
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, 14 giugno 1988
G.U.C.E. 22 luglio 1988, n. L 194
Le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma [surgelato] (1) di animali della specie bovina.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dec. 2011/629/UE)
Termine soppresso dall'art. 1 della Dir. 93/60/CE.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Note sul recepimento
Adottata il: 14 giugno 1988
Entrata in vigore il: 29 giugno 1988
Termine per il recepimento: 11 settembre 1990
Recepita il: 1° marzo 1992
Provvedimenti nazionali di recepimento
- D.P.R. 1° marzo 1992, n. 226
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che nella direttiva 64/432/CEE (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), figurano disposizioni sui problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; che la direttiva 72/462/CEE (6), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 contiene peraltro disposizioni sui problemi di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, provenienti dai paesi terzi;
considerando che le disposizioni precitate hanno permesso di assicurare che il paese di provenienza garantisca il rispetto dei criteri di polizia sanitaria per quanto riguarda gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di animali delle specie bovina e suina, il che permette di scartare quasi del tutto i rischi di propagazione delle malattie degli animali; che esiste tuttavia un certo rischio di propagazione di queste malattie nel caso di scambi di sperma;
considerando che, nell'ambito della politica comunitaria di armonizzazione delle disposizioni nazionali di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali e dei loro prodotti, è oramai necessario istituire un regime armonizzato per gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di sperma di bovini;
considerando che per gli scambi intracomunitari di sperma, lo Stato membro in cui lo sperma è raccolto deve aver l'obbligo di garantire che lo sperma sia raccolto e trattato in centri di raccolta riconosciuti e controllati, che esso provenga da animali il cui stato sanitario sia tale da scartare i rischi di propagazione delle malattie degli animali, che esso sia raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato secondo norme che permettano di preservarne lo stato sanitario e che sia scortato da un certificato sanitario durante l'inoltro nel paese destinatario per assicurare il rispetto di queste garanzie;
considerando che le diverse politiche seguite in seno alla Comunità in materia di vaccinazione contro talune malattie giustificano il mantenimento di deroghe, limitate nel tempo, le quali autorizzano gli Stati membri ad esigere, per quanto riguarda talune malattie una protezione supplementare contro dette malattie;
considerando che per l'importazione nella Comunità di sperma proveniente da paesi terzi occorre stabilire un elenco di paesi terzi in base a norme sanitarie; che senza pregiudizio dell'esistenza di questo elenco gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'importazione di sperma solo quando esso provenga da centri di raccolta che rispettino talune norme e che siano ufficialmente controllati; che occorre inoltre fissare, in funzione delle circostanze, norme specifiche di polizia sanitaria applicabili ai paesi figuranti nell'elenco; che si può procedere a controlli in loco per verificare il rispetto di queste norme;
considerando che occorre prevedere una procedura per risolvere le eventuali controversie tra gli Stati membri in merito alla fondatezza del riconoscimento di un centro raccolta;
considerando che gli Stati membri possono rifiutare una partita di sperma qualora si sia constatato che non soddisfa le disposizioni della presente direttiva; che detto sperma deve poter essere rispedito se non sussistono motivi di polizia sanitaria che si oppongano a detta rispedizione e se lo speditore o il suo mandatario lo richiedano; che inoltre occorre dare a questi ultimi la possibilità di conoscere i motivi che hanno giustificato un divieto o una restrizione e di ottenere il parere di un esperto;
considerando che per prevenire la trasmissione di talune malattie contagiose occorre procedere ad un controllo d'importazione non appena una partita di sperma giunga sul territorio della Comunità, tranne nei casi in cui si tratti di un transito esterno;
considerando che dopo questo controllo, nel caso di un transito interno, si devono definire le misure che devono essere prese dagli Stati membri;
considerando che occorre permettere che uno Stato membro prenda misure di urgenza qualora si manifestino malattie contagiose in un altro Stato membro o in un paese terzo; che occorre che i pericoli insiti in tali malattie e le misure di difesa da esse rese necessarie siano valutati nello stesso modo in tutta la Comunità; che a questo fine occorre istituire, in seno al comitato veterinario permanente, una procedura comunitaria d'urgenza per prendere le misure necessarie;
considerando che occorre incaricare la Commissione di prendere talune misure di applicazione della presente direttiva; che a questo fine occorre prevedere una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;
considerando infine che la presente direttiva non riguarda gli scambi di sperma prodotto prima della data in cui gli Stati membri dovranno conformarsi a detto atto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU n. C 267 del 6.10.1983.
