
REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/88 DEL CONSIGLIO, 24 giugno 1988
G.U.C.E. 15 luglio 1988, n. L 185
Modifica al regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1)
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere della Corte dei conti (3),
Considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3183/87 (4), il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 729/70 (5) onde consentire alla Comunità di provvedere al finanziamento delle spese previste dalle varie regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni di mercato in una situazione di esaurimento degli stanziamenti all'uopo disponibili; che tale adattamento consiste essenzialmente in uno sfasamento di due mesi fra i finanziamenti effettuati dagli Stati membri sulla base dei loro mezzi finanziari e l'imputazione di dette spese attraverso anticipi versati dalla Comunità agli Stati membri;
Considerando che, per garantire la continuità dei pagamenti previsti dalle suddette regolamentazioni, occorre portare a due mesi e mezzo lo sfasamento precitato, esclusivamente per le spese della seconda metà del mese di ottobre,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 10 giugno 1988, n. C 152.
Parere reso il 16 giugno 1988.
G.U. 25 giugno 1988, n. C 166.
G.U. 29 ottobre 1987, n. L 304.
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.
Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue:
1. all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma sono soppresse le parole seguenti:
"e sino all'adozione di un regime definitivo in collegamento con le decisioni relative al futuro finanziamento della Comunità".
2. il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
"A decorrere dal 1° gennaio 1988 la Commissione decide esclusivamente gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate con i mezzi finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma. Le spese di ottobre sono ricollegate al mese di ottobre se esse sono effettuate dal 1° al 15 ottobre ed al mese di novembre se esse sono effettuate dal 16 al 31 ottobre. Gli anticipi sono versati al più tardi il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello della liquidazione della spesa da parte degli organismi pagatori."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile per la prima volta per le spese del mese di ottobre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN