Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1988, n. 8

G.U.R.S. 21 maggio 1988, n. 23

Interventi a sostegno del settore agricolo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1988, le spese indicate a fianco di ciascuno dei seguenti articoli della medesima legge:

                                               (milioni di lire)
Art. 1                                               2.000
Art. 2                                               1.000
Art. 4                                               2.000
Art. 6                                                 500
Art. 8                                                 500
Art. 10                                              2.500
Art. 11, 1                                          13.500
Art. 14                                              2.000
Art. 21                                             10.000
Art. 23, 2                                             100
Art. 29, come modificato dall'art. 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35               8.000

2. La spesa autorizzata dal precedente comma per le finalità dell'art. 23, 2 è destinata all'incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 3, punto 2 del primo comma, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, istituito presso l'I.R.C.A.C.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

4. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano riscontro nel bilancio della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

5. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1988 si provvede, quanto a lire 3.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 39.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2

1. All'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

"4. Le precedenti disposizioni si applicano ai provvedimenti dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste assentiti anche in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e riguardanti opere e lavori non ancora collaudati".

Art. 3

1. Gli stanziamenti del capitolo 15710 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1988 sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Titolo I della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8.

Art. 4

1. Le provvidenze previste dall'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31, sono estese a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e con le modalità e procedure dalla stessa previste, a favore dei lavoratori licenziati già dipendenti da ditte commerciali o cooperative esercenti l'attività di lavorazione e commercializzazione degli agrumi.

2. Alla spesa derivante dal presente articolo si farà fronte con lo stanziamento previsto dal comma terzo dell'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 maggio 1988.

NICOLOSI