GU n. C 342 del 19.12.1983.
GU n. C 140 del 28.5.1984.
GU n. 121 del 29.7.1964.
GU n. L 362 del 31.12.1985.
GU n. L 302 del 31.12.1972.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'art. 1 della Dir. 93/60/CEE ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
La presente direttiva stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di sperma [surgelato] (termine soppresso) di animali della specie bovina.
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e/o nazionali nel settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
Ai fini della presente direttiva sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE ed all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE.
Inoltre, si intende per
a) "sperma" il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato o diluito;
b) - "centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale,
- "centro di magazzinaggio dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
c) "veterinario ufficiale" il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro o del paese terzo;
d) "veterinario responsabile di un centro" il veterinario responsabile del rispetto quotidiano nel centro delle esigenze prescritte dalla presente direttiva;
e) "partita" una quantità di sperma coperta dallo stesso certificato;
f) "paese di raccolta" lo Stato membro o il paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito in uno Stato membro;
g) "laboratorio riconosciuto" un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, designato dalla competente autorità veterinaria per effettuare gli esami prescritti dalla presente direttiva.
h) "raccolta" un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.
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N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
Ogni Stato membro vigila a che venga spedito dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro soltanto sperma che soddisfi le condizioni generali seguenti:
a) essere stato raccolto e trattato e/o immagazzinato a seconda dei casi in uno o più centri di raccolta o di magazzinaggio riconosciuti a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, in vista della fecondazione artificiale e ai fini degli scambi intracomunitari;
b) provenire da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;
c) essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità delle disposizioni degli allegati A e C;
d) essere scortato, durante il trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario conforme all'articolo 6, paragrafo 1.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'art. 1 della Dir. 93/60/CEE e dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
[1. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'ammissione di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente alla presente direttiva.
Sino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione di sperma di tori che risultano positivi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva.
In questo caso ogni partita deve subire un esame di inoculazione in animale vivo e/o una prova di isolamento del virus.
Questo requisito non è richiesto per lo sperma di animali che, anteriormente a una prima vaccinazione di routine al centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove di cui al primo comma. Tuttavia lo sperma degli animali sottoposti ad una vaccinazione d'urgenza in seguito all'insorgenza di un focolaio di RBI dovrà subire una prova d'isolamento del virus.
Questi esami possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, nel paese di raccolta o nel paese destinatario.
In tal caso deve essere sottoposto a prova almeno il 10% di ogni raccolta di sperma (con un minimo di cinque lamelle).
I protocolli da utilizzare per le prove previste dal presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18] (punto abrogato).
[2. Gli Stati membri in cui tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA sono autorizzati a rifiutare l'introduzione nel loro territorio di sperma provenienti da centri che non hanno lo stesso regime.
Secondo la procedura di cui all'articolo 19 si può decidere di estendere a una parte del territorio di uno Stato membro il beneficio delle disposizioni precitate nella misura in cui tutti i centri di questa parte di territorio contengano unicamente animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA] (punto abrogato).
3. Gli Stati membri non possono opporsi all'ammissione di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Qualora lo sperma sia stato tuttavia ottenuto da un toro vaccinato contro l'afta epizootica durante i dodici mesi precedenti la raccolta, il 5% di ogni raccolta (con un minimo di cinque lamelle) destinata ad essere inviata in un altro Stato membro è sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio designato da quest'ultimo.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'art. 14 della Dir. 90/425/CE, dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE e dall'art. 3 della Dir. 2008/73/CE)
1. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro di raccolta dello sperma vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, lettera a), venga concesso soltanto se sono rispettate le disposizioni di cui all'allegato A e se il centro di raccolta dello sperma è in grado di rispettare le altre disposizioni della presente direttiva.
Lo Stato membro provvede altresì a che un veterinario ufficiale controlli il rispetto di tali disposizioni e revochi il riconoscimento quando una o più di esse non sono più rispettate.
2. Tutti i centri di raccolta o stoccaggio dello sperma sono registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di centri di raccolta o stoccaggio dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
1. Gli Stati membri subordinano l'ammissione di sperma alla presentazione di un certificato sanitario rilasciato conformemente all'allegato D, da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta.
Detto certificato deve:
a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro destinatario;
b) nell'esemplare originale, scortare la partita fino a destinazione;
c) essere previsto per un solo destinatario.
