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LEGGE 1º agosto 1988, n. 340

G.U.R.I 12 agosto 1988, n. 189

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 e annotato al 9 maggio 1994)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1990. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il termine di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 2

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono determinate, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 3

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dell'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'art. 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo. (1)

3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.

4. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 12 per cento con arrotondamento per eccesso a lire 1.000.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

[6. Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete una indennità di carica pari a lire 20 milioni, 30 milioni o 40 milioni annui a seconda che il numero delle ditte iscritte e annotate nell'apposito registro delle ditte delle rispettive camere sia inferiore a 20 mila unità, compreso tra 20 mila e 50 mila unità oppure superiore a 50 mila unità. Tale indennità non comprende il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Le indennità di carica saranno aggiornate ogni tre anni con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanati di concerto con il Ministro del tesoro.] (comma abrogato) (2)

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il diritto annuale di cui all'articolo annotato è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento e per effetto dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a decorrere dal 1991 del 35 per cento.

(2)

Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363.

Art. 4

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, le tariffe dei seguenti diritti percepiti per la copertura delle spese relative al funzionamento delle predette borse:

a) diritti per la quotazione ufficiale dei titoli;

b) diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;

c) diritti per l'utilizzo dei servizi e prestazioni a disposizione delle borse.

2. Le deliberazioni relative ai diritti di cui alle lettere a) e b) divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2 dovranno, comunque, tener conto dei costi, del tipo di mercato, della natura dei titoli e degli emittenti, dell'importo delle emissioni nonchè della posizione dei titolari delle tessere di ingresso in borsa. Sono esentati da qualsiasi pagamento i titoli di Stato, e i titoli emessi dalle aziende autonome dello Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonchè dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Comunità europea dell'energia atomica e dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

4. Per la riscossione delle somme di cui ai commi precedenti si procederà ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Al Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986, è attribuito un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, per gli scopi di cui al citato decreto ministeriale, ripartito nella misura di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

Art. 5

1. E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti.

2. E' altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici.

[3. Il contributo viene erogato sentito un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, composto dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, e la cui segreteria è affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.] (comma superato) (1)

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

(1)

Comma superato per effetto della soppressione del comitato operata dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 (Tabella A - Ministero dell'industria: n. 7 dell'elenco).

Art. 6

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 7

1. Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le regioni, le province, i comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987.

Art. 8

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 694.433 milioni per l'anno 1988, a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e a lire 766.382 milioni per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 594.433 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio";

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

c) quanto a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e lire 766.382 milioni per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del

Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI