disponibili nelle aree interne), tendenze che comunque dovranno essere sostenute, incentivate e orientate verso forme di sviluppo ad impatto più "morbido" sull'ambiente ed a più elevati contenuti tecnologici, in modo da garantire al tempo stesso una più elevata qualità della vita ed i necessari livelli di competitività delle attività produttive.

Obiettivi specifici di quest'azione risultano essere, pertanto:

- la valorizzazione delle risorse umane e materiali locali;

- il miglioramento della qualità della vita;

- l'eliminazione dei rischi ambientali nei territori di intervento;

- la qualificazione dell'offerta di lavoro e l'espansione dell'apparato produttivo;

- il decongestionamento delle aree ad elevata densità insediatica;

- l'incentivazione degli interventi finalizzati al decentramento verso le aree interne di attività produttive e di servizio;

- la riqualificazione dei settori urbani a più elevato degrado, riferita al recupero della sola edilizia pubblica o acquisibile al patrimonio pubblico;

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio sia naturale che storico-artistico.

Conformemente a questi obiettivi l'azione organica si articola in sub-azioni che soltanto in parte vengono confermati, le cui caratteristiche essenziali sono state indicate nel Programma Triennale 1985-1987, nel successivo aggiornamento al triennio 1987-1989 e nel primo Piano Annuale di Attuazione:

1. Completamento e attuazione degli studi sui sistemi urbani, con l'obiettivo - nel quadro delle indicazioni della programmazione regionale - di verificare la fattibilità degli interventi considerati prioritari per la riorganizzazione e il risanamento di tali sistemi.

2. Sostegno tecnico-progettuale alla definizione dei programmi socio-economici delle Comunità montane, con l'obiettivo di pervenire alla costituzione di "banche-progetti" coerenti con gli obiettivi di sviluppo adottati a livello regionale e locale ed alla formazione professionale di analisi di progetto (non più riproposta).

3. Promozione e attuazione di interventi - prevalentemente aventi carattere regionale - finalizzati allo sviluppo delle aree interne, attraverso la piena valorizzazione delle risorse e dei soggetti locali.

4. Costituzione di una rete di laboratori socio-tecnici per lo sviluppo delle aree interne (non più riproposta);

5. Costituzione di due centri di ricerca per la riqualificazione delle città meridionali ed il recupero delle aree interne (non più riproposta).

In particolare per quanto riguarda la sub-azione 6.1 (sistemi urbani), significativi contributi alla migliore incisività degli interventi realizzabili potranno pervenire in primo luogo dagli esiti delle attività di studio finanziate nei primi due piani, soprattutto per quanto concerne gli obiettivi di qualificazione dei sistemi di trasporto pubblico e delle strutture di servizio al trasporto privato.

L'esigenza di definire quadri programmatici organici in cui inserire i singoli interventi da proporre all'intervento straordinario, rende necessaria tuttavia la determinazione di priorità su cui concentrare le richieste di finanziamento.

Tali priorità, anche alla luce delle "esigenze" mostrate dalle amministrazioni proponenti nelle richieste presentate al finanziamento sul secondo Piano Annuale di Attuazione, sono identificabili nelle seguenti linee di intervento:

- il decongestionamento delle aree urbane: la realizzazione di parcheggi, tangenziali esterne, sistemi di trasporto alternativi ai mezzi privati, pedonalizzazione dei centri storici, anche in relazione alle specifiche esigenze che potranno emergere nella fase organizzativa dei Campionati mondiali di calcio, la cui fase finale si disputerà in Italia nel 1990 coinvolgendo, nel Mezzogiorno, le città dl Napoli, Bari, Palermo e Cagliari;

- il disinquinamento ambientale: riqualificazione dei sistemi fognari costruzione di impianti di depurazione, lo smaltimento dei rifiuti solidi anche attraverso la realizzazione di discariche controllate;

- il risanamento dei tessuti urbani degradati, specie nei centri storici, solo se riferito all'edilizia di proprietà pubblica o acquisibile al patrimonio pubblico;

- la realizzazione di infrastrutture di base a servizio della collettività nei settori terziario e quaternario, atte all'incremento della base economica urbana;

- la realizzazione di strutture per il migliore utilizzo del tempo libero: adeguamento dell'offerta di spazi di verde attrezzato, spazi museali e ricreativi.

Appare pertanto opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che le Amministrazioni vengano stimolate a definire, nell'ambito delle priorità "espresse", il loro impegno pianificatorio e progettuale.

In tal senso, al fine di armonizzare le stesse valutazioni delle proposte, potrebbe essere valida l'ipotesi di definire quadri di riferimento nei quali individuare indici di adeguamento infrastrutturale nei singoli settori di attività (ad esempio: mq/verde per numero di abitanti, posti auto coperti per vetture circolanti, capacità di disinquinamento), anche nell'ottica di pervenire a valori standard di "fruibilità" come obiettivo di valorizzazione delle aree urbane meridionale.

Sulla base delle "carenze" manifestatesi in sede di valutazione dei progetti del 2° P.A.A., si ritiene utile suggerire alle Amministrazioni proponenti di accentuare la capacità programmatoria degli interventi da proporre all'intervento straordinario attraverso la definizione di piani di settori pluriennali che, armonizzati con le iniziative dell'intervento ordinario anche di altre Amministrazioni dello Stato, individuino priorità e coerenze ottimizzando gli effetti delle risorse impegnate.

Una ulteriore esigenza è stata quella del potenziamento e della qualificazione delle strutture delegate nell'ambito delle Amministrazioni proponenti (almeno a livello regionale) alla valutazione delle convenienze economiche dei progetti e degli studi: da ciò ne dovrebbe derivare sia una più armonica costruzione dei progetti stessi sia una più meditata scelta dei progetti da inoltrare al finanziamento nell'ambito della legge 64.

Per quel che si riferisce alla sub-azione 6.3 si identificano le aree interne con il territorio dei comuni ricadenti nelle Comunità Montane, cui si aggiungono quelli classificati come particolarmente depressi ai sensi della legge 717/85. Rispetto alle tipologie d'intervento definite con il 1° Piano Annuale di Attuazione va precisato che:

- nell'ambito degli interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-monumentale e archeologico sono proponibili quelli volti:

alla riqualificazione dei centri storici;

al recupero e alla valorizzazione di emergenze monumentali e di aree di interesse archeologico;

al recupero urbanistico ed edilizio di tessuti urbani degradati, solo se riferito all'edilizia di proprietà pubblica o acquisibile al patrimonio pubblico;

all'acquisizione, restauro e riattazione di edifici monumentali da utilizzare per attività comunitarie sociali;

alla costituzione di infrastrutture sociali polifunzionali;

- nell'ambito degli interventi per la tutela paesaggistica e ambientale del territorio non antropizzato o naturale sono proponibili quelli volti:

alla definizione e costituzione di parchi archeologici e di nuovi parchi naturali e alla definizione di iniziative di sostegno e di valorizzazione per quelli esistenti;

al rimboschimento strettamente limitato al solo fine della valorizzazione del territorio, con l'esclusione del risanamento idrogeologico, del consolidamento degli abitati e delle opere di forestazione;

- nell'ambito degli interventi per lo sviluppo del settore agricolo sono proponibili esclusivamente quelli volti alla realizzazione di piccoli invasi collinari a fini irrigui e promiscui e al miglioramento dei pascoli demaniali;

- gli interventi per l'assistenza tecnica e finanziaria per la costituzione e attivazione di cooperative, nonché per l'infrastrutturazione di aree non sono proponibili;

- nell'ambito degli interventi per il miglioramento e la realizzazione delle infrastrutture di trasporto sono proponibili esclusivamente quelli volti ad aumentare l'accessibilità tra le aree insufficientemente servite da reti di collegamento stradale e le maglie di grande comunicazione esistenti nel rispetto delle competenze di attuazione e di gestione previste per la tipologia stradale proposta.

- gli interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema commerciale esistente non sono più proponibili;

- nell'ambito degli interventi per lo sviluppo del settore turistico con caratteristiche di integrazione intersettoriale sono proponibili esclusivamente quelli volti alla valorizzazione in genere del territorio delle Comunità e dei Comprensori;

- gli interventi per il sostegno alle iniziative artigianali e di servizio non sono più proponibili;

- sono proponibili gli interventi per la realizzazione di infrastrutture a servizio di aree per insediamenti produttivi.

Gli interventi definiti come non proponibili all'interno della sub-azione organica 6.3 possono tuttavia essere finanziati dall'intervento straordinario nell'ambito dei Programmi regionali di sviluppo.

Per quanto riguarda le modalità di attribuzione ed erogazione dei fondi relativi agli interventi previsti dalla sub-azione 6.3., tenuto conto delle caratteristiche degli interventi da realizzare nell'ambito dell'azione organica in parola, che sono del tutto analoghi a quelli degli interventi ricompresi nei Programmi regionali di sviluppo, i fondi relativi per i fini in argomento vanno ad incrementare la quota delle risorse assegnate dal presente aggiornamento alle Regioni ai sensi dell'art. 2, 7° comma, della legge n. 651/83. Pertanto, le modalità di assegnazione e di erogazione dei fondi saranno uguali a quelle previste per il finanziamento dei suddetti Programmi regionali;

Azione organica n. 7: Allevamenti zootecnici

Quest'azione è finalizzata ai seguenti obiettivi generali:

- riduzione del deficit della bilancia agricola-alimentare (in particolare per la carne);

- riduzione dei costi di produzione;

- ammodernamento delle strutture produttive aziendali ed extra-aziendali;

- predisposizione di servizi alla produzione, alla trasformazione industriale e alla commercializzazione.

Più specificamente l'azione si propone di intervenire per migliorare la produttività e la competitività nei comparti dei bovini da carne, degli ovini da carne, dei suini, dell'acquacoltura, delle altre specie minori.

A tal proposito il presente documento precisa che:

1. sono ricompresi nell'ambito dell'azione organica anche gli allevamenti bufalini;

2. devono essere previsti aiuti per le razze podoliche meridionali, in analogia con quanto previsto per le grandi razze podoliche del Centro-Nord.

Azione organica n. 8: Coltivazioni tipiche meridionali

Rispetto a quanto indicato nei precedenti documenti di programma l'obiettivo di questa azione organica viene così ridefinito: consolidamento, razionalizzazione e maggiore efficienza dell'attuale base produttiva, con particolare riferimento al rafforzamento della qualità e della capacità di penetrazione sui mercati nazionali ed esteri, a cominciare dai prodotti più importanti (agrumi, ortofrutta, vino, olio, grano duro, ecc.) e, limitatamente alle aree irrigue, anche a carattere non alimentare.

L'azione organica si muove su linee operative che integrano le diverse componenti che costituiscono il processo produttivo (momento della produzione, momento della trasformazione e valorizzazione dei prodotti, momento dell'offerta di servizi) intervenendo su: strutture fornitrici ai servizi e di know-how tecnologico, promozione ed assistenza specialistica nei diversi comparti, ricerca di forme più dirette di integrazione tra i diversi momenti operativi (in particolare tra quelli propriamente agricoli e quelli agro-industriali).

Azione organica n. 9: Forestazione produttiva

L'azione ha per obiettivi di fondo quello di concorrere alla crescita della produzione legnosa sostitutiva di importazioni, contribuendo altresì allo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno, alla tutela idrogeologica e al recupero produttivo (secondo una logica di impresa integrata con il settore industriale) di zone economicamente marginali.

Più specificatamente l'azione riprende l'obiettivo già individuato dal Progetto Speciale Forestazione Produttiva (460 mila ettari di forestazione in 25 anni) e, tenuto conto di quanto già realizzato attraverso il suddetto P.S., si propone di forestare i residui 350 mila ettari nell'arco di 12 anni. A programma ultimato l'indice di forestazione del Mezzogiorno dovrebbe risultare pari a circa il 20% (rispetto all'attuale 16%), mentre il deficit in termini di materia legnosa per il comparto "cellulosa-carta" dovrebbe ridursi consistentemente, anche se la produzione si dovrebbe orientare prevalentemente sul legname da opera.

Relativamente alle azioni organiche 7 (allevamenti zootecnici), 8 (coltivazioni tipiche meridionali e 9 (forestazione produttiva), in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, le Regioni provvederanno, in stretto coordinamento con il Ministero dell'Agricoltura ed il Dipartimento per il Mezzogiorno ed in armonia con la regolamentazione comunitaria e con il Piano Agricolo Nazionale, a definire al più presto una specifica regolamentazione giuridica e tecnico-amministrativa, a partire da quella a suo tempo elaborata per l'apposito Progetto Speciale dell'intervento straordinario.

Azione Organica n. 10: Qualificazione dell'offerta turistica

Tra le azioni organiche rivolte al sostegno dei settori produttivi, la Delibera CIPE del 10 luglio 1985 di approvazione del Programma Triennale di sviluppo 1985-1987 ha individuato una specifica azione organica di carattere misto (infrastrutturale e promozionale) in materia di qualificazione dell'offerta turistica.

In termini generali l'azione tende a promuovere lo sviluppo equilibrato e produttivo delle attività turistiche attraverso modelli innovativi di organizzazione dell'offerta e dei servizi, valorizzando le risorse storico-artistiche-culturali e ambientali e garantendone al tempo stesso la salvaguardia e la fruibilità.

Più specificamente la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta turistica delle regioni meridionali va conseguita puntando in particolare sulla creazione e sulla qualificazione di strutture che possano garantire la necessaria operatività e accumulazione di know-how turistico.

In particolare favorendo la valorizzazione di modelli innovativi di turismo (turismo sociale, agri-turismo, turismo culturale, ecc.), anche negli strumenti (formazione manageriale e qualificazione degli operatori turistici, informatizzazione dei servizi con collegamento delle realtà turistiche a reti telematiche ed a sistemi di banche dati, azioni di promozione e marketing a livello nazionale ed internazionale), e preoccupandosi altresì della difesa e del ripristino dell'ambiente, nella sua accezione più vasta.

Avendo presente quanto sopra, le linee di intervento proprie di questa azione organica vanno individuate prioritariamente nelle seguenti direttrici:

- attività di servizio finalizzate alla crescita di qualificate imprese del settore (si potrebbe immaginare un corrispondente nel campo turistico dei B.I.C. - Business Innovation - Center - previsti dalla CEE);

- valorizzazione delle strutture turistiche in chiave di reale interconnessione con impianti e infrastrutture di carattere sportivo e di tutela della salute (complessi termali, golf, equitazione, ecc.);

- realizzazione di un disegno organico di infrastrutture interregionali nel settore dei trasporti (porti turistici, aeroporti di terzo livello, infrastrutture viarie, ecc. e in quello delle strutture complementari all'attività turistica.

Si tratta infatti di favorire una maggiore integrazione del patrimonio ricettivo con tutta quella serie di servizi (pubblici esercizi, impianti sportivi, ricreativi, culturali, locali di divertimento, esercizi commerciali, ecc.), necessari per rendere comodo e piacevole il soggiorno degli ospiti.

In sede di intervento straordinario, sicuramente deve venire privilegiato l'adeguamento dell'offerta complementare, attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali (centri sportivi integrati, parchi archeologici e naturalistici, parchi di divertimento e ricreativi, contenitori culturali, palazzi da congressi, ecc;), capaci di aggiungere nuove vocazioni e nuove occasioni di richiamo alle località che abbiano raggiunto un discreto livello di sviluppo turistico o ne presentino un buon grado di suscettibilità.

Data la complessità di tali interventi, che richiedono la collaborazione, e spesso ricadono sotto la responsabilità di vari ministeri, occorrerà procedere ad un uso estensivo dello strumento degli "accordi di programma".

Si ritiene inoltre necessario anche un rapporto operativo più chiaro con l'intervento ordinario, il che potrà avvenire rendendo concretamente operativi gli strumenti di informazione che la legge n. 64/86 ha previsto, e che sono stati finora disattesi.

Per garantire un maggior carattere di organicità, intersettorialità ed interterritorialità agli interventi, potrebbe risultare utile il coinvolgimento della INSUD, soggetto istituzionalmente deputato alla promozione del settore.

2.3.2. I programmi regionali di sviluppo

L'esigenza di contemperare gli obiettivi definiti dalle singole Regioni e gli interventi di rilevanza locale comporta necessariamente l'attribuzione di una crescente importanza ai programmi regionali di sviluppo, che l'art. 44 del TU sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con DPR 218/78, ha specificamente individuato per la "realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi".

La nuova normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nel riproporre questo strumento d'intervento, ne ha ricondotto la proposizione e l'attuazione nell'ambito del Programma Triennale di sviluppo e delle attività di coordinamento degli interventi.

Lo strumento dei programmi regionali di sviluppo è tuttavia tra quelli che hanno incontrato maggiori difficoltà di attuazione. Si rende perciò necessario perfezionarne i meccanismi operativi, onde mettere in grado i soggetti dell'intervento straordinario - e le Regioni in primo luogo - di ridare slancio alla programmazione, progettazione e realizzazione dei programmi stessi e di mobilitare le risorse ad essi assegnate.

In merito alle tipologie di intervento da privilegiare, due sono i criteri da adottare: quello dell'accordo con le singole azioni organiche e quello delle priorità segnalate nei documenti della programmazione regionale.

Il raccordo con le azioni organiche del Programma Triennale di sviluppo si traduce nell'opportunità di dare priorità a tipologie di intervento, che in una qualche misura "completano" le strategie perseguite dall'intervento straordinario attraverso le azioni organiche. Si tratterà, quindi, nella maggior parte dei casi di intervento di competenza e interesse regionale che si collocano "a monte" o "a valle" di quelli attuati con le azioni organiche stesse ed intesi ad esaltarne la funzionalità e/o l'efficienza; ovvero di interventi che comportano investimenti inferiori alla soglia critica di 5 miliardi di lire e che pertanto, pur riguardando materia propria delle azioni organiche, non devono essere sottoposti alla puntuale valutazione da parte del Dipartimento per il Mezzogiorno, nonché le attività di studio e di progettazione inferiori ai 1.000 milioni.

Lo spazio da assegnare alle indicazioni di priorità provenienti dalla stessa progettazione regionale risulta evidente dalla considerazione che i programmi regionali di sviluppo - per quanto finanziati a valere sulle risorse dell'intervento straordinario - ricadono integralmente nell'area delle responsabilità di programmazione e di attuazione della politica economica delle Regioni meridionali.

I programmi regionali di sviluppo dovranno risultare articolati in progetti di intervento e dovranno contenere, al fine di consentire al Dipartimento per il Mezzogiorno di effettuare le opportune verifiche generali di compatibilità e coerenza con le indicazioni del Programma Triennale di sviluppo, i seguenti elementi riferiti al programma stesso:

- inquadramento programmatico, istituzionale e normativo;

- contenuti e tipologie di intervento;

- localizzazione e valenza territoriale;

- caratteristiche tecniche, funzionali ed economiche;

- fonti di finanziamento e loro impieghi;

- valutazione economica ed impatto occupazionale;

- criteri di selezione dei progetti di intervento mediante i quali il programma regionale e sarà attuato.

Per quanto concerne il finanziamento dei programmi le risorse precedentemente stanziate e quelle aggiuntive previste dal presente aggiornamento del Programma Triennale di sviluppo saranno ripartite tra le Regioni interessate secondo i criteri definiti dal CIPE in sede di approvazione dell'aggiornamento del Programma Triennale di sviluppo 1987-1989.

Inoltre, i programmi regionali di sviluppo, sempre che ne ricorrano gli elementi che ne consentano l'elegibilità ai finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, potranno essere presentati alla Comunità Economica Europea nell'ambito dei Programmi nazionali di intervento comunitario previsti (PNIC) dal regolamento CEE 1787/84.

Al fine di attivare concretamente e speditamente i programmi regionali di sviluppo, saranno adottati i seguenti criteri procedurali:

1. La quota riservata ai programmi regionali di sviluppo per il triennio 1988-90 è pari al 25% dello stanziamento complessivo previsto nel periodo. Tale maggiore disponibilità, rispetto a quanto stanziato in precedenza, si giustifica per il fatto che vengono riservate alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 44 del citato T.U., anche gli interventi rientranti nelle azioni organiche previste nel presente aggiornamento del Programma Triennale di importo inferiore a 5 miliardi di lire (di finanziamento straordinario), nonché le attività di studio e di progettazione inferiori a 1.000 milioni.

2. Le Regioni sono tenute a presentare al Dipartimento per il Mezzogiorno i programmi regionali di sviluppo entro 120 giorni dalla data della pubblicazione sulla G.U. della delibera CIPE di approvazione dell'aggiornamento del Programma Triennale e del Piano Annuale di Attuazione.

Il Ministro, vista la compatibilità e la coerenza dei programmi regionali di sviluppo con le indicazioni del Programma Triennale verificata dal Dipartimento per il Mezzogiorno, autorizza l'accredito delle risorse sui conti correnti intestati alle Regioni meridionali.

All'accreditamento delle relative risorse finanziarie sul conti correnti intestati alle Regioni meridionali medesime presso la Tesoreria Centrale dello Stato si provvede come segue:

- il Presidente della Giunta regionale trasmette al Dipartimento per il Mezzogiorno, con cadenza trimestrale, una attestazione sulle necessità finanziarie occorrenti nel trimestre successivo;

- il Ministro per il Mezzogiorno autorizza l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno a trasferire i fondi richiesti dal proprio conto corrente a quelli delle Regioni;

- l'Agenzia perfeziona l'accreditamento unitamente al Ministero del Tesoro;

- le Regioni presentano semestralmente al Dipartimento per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, della legge n. 64/86, una relazione sullo stato dl attuazione degli interventi di rispettiva competenza ed un rendiconto sulle somme accreditate ed utilizzate;

- gli accrediti trimestrali sono strettamente collegati all'adempimento di cui al punto precedente.

2.4. L'incentivazione produttiva

Nel sistema economico meridionale attualmente le azioni di politica economica grosso modo sembrano svolgersi secondo tre filoni principali: sviluppo, qualificazione, ammodernamento dell'apparato produttivo, anche attraverso processi di ristrutturazione e riconversione (Legge 64); riassetto, rinascita e sviluppo delle aree colpite dal terremoto; sostegno al fattore lavoro (legge sull'occupazione giovanile e sui contratti di formazione e lavoro).

Gli strumenti programmatici dell'intervento straordinario organizzano e finalizzano la politica di sostegno puntando sull'innovazione e sulla ricerca tecnologica, quali elementi di forza per cambiare il volto industriale del Mezzogiorno per due ordini di motivazioni: l'innovazione tecnologica è un passaggio obbligato (probabilmente l'ultimo dello sviluppo industriale), che occorre raggiungere perché irrinunciabile anche come punto di partenza per l'ulteriore sviluppo, non necessariamente di stampo industriale; l'innovazione comporta un'organizzazione dell'impresa e del lavoro di altra qualità e di diverso contenuto, con livelli di apporto sicuramente elevati.

Il respiro poliennale della politica economica per il Mezzogiorno, impostata dalla legge 651 e confermata e approfondita nella normativa basata sulla legge 64/86, consente di considerare il sistema degli interventi sull'apparato produttivo di tipo strutturale, soprattutto se riferito all'insieme delle azioni organiche del Programma Triennale.

Del tutto particolari, ma in qualche modo collegabili alla logica di fondo del Programma Triennale, possono considerarsi le azioni di sostegno e recupero attivate dalla normativa "terremoto" e quella a favore dell'occupazione.

Appare pertanto necessario ricondurre ad un unico quadro programmatico tutte le tipologie d'intervento finalizzandole agli obiettivi individuati e soprattutto integrando le finalità di sviluppo (ammodernamento, qualificazione, espansione) con quelle di recupero e rivitalizzazione dei settori e delle aree in declino.

In questo preciso contesto dovrebbero essere ricomposte, integrate e armonizzate anche le misure di tipo sociale aventi come ultimo scopo, in un modo o nell'altro, la tutela del lavoratore e la difesa dell'occupazione.

Lo strumento del "coordinamento" cui la vigente normativa della legge 64 attribuisce tanta rilevanza deve trovare applicazione a tutti i livelli, affinché quello che lo Stato mette in essere come intervento ordinario trovi corrispondenza sugli stessi traguardi fissati dall'intervento straordinario, soprattutto tenendo presente che l'ultimo destinatario di ogni misura di sostegno (diretta e indiretta) è l'apparato produttivo, là dove si produce la ricchezza.

Coordinamento, dunque, a due livelli: a livello di normativa per le zone meridionali; a livello di allineamento e compatibilità con le scelte di politica industriale nazionale ed europea.

Nelle aree meridionali l'armonizzazione deve essere ricondotta nell'alveo della programmazione contenuta nel P.T.M., attraverso il coordinamento delle normative di sostegno oggi esistenti: legge 64, (incentivi e azioni organiche), legge 219 (terremoto), legge 44 (occupazione giovanile), legge 113 (formazione e lavoro) per elencare le principali.

La seconda forma di coordinamento è affidata dalla legge (articolo 9 comma 2) al CIPI, nell'ambito del quale sono destinate a comporsi le determinazioni in ordine alle scelte di politica industriale riguardanti l'intero sistema economico nazionale del quale il Mezzogiorno fa parte integrante.

Assumendo il principio che l'intervento straordinario ha carattere di "aggiuntività" nei confronti di ogni altra forma di sostegno, il meccanismo di armonizzazione dovrà rispondere al criterio di utilizzare in via primaria le agevolazioni di carattere statale, regionale e comunitario per poi cumularle (fino al 75%, in termini di equivalente sovvenzione netta) con quelle dell'intervento straordinario che in via logica pertanto vengono per ultime.

La saldatura infine tra i due livelli di coordinamento rappresenta un'operazione indubbiamente difficile, ma più che mai necessaria sia per sfruttare al massimo e al meglio le strumentazioni di sostegno esistenti, concentrando gli sforzi su determinati e qualificati obiettivi, sia per non disperdere e confondere preziose risorse finanziarie.

2.5. Il piano dei completamenti

Il CIPE, con delibera del 20 dicembre 1984, ha approvato il piano dei completamenti, comprendente i progetti esecutivi non ancora completati dalla Cassa per il Mezzogiorno al momento della sua liquidazione.

Successivamente, il CIPE, con delibera dell'8 aprile 1987 provvedeva ad impartire le necessarie direttive affinché l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, attraverso la Gestione separata, desse luogo ai trasferimenti e alle liquidazioni previste dall'art. 5 della legge 64/86.

Poiché l'iter stabilito si é rivelato lungo e fonte di dubbi e difficoltà attuativi, si procederà ad una modifica della normativa stessa da parte del CIPE.

3. GLI STRUMENTI ATTUATIVI

3.1. Gli accordi di programma

Per l'attuazione degli interventi previsti nel Programma Triennale "che richiedano, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di Regioni, enti locali, ed altri soggetti pubblici ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo" la legge 64/86 ha previsto la conclusione di accordi di programma.

Presupposto essenziale per la stipula di tali accordi è l'individuazione nel Programma Triennale e nei relativi aggiornamenti annuali di interventi da attuarsi in forma integrata e coordinata da più soggetti pubblici.

Tuttavia nell'esperienza acquisita è mancata la capacità propositiva proprio nei confronti di quegli interventi che per le caratteristiche tecniche, economiche e territoriali richiedevano per l'attuazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici.

Anche se dovessero perdurare le carenze di iniziativa, spetta comunque al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno assumere direttamente il compito di attivare le iniziative idonee ad individuare gli interventi e a promuovere la conclusione tra i potenziali soggetti attuatori di specifici accordi di programma.

Tale azione promozionale deve esercitarsi non solo con riferimento ad interventi già esecutivi, ma anche nella fase di definizione ed approfondimento degli interventi stessi (studi di fattibilità, progettazione di massima, ecc.) in modo che si possa concretizzare quella convergenza tra soggetti pubblici competenti che deve sfociare in attività di progettazione e realizzazione integrate e coordinate.

Infatti, l'individuazione di progetti interregionali e di interesse nazionale (di valenza strategica) e la connessa attivazione degli accordi di programma, hanno bisogno di un'iniziativa e di una capacità promozionale di forte intensità, tali da dover essere garantite dall'impegno diretto del livello centrale di coordinamento dell'intervento straordinario.

Gli interventi da promuovere dovranno essere individuati dal Ministro per gli Interventi Straordinari nei Mezzogiorno ai sensi dell'art. 7 della legge 64 nell'ambito degli obiettivi generali e specifici dello sviluppo dei territori meridionali e delle linee generali definite dal Programma Triennale, con le indicazioni delle azioni organiche nelle quali inquadrare gli interventi stessi ed eventualmente con l'indicazione di altri interventi straordinari a carattere integrato che possono derivare, direttamente o indirettamente, dalle esigenze di un più efficace coordinamento dell'azione pubblica nel suo complesso.

Il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno eserciterà inoltre un particolare ruolo di propulsione nei confronti delle Amministrazioni e degli Enti interessati fino alla conclusione dell'accordo di programma, che avrà per oggetto non soltanto la realizzazione di opere, potendosi prevedere diverse fasi che, in stretta successione temporale, comprendano le attività di studio e quindi, sulla base dei risultati di queste ultime, quelle di progettazione, di realizzazione degli interventi stessi. Lo stesso Ministro vigilerà sulla esecuzione dell'accordo di programma per assicurarne la puntuale attuazione esercitando all'uopo tutti i poteri previsti in proposito dalla legge.

Il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno provvederà alla ripartizione delle risorse attraverso la quale si individueranno, in sede di approvazione del Programma Triennale di sviluppo, le disponibilità per le attività di studio, progettazione e realizzazione di interventi da attuarsi mediante accordi di programma, e il cui utilizzo risulti determinato in funzione dei risultati raggiunti nelle diverse fasi attuative previste dagli accordi stessi.

Vengono così ulteriormente precisate quelle funzioni proprie del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, che con riferimento alla promozione degli accordi di programma, erano state specificate dal primo Piano Annuale di Attuazione:

- promuovere l'accordo di programma;

- proporre al Consiglio dei Ministri la deliberazione e il decreto di approvazione dell'accordo di programma (decreto e accordo di programma sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge 64/86);

- assicurare il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati ai fini della definizione e della esecuzione dell'accordo di programma, costituendo allo scopo il comitato di coordinamento composto dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti e presieduto da un dirigente del Dipartimento;

- promuovere la revoca totale o parziale del finanziamento nei casi di inadempienza dei soggetti partecipanti o di mancata attuazione delle procedure sostitutive previste al comma 2 dell'art. 7 della legge 64/86.

Quanto ai contenuti dell'accordo - che devono risultare coerenti e compatibili con gli indirizzi del Programma Triennale di sviluppo e dei relativi aggiornamenti annuali - gli elementi essenziali, già individuati dal primo Piano Annuale di Attuazione sono ribaditi ed ulteriormente precisati dal presente aggiornamento del Programma Triennale di sviluppo. Il testo dell'accordo dovrà pertanto indicare:

- i soggetti pubblici titolari degli interventi;

- gli interventi di competenza di ciascuna amministrazione partecipante, il relativo costo, le date di inizio e fine delle attività, il finanziamento e la rispettiva fonte;

- i rapporti di sinergia e di integrazione intercorrenti fra gli interventi programmati;

- l'eventuale partecipazione finanziaria della Comunità Economica Europea e le modalità di acquisizione e di impiego delle risorse comunitarie;

- i criteri in base ai quali si provvede a definire - nel caso di attività di studio o di progettazione di massima - le ulteriori modalità esecutive degli interventi oggetto dell'accordo;

- i destinatari della gestione delle opere (una volta realizzate), precisando, nel caso di affidamento a consorzi da costituire, i tempi, i modi e i vincoli per la costituzione degli stessi;

- procedimenti di arbitrato rituale e procedure sostitutive nei casi di inadempienza dei soggetti partecipanti;

- il rinvio al comma 3 dell'art. 7 della legge 64/86 quanto agli effetti dell'accordo di programma in merito ad eventuali variazioni degli strumenti urbanistici;

- le date di inizio e di scadenza dell'accordo nonché le residue incombenze, anche a carattere surrogatorio, connesse alla chiusura dell'attività.

Per il finanziamento dei progetti esecutivi la procedura risulta articolata nel modo seguente:

- definizione e presentazione da parte dei soggetti interessati ed abilitati (art. 7 L. 64), al Dipartimento per il Mezzogiorno per la loro valutazione secondo le procedure di cui ai decreti MISM 11 aprile 1986 e 18 marzo 1988;

- selezione ed inserimento nell'ambito dei piani annuali di attuazione e loro realizzazione in base al disposto di cui all'art. 4, 3° comma, lettera c della legge 64/1986.

Nell'ambito di tale attività il Dipartimento per il Mezzogiorno costituirà per ciascun progetto strategico presentato un apposito gruppo di lavoro, cui parteciperanno rappresentanti degli enti proponenti delle Regioni interessate territorialmente dall'intervento ed esperti del Dipartimento stesso.

3.2. La contrattazione programmata

Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal Programma Triennale di sviluppo potrà rendersi, altresì, necessario promuovere l'impegno di particolari soggetti privati nei settori a più alto contenuto tecnologico o per la realizzazione di interventi volti a favorire la diffusione di processi innovativi nel tessuto produttivo meridionale. Detti interventi, per essere ammessi alla contrattazione programmata, dovranno essere inseriti in un piano progettuale che sia caratterizzato dalla organicità e dalla interrelazione delle diverse componenti attuative.

Nel primo Piano Annuale di Attuazione, in conformità alle indicazioni del CIPI, è stato precisato che la contrattazione programmata "rappresenta lo strumento normativo-giuridico regolante impegni assunti dall'intervento pubblico e dalla componente privata, individuata in gruppi industriali a rilevanza nazionale o internazionale".

Il presente aggiornamento del Programma Triennale di sviluppo ribadisce le finalità generali da perseguire attraverso questo strumento attuativo e recepisce le modalità procedurali della contrattazione programmata così come sono state definite nel primo Piano Annuale di Attuazione.

Peraltro, la contrattazione programmata non deve divenire un mezzo di deroga ai criteri di graduazione degli incentivi. Occorrerà quindi limitarne il ricorso ai soli interventi che sotto il profilo innovativo, produttivo e occupazionale nei diversi settori economici, rivestano una tale rilevanza per il Mezzogiorno da giustificarne l'utilizzo.

3.3. Gli Enti di promozione

Rispetto alla vecchia normativa, la legge n. 64/86 (all'art. 6) e più dettagliatamente il D.P.R. n. 58/87 (all'art. 4) hanno meglio precisato le specifiche competenze di ciascun Ente di promozione, affidando ad essi, inoltre, un ruolo ben più importante nell'ambito del rinnovato disegno dell'intervento straordinario.

Infatti, oltre alle attività istituzionali, gli Enti sono ora chiamati ad attuare specifici interventi nell'ambito delle azioni organiche, nonché a sostenere sul piano tecnico-operativo le Amministrazioni regionali e gli Enti locali.

Le linee guida, stabilite dalla legge n. 64/86 e dal citato D.P.R. n. 58/87, necessarie per il riordino degli Enti e, quindi, perché gli Enti stessi possano adeguatamente corrispondere alle nuove strategie di sviluppo dell'intervento straordinario, possono riassumersi nei seguenti punti:

- favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei diversi settori produttivi;

- consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo e ristrutturazione;

- fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento delle innovazioni e dei risultati della ricerca applicata.

Da queste linee-guida muove il disegno di riassetto organizzativo e istituzionale degli Enti di promozione, da attuare sulla base dei seguenti criteri:

- specializzazione: ogni Ente deve avere compiti specifici, evitando ogni sovrapposizione di ruolo con altri Enti (con le recenti direttive impartite dal MISM sta per essere effettuato il trasferimento delle quote azionarie delle società operative forestali da INSUD a FINAM);

- integrazione funzionale: la specificità dei compiti non deve ostacolare ma favorire la configurazione di un "sistema integrato", consentendo il manifestarsi ed il realizzarsi di sinergie operative tra azioni e linee di intervento diverse ma concorrenti a obiettivi finali comuni;

- proiezione territoriale: la necessità di meglio aderire e rispondere alle differenziate esigenze di sviluppo espresse dalle diverse realtà territoriali richiede una diversificazione territoriale delle linee di intervento degli Enti di promozione, da realizzarsi anche mediante il decentramento operativo degli Enti stessi;

- diversificazione operativa: la progressiva crescita dell'operatività degli Enti di promozione impone che si affrontino funzionalmente tre aree di azione prioritarie:

la progettazione, definizione e attivazione di assetti e criteri organizzativi, gestionali e di manutenzione, in particolare nell'ambito dei servizi infrastrutturali per le attività economiche e per le comunità locali;

la predisposizione di progetti di investimento, specie ad alto contenuto tecnologico, da realizzare attraverso la partecipazione di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, evitando, peraltro, interventi in quei settori in cui più agevolmente operano gli imprenditori privati;

la definizione di strategie di intervento, da parte dello IASM e del FORMEZ, al fine di rafforzare le capacità programmatorie e progettuali delle Amministrazioni regionali e locali, specie di quelle che presentano minori capacità programmatorie e progettuali. Per quanto riguarda o IASM (almeno fino a quando non saranno attivate nuove società) si prevede la creazione di "task forces", che collaborino con le strutture regionali delle aree più deboli, per formulare proposte di interventi più efficacemente definite nel contesto degli obiettivi regionali di sviluppo; un eventuale supporto tecnico potrà essere fornito a richiesta delle Regioni interessate dalle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia;

- economicità di gestione: gli Enti di promozione - allo scopo di ottimizzare la loro efficacia operativa nei confronti delle imprese e degli enti, anche pubblici, che operano sul mercato - devono operare attenendosi alla logica e alle ''regole del gioco" del mercato; assume perciò rilevanza primaria la regola dell'economicità di gestione che impone l'esigenza di una puntuale corrispondenza tra risorse (finanziarie ed umane) impiegate e risultati conseguiti. A tale principio si potrà derogare in quei casi in cui i benefici conseguenti all'azione degli Enti, non possono contabilizzarsi nelle entrate del bilancio del soggetto fornitore del servizio in quanto "esterni", cioè tali da rifluire a vantaggio dell'intero contesto socio-economico e territoriale.