2. a) Lo Stato membro destinatario può vietare l'ammissione di partite, qualora risulti dal controllo dei documenti che non è stato osservato l'articolo 3.
b) Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.
c) Le decisioni prese in virtù delle lettere a) o b) devono autorizzare la rispedizione, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, purché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria.
3. Se l'ammissione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e lo Stato membro di raccolta non autorizza entro 30 giorni la rispedizione, l'autorità veterinaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma.
4. Le decisioni prese dall'autorità veterinaria competente in virtù dei paragrafi 2 e 3 ed i motivi che le hanno originate devono essere comunicati allo speditore o al suo mandatario.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(soppresso dall'art. 14 della Dir. 90/425/CEE)
[1. La presente direttiva non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni prese dall'autorità competente conformemente alla presente direttiva.
Ove ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente per iscritto allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi. Le decisioni suddette devono altresì essere comunicate all'autorità veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza.
2. Ogni Stato membro accorda agli speditori le cui partite di sperma siano state oggetto delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il diritto di ottenere, prima che l'autorità competente prenda altre misure, il parere di un esperto veterinario, per determinare se l'articolo 6, paragrafo 2 sia stato rispettato.
L'esperto veterinario deve essere cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di raccolta o dallo Stato membro destinatario.
Su proposta degli Stati membri, la Commissione stabilisce l'elenco degli esperti veterinari che possono essere incaricati di elaborare tali pareri. Le modalità generali d'applicazione del presente articolo ed in particolare la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18.].
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
1. Uno Stato membro può autorizzare unicamente l'importazione di sperma di animali della specie bovina proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. L'elenco può essere completato o modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
2. Per decidere se un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:
a) dello stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici nel paese terzo, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, capaci di compromettere la salute del bestiame degli Stati membri;
b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza nel suo territorio di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie; c) della normativa di tale paese in merito alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali;
d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;
e) dell'organizzazione e dell'applicazione delle misure profilattiche e di lotta contro le malattie contagiose degli animali;
f) delle garanzie che il paese terzo può offrire per quanto riguarda il rispetto della presente direttiva.
3. L'elenco previsto al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dalll'art. 1 della Dir. 2003/43/CE e sostituito dall'art. 3 della Dir. 2008/73/CE)
1. Gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta o stoccaggio di sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell'elenco di cui all'articolo 8, per il quale l'autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni:
a) soddisfa le condizioni:
i) per essere riconosciuto come centro di raccolta o stoccaggio dello sperma di cui al capitolo I dell'allegato A;
ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato;
b) è stato ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità;
c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario;
d) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l'anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.
2. L'elenco dei centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità competente del paese terzo di cui all'elenco dell'articolo 8, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, è comunicato alla Commissione.
L'autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa senza indugio la Commissione.
La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall'autorità competente del paese terzo e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.
3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un paese terzo figurante nell'elenco elaborato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1 e il paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma proveniente da un paese terzo che figura nell'elenco, soltanto a condizione che detto sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate secondo la procedura dell'articolo 18 per le importazioni di sperma da tale paese.
Ai fini dell'adozione delle norme di cui al primo comma devono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) la situazione sanitaria della zona circostante il centro di raccolta dello sperma, con riferimento speciale alle malattie figuranti nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;
b) lo stato sanitario di tutti gli animali nel centro di raccolta dello sperma;
c) lo stato sanitario dell'animale donatore e le prescrizioni relative agli esami;
d) le prescrizioni relative agli esami cui deve essere sottoposto lo sperma.
3. Per quanto riguarda la fissazione delle condizioni di polizia sanitaria, conformemente al paragrafo 2, per la tubercolosi e la brucellosi, si applicano, come base di riferimento, le norme fissate dalle disposizioni dell'allegato A della direttiva 64/432/CEE. Può essere deciso caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di derogare a tali disposizioni quando il paese terzo interessato offra garanzie sanitarie simili; in tal caso vengono stabilite, secondo la stessa procedura, condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle del suddetto allegato A per consentire l'introduzione di tali animali nei centri di raccolta.
4. L'articolo 4 si applica per analogia.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dello sperma soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo di raccolta.
Il certificato deve:
a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro ove si effettua il controllo all'importazione previsto all'articolo 12;
b) scortare lo sperma in un esemplare originale;
c) consistere di un solo foglio;
d) essere previsto per un solo destinatario.
2. Il certificato deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(sostituito dall'art. 1 della Dir. 93/60/CE e dall'art. 3 della Dir. 2008/73/CE)
Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 22 della suddetta direttiva.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(soppresso dall'art. 1 della Dir. 93/60/CE)
[Ogni partita di sperma la cui introduzione nella Comunità sia stata autorizzata da uno Stato membro in base al controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, quando è inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro deve essere scortata dal certificato originale o da una copia autenticata dello stesso, debitamente firmati dall'autorità competente responsabile del controllo effettuato a norma dell'articolo 12.]
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(soppresso dall'art. 1 della Dir. 93/60/CE)
[Se sono decise misure di distruzione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, le relative spese sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.]
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(soppresso dall'art. 14 della Dir. 90/425/CE)
[1. Uno Stato membro può prendere le misure seguenti, qualora vi sia pericolo di propagazione di una malattia degli animali in seguito all'introduzione nel suo territorio di sperma proveniente da un altro Stato membro:
a) se si manifesta una malattia epizootica nel territorio dell'altro Stato membro, vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di sperma proveniente dalle zone di detto territorio nelle quali la malattia si sia manifestata;
b) se una malattia epizootica assume carattere estensivo, o in caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di sperma dall'intero territorio dell'altro Stato membro.
Ciascuno Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla comparsa nel proprio territorio di ogni malattia di cui al primo comma e alle misure di lotta adottate. Esso li avverte anche immediatamente della scomparsa della malattia.
2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di essere propagata dallo sperma o di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri, si manifesti o si propaghi in un paese terzo, o qualora lo giustifichino considerazioni di polizia sanitaria, lo Stato membro destinatario vieta l'importazione dello sperma sia che si tratti di importazione diretta o di importazione indiretta tramite un altro Stato membro, e che lo sperma provenga da questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo.
3. Le misure prese dagli Stati membri sulla base dei paragrafi 1 e 2 e la relativa abrogazione devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione con l'indicazione dei motivi che giustificano dette misure.
Secondo la procedura prevista all'articolo 18, si può decidere di abrogare o modificare tali misure, in particolare per assicurarne il coordinamento con quelle prese dagli altri Stati membri.
4. Se si verifica la situazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e se si rivela necessario che anche altri Stati membri applichino le misure prese a norma di detti paragrafi ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 3, le necessarie misure sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 18.
5. La ripresa delle importazioni in provenienza dal paese terzo interessato è autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 18.]
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(introdotto dall'art. 15 della Dir. 90/425/CEE)
Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, a controlli in loco là dove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva.
Il paese di raccolta nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento del loro compito. La Commissione informa il paese di raccolta interessato sui risultati dei controlli effettuati.
Il paese di raccolta interessato prende le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo. Qualora il paese di raccolta non prenda dette misure, la Commissione, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, può fare ricorso all'articolo 5, paragrafo 2, quarto comma ed all'articolo 9, paragrafo 1.
2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, primo comma, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
L'allegato A è modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per adeguarlo all'evoluzione tecnologica.
Gli allegati B, C e D sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'allegato I al trattato di adesione 1994 nel testo adattato alla Dec. 95/1/CE, sostituito dall'allegato III del Reg. (CE) n. 806/2003 e dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
(modificato dall'allegato I al trattato di adesione 1994 nel testo adattato alla Dec. 95/1/CE, sostituito dall'allegato III del Reg. (CE) n. 806/2003 ed abrogato dall'art. 1 della Dir. 2003/43/CE)
[1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.]
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
1. La presente direttiva non è applicabile allo sperma raccolto e trattato in uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 1990.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri non applicano alle importazioni di sperma dai paesi terzi condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il presidente
I. KIECHLE
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
ALLEGATO A
(modificato dall'art. 1 della Dir. 93/60/CEE e sostituito dall'allegato della Dir. 2003/43/CE)
CAPO I
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEI CENTRI
1. I centri di raccolta dello sperma devono:
a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile del centro autorizzato dall'autorità competente;
b) disporre almeno di:
i) opportuni locali di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento;
ii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
iii) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;
iv) un locale di magazzinaggio dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;
c) essere costruiti o isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame all'esterno;
d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di magazzinaggio dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali;
f) essere progettati in modo che la zona di stabulazione degli animali sia materialmente separata dal locale per il trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di magazzinaggio dello sperma.
2. I centri di magazzinaggio dello sperma devono:
a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile del centro autorizzato dall'autorità competente;
b) essere costruiti o isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame all'esterno;
c) essere costruiti in modo che le attrezzature di magazzinaggio possano essere agevolmente pulite e disinfettate.
CAPO II
CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA UFFICIALE DEI CENTRI
1. I centri di raccolta devono:
a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui si deve raccogliere lo sperma; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di raccolta, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle specie di cui si deve raccogliere lo sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento, con l'annotazione di tutti i particolari relativi alla razza, alla data di nascita e all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate su ciascun animale;
c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza;
d) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate; inoltre, le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;
f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
i) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto senza venire in contatto con altro sperma. Lo sperma che non sia stato raccolto presso un centro riconosciuto può comunque essere trattato presso un centro riconosciuto, a condizione che:
- detto sperma sia ottenuto da bovini che soddisfano le condizioni prescritte all'allegato B, capo I, paragrafo 1, lettera d),
- il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un momento diverso da quello in cui è trattato lo sperma destinato agli scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature devono essere pulite e sterilizzate dopo l'uso,
- questo sperma non possa essere oggetto di scambi intracomunitari e non possa, in nessun momento, venire in contatto o essere immagazzinato con sperma destinato agli scambi intracomunitari,
- detto sperma sia identificabile attraverso l'apposizione di un contrassegno distinto da quello previsto al punto vii).
Anche gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri di raccolta riconosciuti, purché:
- tale magazzinaggio sia autorizzato dall'autorità competente,
- gli embrioni siano conformi ai requisiti della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina,
- gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per il magazzinaggio dello sperma;
ii) la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;
iii) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, fatta eccezione per gli strumenti monouso;
iv) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma - compresi additivi o diluente - siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi;
v) i recipienti destinati al magazzinaggio e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento, fatta eccezione per i recipienti monouso;
vi) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;
vii) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il numero di riconoscimento del centro; ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le caratteristiche e il modello dei marchi applicati nel suo territorio;
viii) il locale di magazzinaggio dev'essere conforme alle condizioni specifiche relative alla sorveglianza dei centri di magazzinaggio dello sperma di cui al punto 2.
2. I centri di magazzinaggio devono:
a) essere sorvegliati mediante la registrazione di tutti i movimenti dello sperma (all'interno e all'esterno del centro) e dello status dei tori donatori il cui sperma è immagazzinato nei centri stessi, che deve essere conforme ai requisiti della presente direttiva;
b) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza;
c) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate; inoltre, le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
d) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;
e) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
i) in ogni centro di magazzinaggio riconosciuto possa essere immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto a norma della presente direttiva, che non deve venire in contatto con altro sperma.
Inoltre, in ogni centro di magazzinaggio riconosciuto può essere introdotto solo sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio riconosciuto e trasportato in condizioni che offrano tutte le garanzie sanitarie e che non deve venire in contatto con altro sperma.
Anche gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri di raccolta riconosciuti, purché:
- tale magazzinaggio sia autorizzato dall'autorità competente,
- gli embrioni siano conformi ai requisiti della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina,
- gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per il magazzinaggio dello sperma;
ii) il magazzinaggio dello sperma possa aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;
iii) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima dell'impiego, fatta eccezione per gli strumenti monouso;
iv) i recipienti destinati al magazzinaggio e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento, fatta eccezione per i recipienti monouso;
v) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;
vi) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il numero di riconoscimento del centro di raccolta; ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le caratteristiche e il modello dei marchi applicati nel suo territorio.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
ALLEGATO B
(modificato dall'art. 1 della Dir. 90/120/CEE, dall'art. 1 della Dir. 93/60/CEE, sostituito dall'allegato della Dir. 2003/43/CE e modificato dall'allegato I della Dec. 2006/16/CE)
CAPO I
CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGLI ANIMALI NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA
1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) essere stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno ventotto giorni nelle installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solo animali artiodattili che presentano almeno lo stesso stato sanitario;
b) essere stati scelti prima della quarantena di cui alla lettera a) da allevamenti che, secondo il disposto della direttiva 64/432/CEE, siano ufficialmente indenni da brucellosi e da tubercolosi. Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in mandrie di stato inferiore;
c) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, quale definita alla direttiva 64/432/CEE, o da fattrici sottoposte, con esito negativo, a un controllo eseguito secondo quanto disposto all'allegato D (capitolo II) della direttiva 64/432/CEE, dopo che gli animali siano stati allontanati dalla fattrice. Nel caso di animali ottenuti per trasferimento di embrione, per "fattrice" si intende l'animale che riceve l'embrione.
Se questa esigenza non può essere soddisfatta, lo sperma non può essere ammesso agli scambi prima che il donatore abbia raggiunto l'età di 2 anni e sia stato esaminato, con risultato negativo, conformemente al capo II, paragrafo 1, lettera c);
d) essere stati sottoposti, entro i ventotto giorni precedenti il periodo di quarantena di cui alla lettera a), con risultati negativi in tutti i casi, alle prove seguenti, eccezion fatta per quanto riguarda l'esame per la ricerca degli anticorpi della BVD/MD di cui al punto v):
i) per la tubercolosi bovina, intradermoreazione alla tubercolina secondo la procedura descritta nell'allegato B della direttiva 64/432/CEE;
ii) per la brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE;
iii) per la leucosi bovina enzootica, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato D (capitolo II) della direttiva 64/432/CEE;
iv) per la IBR/IPV, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue, se gli animali non provengono da un allevamento indenne da IBR/IPV secondo la definizione di cui all'articolo 2.3.5.3. del Codice zoosanitario internazionale;
v) per la BVD/MD,
- una prova di isolamento del virus o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e
- un esame sierologico per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi.
L'autorità competente può permettere che le prove di cui alla lettera d) siano effettuate su campioni raccolti nella stazione di quarantena. In tal caso, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare prima della data del campionamento. Pur tuttavia, qualora una delle prove di cui alla lettera d) risulti positiva, l'animale interessato è immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare per gli animali restanti finché l'animale risultante positivo non viene allontanato.
e) essere stati sottoposti durante il periodo di quarantena di cui alla lettera a) e almeno ventun giorni dopo la loro messa in quarantena (almeno sette giorni dalla loro messa in quarantena per la ricerca di Campylobacter foetus ssp. venerealis e Trichomonas foetus), con risultati negativi, alle prove seguenti, fatta eccezione per l'esame sierologico per la ricerca degli anticorpi della BVD/MD [cfr. di seguito punto iii]:
i) per la brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE;
ii) per la IBR/IPV, un esame sierologico (virus intero) su un campione di sangue.
Se un animale risulta positivo, deve essere immediatamente allontanato dalle stazioni di quarantena e gli altri animali dello stesso gruppo devono rimanere in quarantena ed essere sottoposti nuovamente alle prove, con esito negativo, non prima che siano trascorsi ventun giorni dall'allontanamento dell'animale risultato positivo;
iii) per la BVD/MD,
- una prova di isolamento del virus o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e
- un esame sierologico per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi.
Solo se non si registrano casi di sieroconversione negli animali risultati sieronegativi prima del loro ingresso nella stazione di quarantena, gli animali (sia sieronegativi che sieropositivi) possono essere ammessi al centro di raccolta dello sperma.
Se si registrano casi di sieroconversione, tutti gli animali che permangono sieronegativi dovrebbero essere mantenuti in quarantena per un periodo prolungato, finché non si registrino più casi di sieroconversione nel gruppo per un periodo di tre settimane. Gli animali risultati positivi agli esami sierologici possono essere ammessi ai centri di raccolta dello sperma;
iv) per il Campylobacter foetus ssp. venerealis,
- nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o mantenuti a partire da quell'età in un gruppo dello stesso sesso prima della quarantena, un solo esame su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale,
- nel caso di animali di età pari o superiore a sei mesi che potrebbero essere entrati in contatto con femmine prima della quarantena, un esame effettuato tre volte a intervalli di una settimana su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale,
v) per il Trichomonas foetus,
- nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o mantenuti a partire da quell'età in un gruppo dello stesso sesso prima della quarantena, un solo esame su un campione di materiale prepuziale,
- nel caso di animali di età pari o superiore a sei mesi che potrebbero essere entrati in contatto con femmine prima della quarantena, un esame effettuato tre volte a intervalli di una settimana su un campione di materiale prepuziale,
Se una delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorità prendono le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente all'allegato;
f) prima della spedizione iniziale di sperma di tori risultati positivi agli esami sierologici della BVD/MD, un campione di sperma di ciascun animale deve essere sottoposto a una prova di isolamento del virus o a un test ELISA per la ricerca di antigeni della BVD/MD. In caso di risultato positivo, il toro deve essere allontanato dal centro e tutto il suo sperma distrutto.
2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.
3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati.
4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:
a) sia situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica;
b) sia indenne, da almeno tre mesi, da afta epizootica e brucellosi;
c) sia indenne, almeno da trenta giorni, da qualsiasi malattia dei bovini soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE.
5. A condizione che le esigenze del punto 4 risultino rispettate e che durante i precedenti dodici mesi siano stati effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto. che l'animale interessato non venga a contatto diretto o indiretto con animali artiodattili di stato sanitario inferiore e che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta dello sperma fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in due Stati membri diversi, deve essere rispettata la direttiva 64/432/CEE.
CAPO II
ESAMI DI ROUTINE DA EFFETTUARE SU TUTTI I BOVINI DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA
1. Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno, e con esito negativo, alle prove seguenti:
a) per la tubercolosi bovina, intradermoreazione alla tubercolina secondo la procedura descritta nell'allegato B della direttiva 64/432/CEE;
b) per la brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE;
c) per la leucosi bovina enzootica, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato D (capitolo II) della direttiva 64/432/CEE;
d) per la IBR/IPV, un esame sierologico (virus intero) su un campione di sangue;
e) per la BVD/MD, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi effettuato soltanto sugli animali sieronegativi.
Se un animale risulta positivo agli esami sierologici, tutte le eiaculazioni di tale animale raccolte dopo l'ultimo esame con esito negativo devono essere eliminate o risultare negative a un esame virologico;
f) per il Campylobacter foetus ssp. venerealis, un esame su un campione di materiale prepuziale. Devono essere sottoposti a esame solo i tori utilizzati per la produzione di sperma o che entrano in contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la produzione dello sperma dopo un'interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a esame almeno trenta giorni prima di riprendere la produzione.
g) per il Trichomonas foetus, un esame su un campione di materiale prepuziale. Devono essere sottoposti a esame solo i tori utilizzati per la produzione di sperma o che entrano in contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la produzione dello sperma dopo un'interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a esame almeno trenta giorni prima di riprendere la produzione.
2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.
3. Se una delle suddette prove risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo l'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari, fatta eccezione, per quanto riguarda la BVD/MD, per lo sperma di ogni eiaculato che sia risultato negativo alla prova per la BVD/MD.
Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro a partire dalla data dell'esame risultato positivo è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari finché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
ALLEGATO C
(modificato dall'art. 1 della Dir. 90/120/CEE, dall'art. 1 della Dir. 93/60/CEE e sostituito dall'allegato della Dir. 2003/43/CE)
CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI O IMPORTATO NELLA COMUNITA'
1. Lo sperma deve provenire da animali che:
a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta;
b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta;
ii) siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta, nel cui caso il 5% dello sperma di ogni raccolta (con un minimo di 5 lamelle) deve essere sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica;
c) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei trenta giorni immediatamente precedenti la raccolta;
d) nel caso della raccolta di sperma fresco, immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno trenta giorni;
e) non vengano ammessi alla monta naturale;
f) si trovino presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a trenta giorni dopo la raccolta o, nel caso di raccolta di sperma fresco, fino alla data di spedizione e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;
g) abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma che, nel periodo compreso fra trenta giorni prima della raccolta e trenta giorni dopo la raccolta dello sperma o, nel caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione, siano rimasti indenni dalle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E (I) della direttiva 64/432/CEE.
2. Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati per ottenere le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo:
almeno:
- 500 µg di streptomicina per ml di diluito finale,
- 500 UI di penicillina per ml di diluito finale,
- 150 µg di lincomicina per ml di diluito finale,
- 300 µg di spectinomicina per ml di diluito finale.
E' possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi.
Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti.
3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:
a) essere immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione. Tale prescrizione non si applica allo sperma fresco;
b) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati e numerati prima della loro uscita dal locale di magazzinaggio riconosciuto.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 270 del Reg. (UE) 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente allegato è modificato dall'art. 1 della Dir. 90/120/CEE, dall'art. 1 della Dir. 93/60/CEE, sostituito dall'allegato della Dir. 2003/43/CE, dall'allegato della Dec. 2004/101/CE, dall'allegato della Dec. 2008/120/CE e dall'allegato della decisione 2011/629/UE.