Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 448

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 92 G.U.R.I. 24 ottobre 1988, n. 250

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. (1)

TESTO COORDINATO (alla legge 14 novembre 2024, n. 166 e con annotazioni alla data 6 marzo 2025)

(1)

Per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie di cui al presente decreto, si rimanda al D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali del processo minorile

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166)

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonchè dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. (1)

2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonchè il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 12 - 22 gennaio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2

Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149) (1)

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

d) il procuratore generale presso la corte di appello;

e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 3

Competenza

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 4

Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 5

Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 6

Servizi minorili

(sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. 0a), del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 7

Notifiche all'esercente la responsabilità genitoriale

(modificato dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, e dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166)

1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter.

Art. 8

Accertamento sull'età del minorenne

1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

Art. 9

Accertamenti sulla personalità del minorenne

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonchè disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Art. 9

Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale

(introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166)

1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonchè dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale.

Art. 10

Inammissibilità dell'azione civile

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 11

Difensore di ufficio dell'imputato minorenne

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art. 12

Assistenza all'imputato minorenne

(modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166)

1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale.

1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;

b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;

c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.

3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Art. 12

Diritto all'informazione

(introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. e), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto:

a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;

b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;

c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;

d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;

e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:

a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;

b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;

c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute sia fisica sia psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che:

a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;

b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;

c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato all'età e alle capacità del minorenne.

Art. 12

Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale

(introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. e), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166)

1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.

2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 13

Divieto di pubblicazione e di divulgazione (1)

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

(1)

Per il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore, si rimanda all'art. 50, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14

Casellario giudiziale per i minorenni

(abrogato dall'art. 52, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

[1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.

2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria.]

Art. 15

Eliminazione delle iscrizioni

(abrogato dall'art. 52, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

[1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.

2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.]

Capo II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTA' PERSONALE

Art. 16

Arresto in flagranza

(modificato dall'art. 36, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

[2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza.] (comma soppresso) (1)

3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonchè dell'età e della personalità del minorenne.

(1)

Comma soppresso dall'art. 36, comma 1, lett. a), del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12.

Art. 17

Fermo di minorenne indiziato di delitto

(sostituito dall'art. 37, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)

1. E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Art. 18

Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

(sostituito dall'art. 38, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, modificato dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, e integrato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonchè all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne.

2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perchè vi rimanga a sua disposizione.

3. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sè.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

Art. 18

Accompagnamento a seguito di flagranza

(introdotto dall'art. 39, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, modificato dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, e dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonchè di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.

3. L'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

Art. 19

Misure cautelari per i minorenni

(integrato dall'art. 40, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 5, comma 4, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dall'art. 2, comma 1-ter, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età [, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni] (parole soppresse) (1).

Art. 20

Prescrizioni

(modificato dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014)

1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la responsabilità genitoriale, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.

2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

Art. 21

Permanenza in casa

(modificato dall'art. 41, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)

1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonchè gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.

5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

Art. 22

Collocamento in comunità

(modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. b-ter) e b-quater), del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare [, per un tempo non superiore a un mese,] (parole soppresse) (1) qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23.

Art. 23

Custodia cautelare

(sostituito dall'art. 42, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12 e modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonchè per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;

b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. (1)

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 359 del 12 - 26 luglio 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, come sostituito dall’art. 42 del D.L.vo. 14 gennaio 1991, n. 12.

Art. 24

Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.

Capo III

DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO E GIUDIZIO IN DIBATTIMENTO

Art. 25

Procedimenti speciali

(integrato dall'art. 43, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 12-quater, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.

2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.

2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 26

Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

Art. 27

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (1)

(sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 123 e modificato dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014)

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1. (2)

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 250 del 22 maggio - 6 giugno 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.

(2)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 149 del 5 - 9 maggio 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.

Art. 27

Percorso di rieducazione del minore

(introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. (1)

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 23 del 10 febbraio - 6 marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui indica "giudice per le indagini preliminari", anziché "giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)".

Art. 28

Sospensione del processo e messa alla prova

(integrato dall'art. 44, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 83, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 e  dall'art. 6, comma 1, lett. c-bis), del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonchè formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. (1)

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 125 del 5 - 14 aprile 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o giudizio immediato.

Art. 29

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Art. 30

Pene sostitutive

(sostituito dall'art. 73, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022)

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonchè delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31

Svolgimento dell'udienza preliminare

(modificato dall'art. 45, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 49, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 e dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014)

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la responsabilità genitoriale.

4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la responsabilità genitoriale quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.

Art. 32

Provvedimenti

(modificato e integrato dall'art. 46, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, nel testo modificato da Errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 29 gennaio 1991, n. 24, modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 123 e dall'art. 22, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 63)

1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. (1)

2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. (2)

3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.

4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 250 del 22 maggio - 6 giugno 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, come modificato dall'art. 46 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27".

Inoltre la Corte Costituzionale con sentenza n. 195 del 9 - 16 maggio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

(2)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 26 febbraio - 11 marzo 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, come sostituito dall'art. 46 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato.

Art. 32

Opposizione

(introdotto dall'art. 47, comma 1, del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, nel testo modificato da Errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 29 gennaio 1991, n. 24 e modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per il giudizio.

4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna.

5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.

6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perchè il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 33

Udienza dibattimentale

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è tenuta a porte chiuse.

2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.

3. L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 34

Impugnazione dell'esercente la responsabilità genitoriale

(modificato dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014)

1. L'esercente la responsabilità genitoriale può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne.

2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la responsabilità genitoriale abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.

Art. 35

Giudizio di appello

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Capo IV

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Art. 36

Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.

2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.

Art. 37

Applicazione provvisoria

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 38

Procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

(modificato dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, e dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.

2. Con la sentenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 39

Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149(1)

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 40

Esecuzione delle misure di sicurezza

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 e dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014) (1)

1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.

Art. 41

Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni

(modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 e dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014) (1)

1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie l'imputato, l'esercente la responsabilità genitoriale, il difensore e il pubblico ministero.

2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie disponga altrimenti.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 49 del predetto D.L.vo 149/2022.