Per quanto concerne gli apporti finanziari, a parte le risorse da assegnare per la realizzazione di specifici interventi stabiliti per azioni organiche, è necessario che i conferimenti siano destinati prevalentemente a fondi di rotazione, limitando al minimo le dotazioni di capitale sociale, anche al fine di non patrimonializzare eccessivamente gli Enti ad assetto societario.

Per una più funzionale ed equilibrata operatività, gli Enti devono essere attivati sulla base degli indirizzi e delle scelte del Programma Triennale e dei Piani annuali di attuazione. Ad essi verranno assegnate le necessarie risorse finanziarie prioritariamente attraverso fondi di rotazione che gli Enti dovranno destinare all'assistenza finanziaria in favore delle società partecipate, per specifiche finalità riferite all'attività svolta nelle aree più svantaggiate e socialmente più arretrate, così come previsto dall'art. 9 del citato D.P.R. n. 58/87.

I conferimenti sono disposti dal Ministro per il Mezzogiorno, secondo la normativa vigente, previa verifica delle capacità di spesa dei singoli Enti nonché dalla corrispondenza dei rispettivi programmi di attività col Programma Triennale e con i Piani annuali di attuazione.

Dovrà infine essere completato il processo di riordinamento degli Enti di promozione, attuando la delega conferita in proposito al Governo dall'art. 6 della legge n. 64/86 per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali: si tratta di attività che, affidate inizialmente alla SPINSUD (art. 2 D.P.R. 28/2/1987 n. 58), si è ritenuto in un secondo momento di toglierle alla predetta Società in quanto ritenute non del tutto omogenee con i compiti ad essa attribuiti. Si rende pertanto necessario che tali compiti siano svolti mediante apposita Società da istituire, con la partecipazione, oltre che dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, anche degli altri Enti di promozione ed eventualmente dai tre Istituti meridionali di credito speciale.

In tale Società peraltro saranno prioritariamente utilizzate le professionalità tuttora esistenti nell'Agenzia.

b) promuovere a sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi del presente documento, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica, avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno: per questa attività in considerazione delle particolari esigenze e delle gravi carenze tuttora esistenti in materia di gestione di opere, l'Agenzia, sulla base delle direttive del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, procederà, ove possibile, alla costituzione di appositi Consorzi con la partecipazione degli organismi previsti dall'art. 6, lettera c), della citata legge 64.

4. IL QUADRO FINANZIARIO

4.1. Le risorse finanziarie totali

L'aggiornamento del Programma Triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 88-90, si colloca per quanto concerne gli aspetti finanziari nell'ambito delle decisioni assunte con la Legge Finanziaria (11/3/1988, n. 671).

Infatti, le disponibilità da impiegare nel corso del triennio, secondo gli obiettivi e le strategie delineate, vanno determinate secondo le rimodulazioni (per gli anni 88 e 89) e le nuove assegnazioni (per gli anni 90 e 91) previste dalla già richiamata Legge Finanziaria.

Le disponibilità finanziarie per l'attuazione delle politiche e delle azioni contenute nell'aggiornamento del PTM risultano pertanto determinate da prospetto che segue, nel quale sono state incluse anche le risorse relative per l'anno 91, che, come è noto, possono essere impegnate nel contesto di detto aggiornamento programmatico, secondo quanto indicato dalla legge finanziaria.


Tab. 1 Quadro finanziario delle risorse (in miliardi di lire)
1. Stanziamenti previsti per la legge 64/1986 e per la 
   legge 651/1983 nell'ambito della L.F. 1988                        23.810 
1.1. Per l'anno 1990 e rimodulazioni 1988-89 10.810 1.2. Per l'anno 1991 13.000 2. Risorse residue del PTM 87-89 12.500
3. Risorse assegnate dal 1° P.A.A., ma non impegnate nei tempi e nei modi programmati e quindi recuperabili nel triennio 88-90 p.m. 4. Risorse comunitarie (FESR) acquisibili nel biennio 90-91, al netto dei minori introiti previsti nel PTM 87-89 1.500 TOTALE RISORSE 37.810

4.2 Le risorse già vincolate o destinate

La determinazione delle disponibilità finanziarie da programmare nell'ambito dell'aggiornamento del PTM 1988-90, deve tenere conto dei vincoli e delle assegnazioni da operare per le attività previste dalla L. 64. Si tratta in pratica di una serie di oneri finanziari derivanti da meccanismi di agevolazioni fiscali e finanziarie di cui alla legge 64, peraltro, almeno in parte, non conteggiati nel precedente PTM 87-89 (pari a 7.090 miliardi).

Oltre a tali oneri, vanno ancora conteggiate: le assegnazioni già operate al Piano dei completamenti (per 3.397 miliardi con delibera CIPE dell'8.4.1987), nonché le risorse da assegnare al finanziamento dei Programmi regionali di sviluppo (art. 2, comma 3, della legge n. 651/83 e art. 1, comma 3 della legge n. 64/86, per un importo pari a 2.200 miliardi). Queste ultime vanno ripartite tra le Regioni meridionali secondo le stesse percentuali già definite nell'ambito del 1° P.A.A. approvato dal CIPE, tenendo conto delle situazioni di ritardo e/o vantaggio presenti nel territorio del Mezzogiorno.

Vanno infine conteggiati gli impegni già assunti dal CIPE dopo l'approvazione del 1° PTM a valere sulla già richiamata disponibilità finanziaria residua del P.A.A. 87-89 non impegnata con il suddetto 1° P.A.A. (per un importo pari a 3.320 miliardi); tra tali impegni vanno inoltre incluse le risorse assegnate dal CIPE, nel quadro del finanziamento dei progetti presentati al FIO nel 1986, sui fondi della legge 64 (pari a 1.182 miliardi).

Le risorse vincolate e/o già destinate risultano pertanto ammontare nel complesso a 17.189 miliardi di lire (tab. 2).


Tab. 2 - Risorse vincolate o già assegnate
1.  Risorse da assegnare per attività previste dalla L. 64
    (periodo '87-'91) 7..090                                          7.090 
1.1 Agevolazioni fiscali (riduzione IVA, esenzione ILOR su utili reinvestiti; riduzioni IRPEG) (Art. 14 commi 3-4-5 della L. 64) 2.000 1.2 Riduzione contributi agricoli unificati (Art. 14 commi 1-2 della L. 64) 1.750 1.3 Agevolazioni tariffe di trasporto per la Sardegna (Art. 17 commi 11 e 12 della L. 64) 120 1.4 Contributi alle Regioni per interventi presentati al cofinanziamento della CEE (sui vari fondi) (Art. 13 L. 64) 1.200 1.5 Contributi sull'emissione dei prestiti obbligazionari a favore di Istituti di Credito a medio termine per il cofinanziamento di infrastrutture e di attività produttive (Art. 10 L. 64) 600 1.6 Costituzione di fondi di rotazione per la concessione di mutui a tasso agevolato a favore di piccole e medie imprese e delle imprese artigiane e agricole (Art. 12 comma 4 L. 64) p.m. 1.7 Garanzia sussidiaria ed integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva (Art. 15 commi 1-2 L. 64) p.m. 1.8 Contributi all'occupazione, previsti dalla Finanziaria '88 1.400 1.9 Lavori a Reggio Calabria, previsti dalla Finanziaria '88 20 2. Risorse assegnate al Piano dei Completamenti (delibera CIPE 8.4.87) 3.397
3. Risorse finanziarie già impegnate dal CIPE a valere sulla disponibilità residua del PTM 87-89 (relativa alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo) 3.320
3.1 Contratto di programma FIAT-OLIVETTI 2.541 3.2 Intesa di programma CNR 518 3.3 Assegnazione finanziaria per la costituzione del capitale della INSARD 36 3.4 Accordo di programma Val Basento 225 4. Risorse finanziarie attribuite in occasione del riparto FIO-96 1.182 5. Assegnazioni per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per gli anni '90-'91 (Art. 1 comma 3 L. 64 e art. 2 L. 651: 25% del totale ottenuto dalle disponibilità pari a 23.810, al netto delle risorse già assegnate pari a 14.989) 2.200 TOTALE RISORSE VINCOLATE E/O ASSEGNATE 17.189

4.3 Le risorse programmabili

Ne deriva che le risorse programmabili nel contesto dell'aggiornamento del PTM 88-90 ammontano a 20.621 miliardi di lire (37.810-17.189).

Dette disponibilità vengono ripartite nell'ambito delle diverse attività previste nel presente aggiornamento del Programma Triennale, e precisamente:

- a sostegno del finanziamento delle Azioni Organiche, sostanzialmente secondo le modalità già seguite nel corso dei precedenti piani di attuazione;

- a sostegno dell'incentivazione ai settori produttivi, secondo le modalità concretamente indicate dal 2° Piano Annuale di Attuazione;

- a sostegno del finanziamento del progetti strategici (di valenza nazionale), attraverso: a) la predisposizione di un Fondo finalizzato all'individuazione, valutazione e impostazione di tali progettazioni, già con il 2° P.A.A.; b) la predisposizione di un Fondo disponibile per l'attuazione di tali progetti, e segnatamente per l'avvio e la messa in opera degli accordi di programma previsti per la loro realizzazione, con la predisposizione del 3° P.A.A.;

- a sostegno della gestione dell'intervento straordinario, tramite il finanziamento delle strutture previste dalla legge 64.

Queste modalità di finanziamento identificano le procedure "normali" di attribuzione di risorse finanziarie sui fondi della legge 64. Modalità eccezionali di ricorso a tali fondi, pur verificatesi nel passato (è il caso, ad esempio, dell'ultima assegnazione di risorse da parte del FIO), non avranno più motivo di essere, in ragione del crescente consolidamento delle strutture e della più definita standardizzazione delle procedure stesse dell'intervento straordinario.

4.4 La destinazione delle risorse programmabili

Le risorse a disposizione, definite come precedentemente indicato, sono utilizzate per il finanziamento del 2° P.A.A.; le assegnazioni alle varie attività previste sono state definite in base:

- alla valutazione e selezione, effettuata dal Dipartimento, delle proposte progettuali presentate dagli enti abilitati nell'ambito delle varie azioni organiche;

- alle esigenze finanziarie che emergono dalle domande di incentivazione per gli interventi a sostegno del sistema produttivo;

- alle esigenze finanziarie connesse al funzionamento degli Enti di promozione e dell'Agenzia;

- alle esigenze di sostegno alle Regioni per attività volte a favorire l'occupazione giovanile.

In relazione a tali valutazioni è definito il seguente quadro finanziario per il 2° P.A.A. (riportato nella tabella 3).


Tab. 3 - RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL 2° P.A.A. DEL PROGRAMMA TRIENNALE PE
R IL MEZZOGIORNO 1988-90
1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo         3.000
2. Agevolazioni finanziarie per gli interventi a domanda 
   previsti dalle A.O. 7-8-9)                                           500
3. Assegnazione per l'attuazione delle Azioni Organiche              10.105
   - Rivitalizzazione zone interne (6.3)                              2.879
   - Altre azioni organiche (1-2-3-4-5-6.1-10)                        7.226
4. Fondo per la definizione di progetti interregionali
   e di valenza nazionale (progetti strategici) e per
   l'attivazione di accordi di programma                                100
5. Conferimento Enti di promozione e SVIMEZ, ivi compresi
   studi, indagini e ricerche per 10 miliardi L. 775/1984               350
6. Spese funzionamento Agenzia                                          260
7. Fondo per interventi a sostegno delle leggi regionali
   per l'occupazione giovanile                                          200
RISORSE ASSEGNATE AL 2° P.A.A.                                       14.515

Delle risorse disponibili nel quadro del presente Aggiornamento (20.621 miliardi), assegnate le risorse per il finanziamento del 2° P.A.A. (14.515 miliardi), residuano 6.106 miliardi.

Tali risorse, congiuntamente considerate a quelle dell'anno 1992, che saranno impegnabili dopo l'approvazione della Legge Finanziaria del 1989, costituiranno la base finanziaria per la formulazione dei prossimi Piani Annuali di Attuazione.

Le risorse disponibili per il triennio 1989-91, una volta dedotte quelle da destinare alle varie attività previste dalla legge n. 64/86 (agevolazioni fiscali per il trasporto, per la costituzione di fondi di rotazione, ecc.), saranno assegnati, nel quadro dei Piani dl Attuazione:

- alle Azioni Organiche di prevalente valenza regionale;

- ai Progetti interregionali e di valenza nazionale (Progetti strategici), definiti sulla base delle progettazioni già attivate con le risorse del 2° P.A.A.;

- ed infine per le agevolazioni finanziarie a sostegno delle attività produttive.