
LEGGE REGIONALE 19 maggio 1988, n. 8
G.U.R.S. 21 maggio 1988, n. 23
Interventi a sostegno del settore agricolo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1988, le spese indicate a fianco di ciascuno dei seguenti articoli della medesima legge:
(milioni di lire) Art. 1 2.000 Art. 2 1.000 Art. 4 2.000 Art. 6 500 Art. 8 500 Art. 10 2.500 Art. 11, 1 13.500 Art. 14 2.000 Art. 21 10.000 Art. 23, 2 100 Art. 29, come modificato dall'art. 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 8.000
2. La spesa autorizzata dal precedente comma per le finalità dell'art. 23, 2 è destinata all'incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 3, punto 2 del primo comma, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, istituito presso l'I.R.C.A.C.
3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
4. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano riscontro nel bilancio della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.
5. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1988 si provvede, quanto a lire 3.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 39.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
1. All'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è aggiunto il seguente comma:
"4. Le precedenti disposizioni si applicano ai provvedimenti dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste assentiti anche in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e riguardanti opere e lavori non ancora collaudati".
1. Gli stanziamenti del capitolo 15710 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1988 sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Titolo I della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8.
1. Le provvidenze previste dall'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31, sono estese a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e con le modalità e procedure dalla stessa previste, a favore dei lavoratori licenziati già dipendenti da ditte commerciali o cooperative esercenti l'attività di lavorazione e commercializzazione degli agrumi.
2. Alla spesa derivante dal presente articolo si farà fronte con lo stanziamento previsto dal comma terzo dell'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31.