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REGOLAMENTO (CEE) N. 2238/88 DEL CONSIGLIO, 19 luglio 1988

G.U.C.E. 26 luglio 1988, n. L 198

Modifica al regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che a norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88 (5), la Commissione segue regolarmente l'andamento dei corsi medi dei prodotti importati dai paesi terzi sui mercati d'importazione più rappresentativi degli Stati membri, nell'ambito dell'applicazione del sistema dei prezzi di riferimento;

Considerando che l'esperienza ha messo in luce l'esistenza di quotazioni significative per prodotti importati su mercati diversi dai mercati più rappresentativi; che occorre pertanto prevedere la possibilità che la Commissione prenda in considerazione tali quotazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 maggio 1988, n. C 139.

(2)

G.U. 27 giugno 1988, n. C 167.

(3)

G.U. 4 luglio 1988, n. C 175.

(4)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118.

(5)

G.U. 28 aprile 1988, n. L 107.

Art. 1

Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente:

"1. La Commissione segue regolarmente, in base alle informazioni ad essa fornite dagli Stati membri o raccolte direttamente, in ordine ad un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali e per ciascuna provenienza, l'andamento dei corsi medi dei prodotti importati da paesi terzi sui mercati d'importazione più rappresentativi degli Stati membri e le quotazioni significative rilevate su altri mercati per quantitativi cospicui degli stessi prodotti ovvero, in mancanza di corsi sui mercati più rappresentativi, le quotazioni significative rilevate su altri mercati per quantitativi considerevoli."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS