
DIRETTIVA (CEE) 89/656 DEL CONSIGLIO, 30 novembre 1989
G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393
Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2019/1832)
Note sul recepimento
Adottata il: 30 novembre 1989
Entrata in vigore il: 12 dicembre 1989
Termine per il recepimento: 31 dicembre 1992
Provvedimenti nazionali di recepimento
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
______________________________________________________________________
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,
Vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
In cooperazione con il Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
Considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
Considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (4) prevede l'adozione di una direttiva concernente l'uso di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro;
Considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (4), ha preso atto dell'intenzione della Commissione di sottoporgli a breve termine prescrizioni minime concernenti l'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Considerando che il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute nell'uso delle attrezzature di protezione individuale costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
Considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5) ; che, di conseguenza, le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano interamente al settore dell'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
Considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;
Considerando che le misure di protezione collettiva devono essere prioritarie rispetto alle attrezzature di protezione individuale; che il datore di lavoro deve disporre dispositivi e misure di sicurezza;
Considerando che le disposizioni della presente direttiva non possono comportare modifiche delle attrezzature di protezione individuale conformi alle direttive comunitarie relative alla loro progettazione e costruzione in materia di sicurezza e salute rispetto alle disposizioni di dette direttive;
Considerando che è opportuno prevedere indicazioni su cui gli Stati membri possano basarsi per la fissazione delle norme generali per l'uso delle attrezzature di protezione individuali;
Considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (6), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 20 giugno 1988, n. C 161; G.U. 8 maggio 1989, n. C 115; G.U. 15 novembre 1989, n. C 287.
G.U. 16 gennaio 1989, n. C 12; G.U. 9 ottobre 1989, n. C 256.
G.U. 12 dicembre 1988, n. C 318.
G.U. 3 febbraio 1988, n. C 28.
G.U. 29 giugno 1989, n. L 183.
G.U. 9 luglio 1974, n. L 185.
Oggetto
1. La presente direttiva, che è la terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Definizione
1. Ai sensi della presente direttiva si intende per attrezzatura di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale obiettivo.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al paragrafo 1:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale dei militari, dei poliziotti e del personale dei servizi per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Norma generale
Le attrezzature di protezione individuale devono essere impiegate quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente evitati da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.
Disposizioni generali
1. Un'attrezzatura di protezione individuale deve essere conforme alle relative disposizioni comunitarie concernenti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità.
In ogni caso un'attrezzatura di protezione individuale deve:
a) essere adeguata ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;
d) poter essere adattata, a seconda della necessità, all'utilizzatore.
2. In caso di rischi multipli che richiedano l'uso simultaneo di più attrezzature di protezione individuale, queste devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.
3. Le condizioni in cui un'attrezzatura di protezione individuale deve essere usata, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, sono determinate in funzione della gravità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio e delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, nonché delle prestazioni dell'attrezzatura di protezione individuale.
4. Un'attrezzatura di protezione individuale è in linea di massima destinata ad un uso personale.
Qualora le circostanze richiedano l'uso di un'attrezzatura di protezione individuale da parte di più persone, devono essere prese misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario o igienico ai vari utilizzatori.
5. Debbono essere fornite e risultare disponibili nell'impresa e/o nello stabilimento informazioni adeguate su ogni attrezzatura di protezione individuale, necessarie all'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
6. Le attrezzature di protezione individuale debbono normalmente essere fornite a titolo gratuito dal datore di lavoro, il quale ne assicura il buon funzionamento e le condizioni igieniche mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Gli Stati membri possono tuttavia prevedere, conformemente alle prassi nazionali, che i lavoratori siano invitati a contribuire alle spese di talune attrezzature di protezione individuale, qualora il loro uso non sia limitato al lavoro.
7. Il datore di lavoro informa preliminarmente il lavoratore contro quali rischi l'attrezzatura individuale lo protegge.
8. Il datore di lavoro assicura una formazione e organizza eventualmente un addestramento affinché il lavoratore si abitui a portare l'attrezzatura di protezione individuale.
9. Le attrezzature di protezione individuale possono essere impiegate, salvo in casi specifici ed eccezionali, soltanto per gli usi previsti.
Esse devono essere utilizzate conformemente alle istruzioni fornite.
Dette istruzioni devono essere comprensibili per i lavoratori.
Valutazione dell'attrezzature di protezione individuale
1. Prima di scegliere un'attrezzatura di protezione individuale, il datore di lavoro deve procedere a un esame dell'attrezzatura che intende usare per valutare in quale misura essa risponda alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.
Tale esame comprende:
a) l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) la definizione delle caratteristiche necessarie affinché le attrezzature di protezione individuale rispondano ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali fonti di rischio rappresentate dalle attrezzature di protezione individuale stesse;
c) la valutazione delle caratteristiche delle attrezzature di protezione individuale disponibili raffrontate con le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere rivista in funzione dei mutamenti intervenuti negli elementi che la compongono.
Norme per l'utilizzazione (1)
1. Fatti salvi gli articolo 3, 4 e 5, gli Stati membri vigilano affinché siano stabilite norme generali per l'uso delle attrezzature di protezione individuale e/o norme concernenti i casi e le situazioni nei quali il datore di lavoro deve fornire le attrezzature di protezione individuale, tenendo conto delle normative comunitarie relative alla loro libera circolazione.
Tali norme indicano in particolare le circostanze o le situazioni rischiose in cui, ferma restando la priorità dei mezzi di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego di attrezzature di protezione individuale.
Gli allegati I, II e III, che hanno carattere indicativo, contengono indicazioni utili per fissare tali norme.
2. Gli Stati membri, nell'adeguare le norme di cui al paragrafo 1, tengono conto delle modifiche significative che il progresso tecnico apporta ai rischi, ai mezzi di protezione collettiva e alle attrezzature di protezione individuale.
3. Gli Stati membri procedono alla previa consultazione delle organizzazioni delle parti sociali sulle norme previste dai paragrafi 1 e 2.
Vedi la comunicazione della Commissione (G.U. 30 dicembre 1989, n. C 328).
Informazione dei lavoratori
Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in caso di impiego, da parte dei lavoratori, di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.
Modifiche degli allegati
(sostituito dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti le attrezzature di protezione individuali, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale.
Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d'urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all'articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Esercizio della delega
(introdotto dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
GU L 123 del 12.5.2016
Procedura d'urgenza
(introdotto dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
[3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.] (paragrafo abrogato) (1)
[4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.] (paragrafo abrogato) (1)
Paragrafo abrogato dall'art. 3 della Dir. 2007/30/CE.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-P. SOISSON
Allegato sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2019/1832.
ALLEGATO II
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2019/1832)
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO
Attrezzature per la PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
- urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
- impatti con ostacoli;
- rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
- compressione statica (schiacciamento laterale);
- rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- rischi chimici;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).
- Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.
Attrezzature per la PROTEZIONE DELL'UDITO
- Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.).
- Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.).
Attrezzature PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO
- Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi termici;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- radiazioni ionizzanti;
- aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.
Attrezzature per la PROTEZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
- Dispositivi per il filtraggio di:
- particelle;
- gas;
- particelle e gas;
- aerosol solidi e/o liquidi.
- Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d'aria.
- Dispositivi di autosoccorso.
- Attrezzature per immersione.
Attrezzature per la PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- rischi derivanti da vibrazioni.
- Ditali.
Attrezzature per la PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE e antiscivolamento
- Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d'acciaio ecc.) per la protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi di scivolamento;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- rischi derivanti da vibrazioni;
- rischi biologici.
- Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
- Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
- Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
- Accessori (chiodi, ramponi ecc.).
PROTEZIONE DELLA PELLE - CREME PROTETTIVE (1)
- Potrebbe trattarsi di creme per la protezione da:
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- radiazioni ionizzanti;
- sostanze chimiche;
- agenti biologici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo).
Attrezzature per la PROTEZIONE DEL CORPO/ALTRE PROTEZIONI PER LA PELLE
- Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall'alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell'energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell'uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.
- Indumenti protettivi fra cui protezioni per l'intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- sostanze chimiche;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.
- Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell'annegamento e ausili al galleggiamento.
- Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.
In determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la pelle dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, «complemento o accessorio» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/656/CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425
Allegato sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2019/1832.