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LEGGE REGIONALE 19 maggio 1988, n. 7

G.U.R.S. 21 maggio 1988, n. 23

Proroga della validità della iscrizione nel soppresso albo regionale degli appaltatori.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di cui al quarto comma dell'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è prorogato sino al 31 dicembre 1989 per le imprese che abbiano presentato istanza di iscrizione o domanda di modifica all'albo nazionale dei costruttori.

2. Le imprese di cui al comma precedente per potere continuare a concorrere agli appalti superiori a lire 45 milioni sono tenute a produrre, unitamente alla documentazione necessaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante di aver provveduto a richiedere, entro la data del 2 maggio 1988, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 maggio 1988.

NICOLOSI