
LEGGE 30 novembre 1989, n. 398
G.U.R.I. 14 dicembre 1989, n. 291
Norme in materia di borse di studio universitarie.
TESTO COORDINATO (alla legge 29 giugno 2022, n. 79)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Borse di studio universitarie
1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca [, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato] (parole soppresse) (1) e per i corsi di perfezionamento all'estero.
Parole soppresse dall'art. 14, comma 6-vicies ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione
1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.
Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca
(abrogato dall'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210) (1)
[1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.]
Abrogazione confermata dall'art. 8 del D.M. Università e ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224.
Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato
(abrogato dall'art. 29, comma 11, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240)
[1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.
2. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del sanato accademico.
3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.
4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.
5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.]
Borse di studio per il perfezionamento all'estero
(modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161)
1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge presso le università separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale. [determinate dal senato accademico] (parole soppresse) (1)
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati [di cittadinanza italiana] (parole soppresse) (2) di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna università, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede. [Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.] (periodo soppresso) (3)
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
Periodo soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
Norme comuni
(integrato dall'art. 1, comma 51, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica 1 articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.
5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti.
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Finanziamento delle borse
[1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le università l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3.] (comma abrogato) (1)
2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
[3. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1.] (comma abrogato) (1)
[4. Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate.] (comma abrogato) (1)
[5. Le università devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero.] (comma abrogato) (1)
[6. Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, anche all'estero, le università possono utilizzare, nei limiti del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successivamente dall'art. 8 del D.M. Università e ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224.
Norme finali e abrogativa
1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.
3. Sono abrogati gli articoli 75, [salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge;] (parole soppresse) (1) 76, 77, 78, 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUPERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Parole soppresse dall'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dall'art. 8 del D.M. Università e ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224.