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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4042/89 DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 1989

G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 388

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare, l'articolo 155, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che, in data 20 gennaio 1989, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione relativa all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca (4);

Considerando che, nel quadro della riforma dei Fondi a finalità strutturale, sono stati adottati:

- il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5);

- il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6);

- il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (6);

- il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (6);

- il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (6);

Considerando che la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca può contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità tramite il raddoppio effettivo della dotazione dei fondi strutturali tra il 1987 e il 1993, come previsto dalle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (7), in appresso denominato "accordo interistituzionale";

Considerando che si dovrà procedere ad una valutazione degli stanziamenti necessari alla realizzazione di quest'azione, che tali stanziamenti si iscrivono nel quadro delle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale e che gli stanziamenti effettivamente disponibili saranno fissati al momento della procedura di bilancio in conformità di tale accordo;

Considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4256/88 stabilisce che, entro il 31 dicembre 1989, il Consiglio deve decidere le modalità e le condizioni del contributo del Fondo a favore delle misure di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca;

Considerando che, in seguito all'adozione dei regolamenti relativi alla riforma dei Fondi a finalità strutturale, il regolamento (CEE) n. 355/77 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4256/88, deve essere sostituito da un nuovo regolamento;

Considerando che, per integrare il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella politica comune della pesca è ormai necessario adottare un regolamento distinto e specifico;

Considerando che l'adozione di un regolamento distinto è conforme al regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2049/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) e implica l'applicazione di norme più rigorose volte a migliorare la trasparenza e la gestione finanziaria;

Considerando che il titolo I del regolamento (CEE) n. 4256/88, relativo all'accelerazione dell'adeguamento delle strutture agricole nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, riguarda azioni intese a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca;

Considerando che l'articolo 155, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che il Consiglio definisca le misure comunitarie strutturali nel settore della pesca, applicabili alle isole Canarie e a Ceuta e Melilla; che il regolamento (CEE) n. 4028/86 (10) stabilisce fin d'ora l'applicazione a tali territori della maggior parte delle azioni comuni previste per il miglioramento e l'adattamento delle strutture della pesca e dell'acquacoltura; che la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si trovano strettamente collegate con il resto della politica strutturale della pesca; che è pertanto opportuno estendere a tali territori l'azione comune prevista dal presente regolamento;

Considerando che dette azioni per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti della pesca saranno realizzate nel quadro dell'obiettivo n. 5 a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, per accelerare l'adattamento delle strutture della pesca e dell'acquacoltura in tutti gli Stati membri;

Considerando che i provvedimenti comunitari per il miglioramento e l'adattamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati adottati a livello comunitario con il regolamento (CEE) n. 4028/86 e che la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono connesse alla politica strutturale e ne costituiscono anzi un elemento fondamentale;

Considerando che attualmente esiste un crescente squilibrio tra la domanda e l'offerta nonché un forte disavanzo commerciale da parte della Comunità; che le principali importazioni riguardano prodotti di alto valore (salmone, crostacei, molluschi) e prodotti lavorati o preparati con le stesse specie (compreso il tonno) e che la Comunità è pertanto interessata alla creazione di un proprio settore di trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Considerando che il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare il miglioramento delle condizioni igieniche, della loro qualità e della loro presentazione può consentire di trovare più ampi sbocchi, di valorizzare maggiormente tali prodotti e di contribuire in tal modo all'incremento della produttività della pesca e dell'acquacoltura nonché alla stabilizzazione dei prezzi;

Considerando che la politica comune della pesca è stata concepita per essere gestita e applicata dai singoli Stati membri, per cui è necessario garantire la coerenza delle misure in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con la politica comune del settore della pesca;

Considerando che il miglioramento costante delle strutture del settore è indispensabile per uno sviluppo coerente della politica comune della pesca e costituisce pertanto uno dei mezzi per conseguire, in detto settore, gli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del trattato; che pertanto le misure strutturali intese a conseguire tale miglioramento devono fondarsi su principi e criteri comunitari;

Considerando che gli orientamenti fondamentali della nuova politica strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura devono non solo recepire i risultati conseguiti e l'esperienza acquisita in passato ma devono altresì essere definiti nella prospettiva della realizzazione di un vero mercato interno della pesca e in relazione alla nuova situazione creatasi in questo settore, che è diventato più importante in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità;

Considerando che il mercato interno nel settore della pesca è limitato agli scambi, soprattutto tra Stati membri limitrofi, di un numero limitato di prodotti; che in realtà lo stesso mercato è costituito da vari mercati nazionali, caratterizzati dalle proprie strutture di domanda e di offerta; che è pertanto opportuno, oltre ad accelerare i lavori in corso, intraprendere nuove azioni per realizzare il mercato interno nel settore della pesca entro il 1993;

Considerando che gli obiettivi settoriali della politica comune della pesca devono contribuire a conseguire uno sviluppo armonioso della Comunità, a rafforzare la coesione sociale ed economica e, in particolare, a ridurre il ritardo delle regioni svantaggiate e di quelle meno sviluppate;

Considerando inoltre che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2 del trattato, la politica strutturale deve altresì tener ampiamente conto delle condizioni economiche e sociali del settore della pesca e deve poter essere adeguata, se del caso, alla diversità o alla gravità di determinati problemi strutturali a livello regionale;

Considerando che le azioni previste devono essere in armonia con le esigenze attinenti alla protezione dell'ambiente;

Considerando che, per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato permanente per le strutture della pesca istituito dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 9 giugno 1989, n. C 143.

(2)

G.U. 27 dicembre 1989, n. C 323.

(3)

G.U. 30 dicembre 1989, n. C 329.

(4)

G.U. 27 febbraio 1989, n. C 47.

(5)

G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.

(6)

G.U. 31 dicembre 1988, n. L 374.

(7)

G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.

(8)

G.U. 23 febbraio 1977, n. L 51.

(9)

G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.

(10)

G.U. 31 dicembre 1986, n. L 376.

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Art. 1

Obiettivi

1. Nel quadro della riforma dei Fondi a finalità strutturale, adottata con regolamento (CEE) n. 2052/88 e per agevolare l'adattamento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura all'evoluzione della politica comune della pesca, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88 intesa a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Nel quadro di tale azione, la Comunità può partecipare al finanziamento di investimenti che soddisfano uno o più dei seguenti obiettivi:

a) contribuire alla coesione economica e sociale della Comunità;

b) tener conto delle esigenze e degli interessi delle regioni svantaggiate definite all'articolo 8 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88;

c) contribuire al miglioramento della situazione nei settori di produzione dei prodotti di base della pesca e dell'acquacoltura, garantendo in particolare una partecipazione adeguata e durevole dei produttori di tali prodotti ai vantaggi economici che ne derivano;

d) contribuire ad orientare la produzione e la trasformazione nel senso perseguito dalla politica comune della pesca, nel quadro delle misure strutturali adottate nei settori definiti all'articolo 1, lettere b), e) ed f) del regolamento (CEE) n. 4028/86;

e) consentire di migliorare, a lungo termine, le strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

f) consentire di migliorare i circuiti di commercializzazione e di potenziare le reti di distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

g) contribuire al miglioramento delle condizioni igieniche, della qualità della conservazione e del condizionamento dei prodotti, oppure a un migliore impiego dei sottoprodotti;

h) incoraggiare l'innovazione tecnica e inoltre la trasformazione e la commercializzazione di specie nuove o di specie insufficientemente sfruttate;

i) favorire l'adeguamento dei prodotti trasformati alle esigenze dei consumatori a prezzi ragionevoli;

j) contribuire alla stabilità del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

k) contribuire a garantire un approvvigionamento regolare e adeguato di materie prime per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, o consentire di modificare tale approvvigionamento prevedendo un processo di produzione adeguato;

l) tener conto della situazione deficitaria per quanto riguarda i prodotti della pesca della Comunità e della necessità di uno sfruttamento equilibrato delle risorse interne della Comunità.

2. L'azione comune si applica nell'intera Comunità.

3. L'obiettivo basilare dell'azione comune è di contribuire al conseguimento dell'obiettivo n. 5 a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, accelerando in particolare l'adeguamento delle strutture della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo della politica comune della pesca e nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 4256/88.

4. L'azione comune integra le azioni nazionali corrispondenti e contribuisce alla loro realizzazione nel quadro della compartecipazione fra la Comunità e gli Stati membri, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

TITOLO I

PROGRAMMI SETTORIALI

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Art. 2

Orientamenti generali

dei programmi settoriali

Per migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ogni Stato membro elabora un programma settoriale che riguarda l'intero settore della pesca e dell'acquacoltura. Tali programmi devono essere elaborati a livello nazionale, tenendo conto dei dati regionali eventualmente disponibili nello Stato membro interessato al fine di garantire una efficace integrazione, programmazione e gestione del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e devono essere concepiti in modo da:

- creare un'industria sana e attiva, conforme alle politiche comunitarie e, in particolare, alla politica comune della pesca, che tenga conto dell'evoluzione probabile dell'approvvigionamento in materie prime a medio termine e che sia in armonia con le attività e le strutture della pesca e dell'acquacoltura esistenti;

- potenziare e adattare il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, migliorarne la qualità e l'igiene onde accrescerne la produttività e il valore aggiunto e soddisfare le esigenze dei produttori e la domanda dei consumatori;

- tener conto delle esigenze socio-economiche dell'industria della pesca e dell'acquacoltura e dell'impatto previsto dal presente regolamento.

Gli Stati membri si adoperano per assicurare la coerenza fra programma settoriale nazionale e programmi di sviluppo regionale, laddove questi comportino azioni inerenti alla pesca e all'acquacoltura.

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Art. 3

Contenuto dei programmi settoriali

1. Il programma settoriale deve contenere un bilancio delle azioni avviate nei 3-5 anni precedenti ed una descrizione della situazione attuale del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Esso deve indicare in modo esatto le esigenze del settore e i mezzi che saranno applicati per soddisfare tali esigenze nonché giustificare gli interventi comunitari.

3. Deve altresì indicare le politiche varate dallo Stato membro durante il periodo di validità del programma e indicare esattamente gli obiettivi e il piano di finanziamento.

4. Il termine previsto per la realizzazione del programma non deve essere superiore a cinque anni.

5. Uno schema di programma settoriale nonché i dati indicativi che detto programma deve contenere figurano nell'allegato.

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Art. 4

Aggiornamento e nuovi programmi settoriali

Se il termine inizialmente previsto dallo Stato membro per la realizzazione del programma settoriale è scaduto o qualora sia necessario modificare sostanzialmente il programma, viene elaborato un nuovo programma settoriale o un programma aggiornato. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, è allegata una relazione che indichi:

a) i progressi conseguiti rispetto alle previsioni del programma precedente, in particolare per quanto concerne la messa a disposizioni di fondi pubblici;

b) l'andamento della situazione relativa alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché la necessità di aggiornare il programma o di elaborarne uno nuovo.

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Art. 5

Procedura per la presentazione

dei programmi settoriali e per l'approvazione

dei quadri comunitari di sostegno

1. I primi programmi settoriali devono essere presentati dagli Stati membri alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

I termini relativi alla presentazione dei successivi programmi o degli adattamenti dei programmi esistenti sono fissati dalla Commissione di concerto con lo Stato membro interessato.

2. In base ai programmi settoriali, le decisioni relative ai quadri comunitari di sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono adottate, d'intesa con lo Stato membro interessato, dalla Commissione entro sei mesi, conformemente al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, previo parere nel comitato permanente per le strutture della pesca istituito dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86.

3. Nel quadro della procedura di approvazione, la Commissione verifica che i quadri comunitari di sostegno siano compatibili con le priorità delle politiche comunitarie, in particolare con quelle della politica comune della pesca.

4. Eventuali misure rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento possono essere prese in considerazione dalla Commissione all'atto dell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno relativi alle zone contemplate dagli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 4253/88. Dette misure devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

In tal caso la Commissione, prima di prendere una decisione, chiede su tali misure il parere del comitato permanente per le strutture della pesca istituito dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86.

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TITOLO II

PROGRAMMI OPERATIVI, SOVVENZIONI GLOBALI, PROGETTI APPROPRIATI

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Art. 6

Forme d'intervento

1. Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento, l'intervento comunitario assumerà una o più delle seguenti forme:

- cofinanziamento di programmi operativi;

- concessione di sovvenzioni globali;

- cofinanziamento di progetti appropriati;

- sussidi a favore di progetti pilota e di progetti dimostrativi nonché per l'assistenza tecnica e gli studi preparatori per l'elaborazione delle azioni,

come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2052/88.

2. Il cofinanziamento di programmi operativi e la concessione di sovvenzioni globali costituiscono le principali forme d'intervento.

3. Possono inoltre fruire del finanziamento solo i progetti appropriati relativi a nuove unità concernenti la trasformazione e la commercializzazione. In questo caso non si applicano i massimali di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

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Art. 7

Progetti pilota, progetti dimostrativi,

assistenza tecnica, studi

E' previsto un contributo finanziario della Comunità, fino ad un massimo dell'1% della dotazione annua di bilancio, il quale può riguardare, in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88:

- progetti pilota o progetti dimostrativi per la trasformazione o commercializzazione di determinate specie, soprattutto di specie nuove;

- l'assistenza tecnica e gli studi preparatori necessari;

- studi intesi a valutare l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento.

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Art. 8

Domande di contributo

1. Le domande di contributo sono redatte nei modi stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 1 e dall'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e vengono presentate alla Commissione dallo Stato membro o, con il suo accordo, da qualsiasi organismo da esso eventualmente designato a tal fine.

Ogni domanda riguarda una delle forme d'intervento previste all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e deve essere compatibile con il quadro comunitario di sostegno adottato dalla Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Le domande di contributo devono essere corredate delle informazioni necessarie per consentire alla Commissione:

- di valutare se le azioni proposte siano conformi alle politiche comunitarie, in particolare alla politica comune della pesca;

- di valutare il contributo apportato dall'azione proposta al miglioramento delle strutture di trasformazione e di commercializzazione, la coerenza delle misure comprese nell'azione nonché la loro conformità con il quadro comunitario di sostegno da essa approvato e con le priorità in materia di selezione;

- di appurare gli effetti positivi dell'azione proposta sul settore produttivo della pesca e dell'acquacoltura nonché la rilevanza dell'eventuale aumento della capacità produttiva in merito;

- di verificare che le modalità di esecuzione e il finanziamento consentiranno un'attuazione efficace delle misure;

- di accertare l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di pubblici appalti;

- di stabilire esattamente la natura dell'aiuto che essa dovrà fornire;

- di valutare l'impatto globale sull'ambiente e i mezzi idonei a compensare o a ridurre le conseguenze negative.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione previo parere del comitato permanente per le strutture della pesca.

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TITOLO III

INVESTIMENTI, SOVVENZIONABILITA', SELEZIONE

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 9

Tipi di investimenti

Le azioni varate nel quadro del presente regolamento riguardano investimenti pubblici, semipubblici o privati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che concernono in particolare:

- i locali e/o attrezzature destinati, tra l'altro:

- allo sviluppo o alla razionalizzazione di impianti di taglio, filettatura, salatura, essiccazione, affumicatura, decapitazione, eviscerazione, spellatura, nonché alla marinatura, alla cottura e all'inscatolamento o ad altre forme di confezionamento;

- al confezionamento alla rinfusa dei prodotti e all'imballaggio per la vendita al dettaglio dei medesimi;

- alle aste e agli impianti di prima commercializzazione;

- ad impianti di magazzinaggio, di refrigerazione e di congelazione;

- gli investimenti concernenti le nuove tecniche di trasformazione;

- gli impianti che migliorano la qualità e l'igiene delle condizioni di produzione e di commercializzazione, in particolare quelle relative ai crostacei, ai molluschi e alle conchiglie, nonché alla depurazione delle acque;

- tutte le attrezzature necessarie per la trasformazione e la commercializzazione dal momento dello sbarco dai pescherecci nei porti fino al prodotto finale.

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Art. 10

Sovvenzionabilità

1. Gli investimenti di cui all'articolo 9 possono beneficiare di un contributo comunitario in tutta la Comunità.

2. Tuttavia, per poter beneficiare di detto contributo finanziario, gli investimenti devono:

- appartenere ad una delle categorie di cui all'articolo 9;

- far parte integrante di un quadro comunitario di sostegno e concorrere a realizzare l'effetto economico durevole del miglioramento strutturale perseguito da detto quadro;

- offrire sufficienti garanzie in ordine all'efficienza tecnica ed economica;

- garantire l'origine comunitaria della maggior parte delle materie prime.

3. Non saranno sovvenzionabili gli investimenti che riguardano:

- la trasformazione dei prodotti a bordo delle navi;

- i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano, fatta eccezione per gli investimenti destinati esclusivamente al trattamento, alla trasformazione o alla commercializzazione dei residui dei prodotti della pesca;

- il settore della vendita al dettaglio;

- i veicoli destinati al trasporto e alla distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- i lavori iniziati prima della data di ricezione della domanda di contributo da parte della Commissione; tuttavia, nel caso di un programma operativo o di una sovvenzione globale, saranno considerati sovvenzionabili i lavori iniziati nei sei mesi che precedono la data di ricezione della domanda di contributo da parte della Commissione;

- prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato. La Commissione può tuttavia autorizzare investimenti che riguardano altri prodotti sempreché i beneficiari del contributo abbiano legami contrattuali diretti con i produttori dei prodotti di base della pesca e dell'acquacoltura.

4. Nel quadro degli investimenti di cui al paragrafo 1, possono beneficiare del finanziamento i costi connessi:

a) alla costruzione e all'acquisto di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

b) all'acquisto di nuovi macchinari e di nuove attrezzature, inclusi i computer, i software e i programmi d'informatica;

c) alla copertura di spese generali quali gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, le spese per studi di fattibilità fino ad un massimo del 12 % delle spese di cui alle lettere a) e b).

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Art. 11

Priorità di selezione

Gli investimenti devono garantire uno sviluppo razionale della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e garantire ai produttori di prodotti di base una partecipazione adeguata e durevole ai vantaggi economici che ne derivano.

In linea di massima, sarà data priorità agli investimenti che riguardano una o più delle seguenti categorie:

- la costruzione, l'ammodernamento e la razionalizzazione delle aste e delle sale di vendita per la prima fase di commercializzazione dei prodotti sbarcati dalle navi che battono bandiera di uno Stato membro;

- il magazzinaggio e la manipolazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- l'affumicatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- gli impianti relativi alla preparazione per la prima vendita, alla filettatura del pesce fresco e alla preparazione del pesce congelato;

- la preparazione a terra di prodotti finiti ottenuti con pesce catturato e/o congelato a bordo delle navi che battono bandiera di uno Stato membro;

- le imprese di produzione di conserve e di semiconserve, compresa la tecnica della marinatura, quando si tratta di unità di produzione tecnologicamente avanzate, economicamente efficienti e che possono far fronte alla libera concorrenza internazionale;

- lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove tecnologie basato in special modo sui risultati dei progetti di ricerca, dei progetti pilota o dimostrativi;

- il miglioramento della qualità e dell'igiene dei procedimenti di produzione e di commercializzazione;

- l'incremento del valore aggiunto dei prodotti.

Viene accordata una priorità anche agli investimenti presentati da produttori di prodotti di base, associazioni di produttori o loro unioni e le cooperative, prestando particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese.

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Art. 12

Beneficiari

1. Il contributo comunitario è concesso alle persone o ai gruppi di persone fisiche o giuridiche, responsabili degli investimenti, che possono avere carattere pubblico, semipubblico o privato.

2. Il contributo comunitario viene erogato, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 15 del presente regolamento:

- dall'autorità designata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

- o dall'organismo intermediario designato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 13

Decisioni relative alla concessione

del contributo e impegno di bilancio

1. La Commissione decide sulla concessione del contributo entro sei mesi, come regola generale, dalla data di ricevimento della domanda di contributo.

2. Gli Stati membri sono preliminarmente informati sui progetti di decisione previsti dalla Commissione. A richiesta di uno Stato membro il comitato permanente per le strutture della pesca viene consultato in merito a detti progetti di decisione.

3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono notificate all'autorità o all'organismo intermediario di cui agli articoli 14, paragrafo 1 e 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 nonché allo Stato membro interessato.

4. Per le azioni pluriennali, l'autorità o l'organismo di cui al paragrafo 3 trasmette ogni anno alla Commissione le informazioni necessarie per consentire l'impegno delle quote annue previste all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 nonché per il controllo della conformità degli investimenti con le decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI E CONTROLLI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 14

Tassi d'intervento

1. I contributi concessi non possono superare, rispetto ai costi imputabili degli investimenti:

a) il 50 % nelle regioni contemplate dall'obiettivo n. 1, conformemente all'articolo 8 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88,

b) il 30 % nelle altre regioni.

Il quadro comunitario di sostegno può prevedere i tassi d'intervento approvati tenendo conto delle considerazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

2. Il contributo viene concesso sotto forma di sovvenzioni in conto capitale.

Se il contributo viene concesso sotto una delle forme previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, l'equivalente della sovvenzione rispetto al costo imputabile degli investimenti non può superare i tassi massimi fissati al paragrafo 1.

Queste altre forme di concessione non potranno tuttavia essere realizzate finché la Commissione, previo parere del comitato permanente per le strutture della pesca, non ne avrà definito le modalità di applicazione.

3. Gli Stati membri interessati devono finanziare almeno il 5% dei costi imputabili degli investimenti approvati dalla Commissione per la concessione del contributo.

4. La partecipazione dei beneficiari di cui all'articolo 12, paragrafo 1, rispetto ai costi imputabili degli investimenti approvati deve essere almeno pari:

a) al 25 % nelle zone considerate dall'obiettivo n. 1;

b) al 45 % nelle altre zone.

5. Nei limiti del campo d'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare misure di sostegno complementari, subordinate a condizioni o norme diverse da quelle fissate nel presente regolamento oppure concernenti un importo che eccede i massimali stabiliti nel presente articolo; sempreché siano conformi agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 15

Procedura di versamento del contributo

1. L'importo degli anticipi o dei saldi, che deve essere pagato conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88, è versato all'autorità designata conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 di detto regolamento o se del caso, con il consenso dello Stato membro, all'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

Il pagamento del saldo sarà effettuato dopo che lo Stato membro avrà versato ai beneficiari il contributo finanziario previsto all'articolo 14, paragrafo 3 del presente regolamento.

2. L'autorità o l'organismo intermediario di cui al paragrafo 1 verifica i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai beneficiari e verifica che non vi siano irregolarità prima di versare il contributo comunitario. Effettua altresì controlli in loco per verificare che gli elementi che figurano nella domanda di contributo corrispondano alla situazione reale. Il pagamento al beneficiario deve intervenire, come regola generale, entro quattro settime dalla data di presentazione della domanda all'autorità o all'organismo intermediario, sempreché quest'ultima sia corredata di tutti i documenti richiesti dall'autorità o dall'organismo intermediario e delle informazioni necessarie per stabilire la fondatezza delle spese sostenute.

3. Alla fine di ogni trimestre, l'autorità o l'organismo intermediario di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione una distinta dei versamenti effettuati ai beneficiari in cui sono indicati i riferimenti dei documenti giustificativi in suo possesso.

4. Ogni anno l'autorità o l'organismo intermediario di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione del programma.

5. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 3 e 4 sono stabilite dalla Commissione previo parere del comitato permanente per le strutture della pesca.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 16

Verifica e controllo

1. Gli Stati membri trasmettono una descrizione dei loro sistemi di gestione e di controllo per quanto riguarda i contributi comunitari previsti dal presente regolamento.

2. In applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88, l'autorità designata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 di detto regolamento o, se del caso, l'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti che comprovano che le condizioni finanziarie o altre condizioni imposte sono state rispettate.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 17

Riduzione, sospensione e revoca del contributo

Nell'ambito della compartecipazione e secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione può decidere di sospendere, ridurre o revocare il contributo:

- se gli investimenti non sono stati effettuati nel modo previsto;

- se talune condizioni stabilite nella decisione della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non sono state rispettate;

- se i termini previsti per l'esecuzione non sono stati rispettati;

- se il beneficiario vende le attrezzature o gli impianti che hanno fruito del contributo ai sensi del presente regolamento nel termine di 6 o 10 anni rispettivamente dalla data di acquisto o di fine dei lavori senza la preventiva autorizzazione della Commissione.

Tale decisione è notificata allo Stato membro interessato e all'autorità designata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 o, se del caso, all'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del citato regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 18

Dotazione annua

Gli importi ritenuti necessari all'attuazione dell'azione prevista dal presente regolamento sono fissate dall'autorità di bilancio in occasione di ciascun esercizio finanziario.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 19

Sorveglianza e valutazione

La sorveglianza e la valutazione delle misure finanziarie previste dal presente regolamento sono assicurate a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 20

L'azione comune istituita dal presente regolamento è applicabile alle isole Canarie e a Ceuta e Melilla.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. Fino al 31 dicembre 1990 i progetti potranno essere presentati a norma del regolamento (CEE) n. 355/77.

2. Fino al 30 giugno 1991, i progetti presentati nel 1990 in base al regolamento (CEE) n. 355/77 ma non rientranti nel contesto di un programma settoriale saranno esaminati, per la concessione di un contributo finanziario, secondo le disposizioni di detto regolamento.

3. Alla loro scadenza e al momento della loro revisione, i programmi specifici approvati dalla Commissione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77 saranno prorogati sino al 30 giugno 1991.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Qualsiasi riferimento fatto in altri testi legislativi al regolamento (CEE) n. 355/77, relativo al settore della pesca è sostituito da un riferimento al presente regolamento salvo quanto previsto a titolo transitorio nell'articolo 21 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MELLICK

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2080/93 con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 1, dell'art. 9 del medesimo Reg. n. 2080.

ALLEGATO

SCHEMA DI PROGRAMMA SETTORIALE

A. PESCA

1. Descrizione generale della zona

- Configurazione geografica;

- struttura demografica;

- principali indicatori economici;

- livello dell'occupazione;

- prodotto regionale lordo (composizione e tendenze);

- importanza del settore della pesca nel contesto economico generale della regione.

2. Descrizione generale del settore della pesca della regione

2.1. Flotta di pesca

a) Tipo di pescherecci, caratteristiche, tipo di attrezzi di pesca utilizzati;

b) posti di lavoro direttamente legati alla flotta di pesca;

c) zona di attività della flotta di pesca a breve, a medio e a lungo termine; tendenze dell'evoluzione delle risorse in relazione alla resa; fonti di informazione utilizzate per la valutazione di dette tendenze;

d) evoluzione della flotta di pesca nella regione in seguito alla realizzazione del programma d'orientamento pluriennale definito nel regolamento (CEE) n. 4028/86 e impatto sulla capacità e sugli sbarchi futuri.

2.2. Porti e centri di sbarco

a) Descrizione dei porti di pesca (ubicazione, importanza);

b) ripartizione completa delle principali specie catturate, precisando se del caso l'origine dell'importazione;

c) descrizione degli impianti, delle esigenze attuali e dei problemi dei singoli porti.

2.3. Aste

Numero, capacità, ubicazione e grado di utilizzazione delle sale d'asta; carenze attuali dovute alla scarsa concentrazione dei punti di vendita; carenze dovute all'insufficienza degli impianti e delle attrezzature o ad altri fattori.

2.4. Capacità dei magazzini frigoriferi nella zona

Ubicazione e capacità degli impianti di magazzinaggio nella zona; cifra d'affari (volume annuo delle merci in entrata e in uscita); tipo di prodotti immagazzinati. Insufficienza della capacità di magazzinaggio della produzione delle flotte locali o di altre flotte. Magazzinaggio di prodotti provenienti da altre regioni (occorre distinguere fra prodotti comunitari e prodotti non comunitari): tipi e quantità di prodotti immagazzinati per la trasformazione; descrizione dei problemi e delle lacune.

2.5. Settori connessi

Descrizione, se del caso, dei settori connessi della regione (cantieri navali, impianti di riparazione, magazzini di rifornimento) e impatto della flotta locale sull'economia di detti settori.

B. ACQUACOLTURA

1. Descrizione generale del settore dell'acquacoltura della regione

a) Panoramica del settore dell'acquacoltura, situazione attuale e prospettive (fabbisogno, progetti);

b) descrizione del tipo di impianti, delle loro dimensioni e dei metodi di produzione;

c) descrizione dei tipi e dei quantitativi di prodotti per i quali la produzione considerata può servire da materia prima;

d) descrizione della qualità delle acque considerate, mezzi impiegati per ottenere una qualità adeguata delle acque utilizzate per l'acquacoltura nel rispetto della regolamentazione comunitaria.

e) descrizione delle misure adottate per assicurare la protezione dell'ambiente.

C. SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

1. Trasformazione

Statistiche dettagliate del settore (numero di imprese, tipi di prodotti trasformati); attuali fonti di materie prime; problemi del settore in relazione alla capacità concorrenziale nei confronti di altre imprese all'interno e all'esterno della Comunità; attuali problemi in materia di attrezzature e di fonti di approvvigionamento di materie prime; descrizione esauriente della situazione attuale e prospettive per i vari tipi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Commercializzazione

Statistiche dettagliate del settore (numero di imprese, tipo di commercializzazione); descrizione per settore delle future politiche di vendita e di commercializzazione per i vari tipi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

D. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E RISULTATI PREVISTI PER IL PERIODO CONSIDERATO

Occorre illustrare in modo esatto gli obiettivi perseguiti per ovviare alle lacune summenzionate e indicare l'impatto sui vari settori.

Occorre altresì elencare le misure previste dallo Stato membro per lo sviluppo del settore della trasformazione e della commercializzazione, che si tratti di misure giuridiche, finanziarie o altre nonché il numero e il tipo dei progetti che devono essere presentati nel quadro del programma.

Occorre inoltre specificare il livello del finanziamento comunitario auspicato nonché le conseguenze di un rifiuto totale o parziale. A tal fine occorre elaborare un piano di finanziamento che comporti, se lo Stato membro lo desidera, quote annuali.

E' infine opportuno indicare le ragioni che sono alla base della scelta degli obiettivi, i vantaggi che comporterà il loro conseguimento per la regione considerata e l'impatto quantitativo sull'economica della regione.

E. INFORMAZIONI

a) Delimitazione delle zone geografiche in cui la pesca e l'acquacoltura svolgono un ruolo importante, genesi del settore della trasformazione e della commercializzazione e ragioni che sono alla base di tale delimitazione;

b) analisi della situazione attuale e descrizione delle tendenze precedenti e future che giustificano l'intervento, in particolare per quanto concerne:

- la situazione economica e sociale della zona in generale, qualora essa riguardi il programma settoriale e in particolare il settore della pesca e dell'acquacoltura;

- l'importanza delle attività di pesca e/o dell'acquacoltura sul piano economico;

- la situazione del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura, in particolare la capacità attuale delle imprese interessate e la loro ripartizione geografica.

c) esigenze che il programma deve soddisfare e obiettivi in esso contemplati, in particolare il numero, la natura e la dimensione delle unità di trasformazione, degli impianti di magazzinaggio e delle sale d'asta, ma anche il numero di posti di lavoro che potrebbero essere creati nonché le specie e i quantitativi di materie specie e i quantitativi di materie prime da trasformare;

d) mezzi messi a disposizione per migliorare le condizioni sanitarie in ogni fase della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

e) politiche di commercializzazione e di vendita proposte per i settori dei prodotti trasformati;

f) mezzi previsti per conseguire gli obiettivi del programma, in particolare l'importo complessivo degli investimenti e la partecipazione finanziaria dello Stato membro;

g) i rapporti, il coordinamento e i legami del programma settoriale con altri programmi nazionali e comunitari nella zona e, in particolar modo, con le misure previste dal regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo all'azione comunitaria per il miglioramento e l'adattamento delle strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura;

h) descrizione della natura e delle modalità dell'aiuto nazionale, nonché della legislazione ad esso relativa sia a livello nazionale che regionale;

i) elenco indicativo delle categorie di investimento e delle altre misure che potrebbero essere finanziate nel quadro del programma (la Commissione deciderà successivamente sulle informazioni che dovranno essere fornite per ogni investimento);

j) criteri nazionali di selezione degli investimenti non citati in precedenza, in quanto non è possibile immaginare che un programma settoriale descriva in modo particolareggiato tutti gli investimenti proposti per un finanziamento nel corso del suo periodo di validità;

k) indicazione del modo in cui gli impianti progettati e sovvenzionabili otterranno gli approvvigionamenti di materie prime, tenuto conto delle risorse comunitarie, di quelle dei paesi terzi, dell'evoluzione degli accordi di pesca, degli accordi relativi alle acque internazionali e di tutte le fonti di approvvigionamento non comunitarie;

l) descrizione indicativa dei tipi di prodotti che potrebbero essere commercializzati e della loro situazione rispetto alle attuali condizioni del mercato comunitario;

m) impatto globale sull'ambiente delle misure previste nel programma, se detto impatto è importante, nonché le misure di compensazione previste;

n) il termine previsto per la realizzazione del programma, che non deve essere superiore a cinque anni;

o) le misure amministrative, legislative o finanziarie adottate o da adottare per la realizzazione del programma, in particolare la natura dell'azione prevista e le autorità o gli organismi designati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.