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N.d.R. In quanto recante mera modifica del Reg. (CEE) n. 822/87, il presente regolamento è da intendersi ABROGATO a decorrere dal 1° agosto 2000, data dalla quale il regolamento modificato è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 1493/1999.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2253/88 DEL CONSIGLIO, 19 luglio 1988

G.U.C.E. 26 luglio 1988, n. L 198

Modifica al regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

N.d.R. In quanto recante mera modifica del Reg. (CEE) n. 822/87, il presente regolamento è da intendersi ABROGATO a decorrere dal 1° agosto 2000, data dalla quale il regolamento modificato è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 1493/1999.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 26 luglio 1988

Applicabile dal: 1° settembre 1988

Nota

Da tenere presente che con successivi atti sono state introdotte, in deroga allo stesso Reg. (CE) n. 1493/1999, misure transitorie riguardanti l'applicabilità dei seguenti articoli del citato Reg. (CEE) n. 822/87:

a) artt. 3, 31 e 71: in vigore dapprima fino al 30 novembre 2000, ex art. 1 Reg. (CE) n. 1608/2000 e poi fino al 31 gennaio 2001, ex art. 1 Reg. (CE) n. 2631/2000;

b) art. 72: in vigore dapprima fino al 30 novembre 2000, ex art. 1 Reg. (CE) n. 1608/2000, poi fino al 31 marzo 2001, ex art. 1 Reg. (CE) n. 2631/2000 ed infine fino al 31 dicembre 2002, ex art. 47 Reg. (CE) n. 753/2002.

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N.d.R. In quanto recante mera modifica del Reg. (CEE) n. 822/87, il presente regolamento è da intendersi ABROGATO a decorrere dal 1° agosto 2000, data dalla quale il regolamento modificato è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 1493/1999.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che, data la situazione fortemente eccedentaria del mercato vinicolo, conviene stabilire restrittivamente le condizioni alle quali possono essere concessi aiuti nazionali agli impianti di vigne;

Considerando che, data la natura tecnica dei limiti numerici fissati per talune pratiche o trattamenti enologici elencati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88(5), occorre disporre che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, possa modificare tali limiti, tenendo conto del progresso scientifico e dell'esperienza acquisita;

Considerando, sulla scorta dell'esperienza, che l'impiego di solfato di rame non deve essere più limitato unicamente alle regioni in cui non ne sia stato fatto uso per il trattamento delle viti, limitazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

Considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 precisa a quali condizioni l'acido tartarico e il tartrato di calcio possono essere utilizzati per la disacidificazione; che è opportuno autorizzare, alle stesse condizioni stabilite per il tartrato di calcio, l'impiego di un preparato omogeneo e finemente polverizzato di acido tartarico e di carbonato di calcio in quantità uguali;

Considerando che, nel quadro delle prestazioni viniche, un produttore è tenuto a consegnare alla distillazione tutti i sottoprodotti della vinificazione; che, per evitare la sovrappressione dei sottoprodotti, il produttore deve fornire un certo quantitativo di alcole espresso in volume; che, se per raggiungere tale quantitativo il volume d'alcole contenuto nei sottoprodotti non è sufficiente, il produttore è tenuto ad integrarlo con la fornitura di vino; che nella situazione attuale, di fronte a un'eccedenza di vino non commercializzabile, la Comunità ha interesse ad evitare per quanto possibile la produzione di vini di qualità inferiore; che, di conseguenza, i quantitativi dei prodotti da fornire nel quadro delle prestazioni viniche dovrebbero essere aumentati;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1441/88 ha modificato il prezzo da pagare per i vini forniti alla distillazione, di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, per mantenere il necessario equilibrio tra i prezzi applicabili nel quadro delle varie distillazioni obbligatorie, conviene ridurre gradualmente anche il prezzo applicabile alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, nonché quello applicabile alla distillazione dei vini di cui all'articolo 36 del regolamento predetto;

Considerando che le operazioni di distillazione obbligatoria sia dei vini ottenuti da uve di varietà che non figurano nella classificazione come varietà di uva da vino, sia dei vini ottenuti da uve di varietà a duplice o triplice classificazione, menzionate all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, sono limitate alla fine della campagna durante la quale detti vini sono stati prodotti; che, per poter fissare regole di proporzionalità delle sanzioni applicabili in caso di superamento della scadenza, nonché a fini di armonizzazione con le altre misure di distillazione, conviene lasciare alla Commissione il compito di stabilire una data limite;

Considerando che, a norma dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, per i vini ottenuti da produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto il quale abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento, il prezzo d'acquisto fissato per determinate distillazioni è ridotto in pertanto opportuno calcolare la riduzione del prezzo d'acquisto in base al livello dell'aiuto di cui all'articolo 45 ed applicare tale riduzione a tutte le distillazioni, salvo - per motivi amministrativi - quella prevista all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87;

Considerando che, tenuto conto dell'andamento degli scambi di vini con taluni paesi terzi, è d'uopo adottare disposizioni che consentano l'importazione nella Comunità di vini disponibili in quantità ridotta e contrassegnati, oltre che da varie caratteristiche qualitative specifiche, da un basso tenore di acidità totale;

Considerando che l'impiego di mosto di uve concentrato rettificato si è grandemente diffuso nella vinificazione; che esso dovrebbe essere sottoposto a stretta sorveglianza da parte delle autorità competenti il che implica l'esecuzione di esami analitici di detto mosto, onde verificarne razionale e con sufficiente frequenza, è opportuno mettere in rilievo, nella definizione del mosto di uve concentrato rettificato, tutte le caratteristiche che appaiono determinanti per la sua autenticità e di cui sia possibile una verifica rapida e sicura;

Considerando che, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli Stati membri hanno autorizzato, in via sperimentale, talune pratiche enologiche non ancora ammesse dal regolamento citato; che, stante i risultati ottenuti, tali pratiche possono essere considerate più efficaci ai fini della vinificazione e nel contempo prive di rischi per la salute dei consumatori; che occorre quindi ammettere dette pratiche a livello comunitario e modificare corrispondentemente l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 maggio 1988, n. C 139.

(2)

G.U. 27 giugno 1988, n. C 167.

(3)

G.U. 4 luglio 1988, n. C 175.

(4)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.

(5)

G.U. 28 maggio 1988, n. L 132.

N.d.R. In quanto recante mera modifica del Reg. (CEE) n. 822/87, il presente regolamento è da intendersi ABROGATO a decorrere dal 1° agosto 2000, data dalla quale il regolamento modificato è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 1493/1999.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 14

1. E' vietato ogni aiuto nazionale all'impianto di superfici destinate alla produzione di vino da tavola e classificate nella categoria 3,

2. Per quanto riguarda l'impianto di superfici viticole diverse da quelle di cui al paragrafo 1, è vietato qualsiasi aiuto nazionale fuorché quelli:

- previsti da disposizioni specifiche comunitarie;

- ammessi in virtù degli articoli 92, 93 e 94 del trattato e rispondenti a criteri che dovranno, in particolare, permettere di conseguire l'obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione oppure del miglioramento qualitativo senza comportare un aumento della produzione. Tali criteri sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 83.

3. Il divieto di cui al paragrafo 2 si applica a decorrere dal 1° settembre 1988. Le misure autorizzate anteriormente a tale data e conformi al diritto comunitario possono essere applicate dopo la data indicata.

Tuttavia, dopo il 1° settembre 1996, tali misure devono rispondere alle condizioni di cui al paragrafo 2.";

2) il testo dell'articolo 15, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può:

a) per i prodotti di cui al paragrafo 1, limitare o vietare le pratiche od i trattamenti enologici menzionati nell'allegato VI;

b) tenuto conto del progresso scientifico e dell'esperienza acquisita, modificare i limiti numerici fissati per talune pratiche o trattamenti enologici, menzionati nell'allegato VI.";

3) all'articolo 17:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) il testo del paragrafo 3, primo comma è sostituito dal testo seguente:

"E' ammesso sino al 31 agosto 1990 l'impiego, per la disacidificazione, di tartrato di calcio o di acido tartarico o di un preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio ai sensi dell'allegato VI, punto 1, lettera m) e punto 3, lettera 1). Tuttavia l'impiego dell'acido tartarico solo è ammesso soltanto per i prodotti:

- provenienti da varietà di viti che forniscono uve relativamente acide

e

- ottenuti da uve raccolte in regioni viticole da stabilirsi, situate nella parte settentrionale della zona viticola A.";

4) all'articolo 35:

a) il paragrafo 1, terzo comma è soppresso;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 4, ogni persona fisica o giuridica oppure associazione di persone che abbia proceduto alla vinificazione deve consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.

Il quantitativo di alcole contenuto nei sottoprodotti deve essere, rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto, almeno pari:

- al 10%, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve,

- al 5%, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosto di uve, di mosti di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione,

La valutazione del volume di alcole contenuto nel vino prodotto di cui al secondo comma, è effettuata in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo forfettario, stabilito per ciascuna campagna viticola e per ciascuna zona viticola.

Sono possibili deroghe al presente paragrafo per categorie di produttori da determinare e per talune regioni di produzione nonché per i vini soggetti alla distillazione di cui all'articolo 36.";

c) è inserito il paragrafo seguente:

"5 bis. Il prezzo d'acquisto delle vinacce di uve, delle fecce di vino e del vino consegnati alla distillazione nel quadro dell'applicazione del presente articolo e pari alle seguenti percentuali del prezzo di orientamento del vino da tavola del tipo A I stabilito per la relativa campagna:

- 31% per la campagna 1988/1989,

- 28,5% per la campagna 1989/1990,

- 26% per la campagna 1990/1991.

Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.;

d) al paragrafo 7 il secondo trattino è soppresso;

- il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

- "la deroga; di cui al paragrafo 2;";

5) il testo dell'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

"1. I vini ottenuti da uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte e che non sono esportati durante la campagna in causa, sono distillati entro una data da stabilirsi. Salvo deroga, tali vini possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria.

2. I vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione per la stessa unità amministrativa simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad un'altra utilizzazione, che superano i quantitativi normalmente vinificati e che non sono esportati durante la campagna in causa, sono distillati entro una data da stabilirsi. Salvo deroga, tali vini possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria.

Ai fini della determinazione dei quantitativi normalmente vinificati si tiene conto in particolare:

- dei quantitativi vinificati durante un periodo di riferimento da determinarsi, anteriore alla campagna viticola 1980/1981 o, per la Spagna, anteriore alla campagna 1984/1985;

- dei quantitativi di vino riservati alle destinazioni tradizionali.;

3. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione nel quadro dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è pari alle seguenti percentuali del prezzo di orientamento del vino da tavola del tipo AI stabilito per la relativa campagna:

- 45% per la campagna 1988/1989,

- 40% per la campagna 1989/90,

- 35% per la campagna 1990/1991,

Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.";

6) il testo dell'articolo 44 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 44

Per i vini ottenuti da produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o di mosto che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45, il prezzo d'acquisto fissato per ogni distillazione, salvo quella di cui all'articolo 35, viene ridotto all'interno di ciascuna zona viticola, di uno stesso importo forfettario calcolato sulla base del livello dell'aiuto di cui all'articolo 45, nonché dell'aumento del titolo alcolometrico previsto per la zona in questione.

A richiesta del produttore interessato questa riduzione si applica soltanto nei limiti dei quantitativi che hanno formato oggetto dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al primo comma.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.";

7) il testo dell'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"a) che alcuni vini originari di paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), aventi caratteristiche qualitative specifiche e designati con un'indicazione geografica, siano ammessi al consumo umano diretto:

- se il loro titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno a 8,5% vol o se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera, senza alcun arricchimento, il livello di 15% vol,

oppure

- per quanto concerne i vini che possono essere assimilati ai v.q.p.r.d., se il loro tenore di acidità totale espressa in acido tartarico, è inferiore a 4,5 ma superiore a 3 grammi per litro, ossia rispettivamente 60 e 40 milliequivalenti al litro.";

8. nell'allegato I il testo del punto 7 è sostituito dal testo seguente:

"7. Mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato:

- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro, utilizzato con il metodo previsto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 (*), non sia inferiore a 61,7%,

- che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

- che presenta le seguenti caratteristiche:

- pH non superiore a 5, per un valore di 25°Brix,

- densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25°Brix,

- tenore di saccarosio non rivelabile con metodo analitico da stabilirsi,

- un indice Foli-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25°Brix,

- acidità titolata non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

- tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

- tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

- conduttività non superiore a 120 vS/cm a 20 °C e a 25°Brix,

- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

- presenza di mesoinositolo;

- proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 69;

- prodotto nella Comunità;

- ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(*) G.U. 1 marzo 1986, n. L 55.";

9. nell'allegato VI, il punto 1 è modificato come segue:

a) alla lettera j) è aggiunto il trattino seguente:

"- preparato enzimatico di betaglucanasi in condizioni da determinarsi;"

b) alla lettera m) è aggiunto il trattino seguente:

"- preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato, alle condizioni definite all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma.;

c) dopo la lettera n) sono aggiunte le due lettere seguenti:

"o) impiego di preparazioni di scorze di lieviti, nel limite di 40 g/hl;

p) impiego di polivinilpolipirrolidone, nel limite di 80 g/hl e in condizioni da determinarsi;

q) impiego di batteri lattici in sospensione vinica, in condizioni da determinarsi."

10. nell'allegato VI, il punto 3 è modificato come segue:

a) alla lettera l) è aggiunto il trattino seguente:

"- preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato, alle condizioni definite all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma.";

b) alla lettera m) è aggiunto il trattino seguente:

"- preparato enzimatico di betaglucanasi in condizioni da determinarsi.";

c) il testo della lettera s) è sostituito dal testo seguente:

"s) uso, a condizioni da stabilirsi, di acido DL-tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione dell'eccesso di calcio.";

d) il testo della lettera w) è sostituito dal testo seguente:

"w) uso di solfato di rame per eliminare un difetto di sapore o di odore del vino, nel limite di 1 g/hl e sempreché il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l.";

e) dopo la lettera w) sono aggiunte le tre lettere seguenti:

"x) impiego di preparazioni di scorze di lieviti, nel limite di 40 g/hl;

y) impiego di polivinilpolipirrolidone, nel limite di 80 g/hl e in condizioni da determinarsi;

z) impiego di batteri lattici in sospensione vinica, in condizioni da determinarsi.".

N.d.R. In quanto recante mera modifica del Reg. (CEE) n. 822/87, il presente regolamento è da intendersi ABROGATO a decorrere dal 1° agosto 2000, data dalla quale il regolamento modificato è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 1493/1999.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS