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REGOLAMENTO (CEE) N. 3209/89 DEL CONSIGLIO, 23 ottobre 1989

G.U.C.E. 27 ottobre 1989, n. L 312

Modifica al regolamento (CEE) n. 234/79 relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 30 ottobre 1989

Applicabile dal: 30 ottobre 1989

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3911/87 (2), in particolare l'articolo 6,

Vista la proposta della Commissione (3),

Visto il parere del Parlamento europeo (4),

Considerando che la nomenclatura combinata delle merci introdotta dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (6), soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero;

Considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2658/87 rende superfluo l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 234/79 (7);

Considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce che la nomenclatura combinata viene aggiornata ogni anno dalla Commissione; che occorre prevedere che, segnatamente a seguito di tali aggiornamenti, l'adeguamento corrispondente delle designazioni e dei codici figuranti nei regolamenti del Consiglio possa essere effettuato dalla Commissione e adattare pertanto l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 234/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 giugno 1968, n. L 151.

(2)

G.U. 30 dicembre 1987, n. L 370.

(3)

G.U. 4 agosto 1989, n. C 199.

(4)

Parere reso il 13 ottobre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5)

G.U. 7 settembre 1987, n. L 256.

(6)

G.U. 2 ottobre 1989, n. L 282.

(7)

G.U. 9 febbraio 1979, n. L 34.

Art. 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 234/79 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

1. La designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci o sottovoci della nomenclatura combinata nei regolamenti del Consiglio possono essere adeguati secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e dei corrispondenti articoli degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato se tali adeguamenti sono la conseguenza di modifiche della nomenclatura combinata.

2. Ai fini del presente regolamento, il comitato istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE è dichiarato competente per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET