
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
LEGGE 28 agosto 1989, n. 305
G.U.R.I. 2 settembre 1989, n. 205
Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente
1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonchè sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, propone per ciascun triennio al Comitato interministeriale per la programmazione economica il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente.
2. Il programma è approvato dal CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, ed è aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno con identica procedura. Contestualmente alla trasmissione alle competenti commissioni dell'aggiornamento annuale, il Ministro riferisce sullo stato di attuazione del programma.
3. Il programma determina le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente; ripartisce per ambiti regionali e, ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico, finalizzandole a dette priorità, le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo investimenti ed occupazione, e quelle della presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili. Definisce altresì metodi ed indirizzi finalizzati a garantire, ai sensi dell'articolo 4, l'integrazione concertata tra risorse dello Stato e altre risorse pubbliche, con particolare riguardo a quelle delle regioni e degli enti locali, nonchè risorse di enti pubblici economici e private. Il programma definisce inoltre lo schema-tipo di accordo di cui all'articolo 4.
4. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 è autorizzata la spesa di lire 232 miliardi per il 1989, di lire 589 miliardi per il 1990 e di lire 793 miliardi per il 1991 secondo le modalità e articolazioni degli articoli 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. Per il finanziamento del programma per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Spesa statale per l'ambiente
1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:
a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;
b) agli studi di impatto ambientale".
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Spesa regionale per l'ambiente
1. Su proposta del Ministero del tesoro, sentito il Ministro dell'ambiente, il CIPE adotta gli opportuni atti di indirizzo per le regioni finalizzati a garantire che la classificazione e l'esposizione delle spese regionali per l'ambiente siano omogenee a quelle delle spese statali ai sensi dell'articolo 2. Le regioni sono comunque tenute a trasmettere al Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati sulla spesa ambientale.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Attuazione concertata del programma
1. Per l'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa definisce gli interventi da realizzare nel triennio indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione ed eventualmente degli enti locali, nonchè le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.
2. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione del programma. L'accordo definisce altresì le integrazioni ed il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonchè le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.
3. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonchè i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresì, interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Interventi nel Mezzogiorno
1. Al fine di coordinare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno con il programma triennale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto alle priorità del programma. Gli interventi che hanno rilevanza rispetto agli indirizzi del programma predetto sono adottati sentito il Ministro dell'ambiente.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonchè dello stato dell'ambiente.
3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ad elevato rischio.
8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.
11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano".
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico
1. Il programma triennale 1989-1991 definisce direttive per l'elaborazione di interventi per il risanamento atmosferico ed acustico nelle aree urbane identificate dalle intese di cui all'articolo 4. Le intese definiscono, altresì, i criteri per assicurare il censimento delle fonti, la realizzazione delle reti di monitoraggio, nonchè, sentiti i comuni interessati, gli interventi volti al contenimento delle emissioni nei limiti vigenti. A tale scopo è data preferenza a interventi sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico, a misure relative ai mezzi di trasporto pubblico, con priorità per lo sviluppo dei mezzi a trazione elettrica o a metano, di sistemi meccanizzati e teleguidati e di misure di interconnessione delle reti, nonchè agli interventi per la fluidificazione del traffico privato.
2. I progetti degli interventi sono sottoposti a valutazione tecnica da parte della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. Per le finalità del presente articolo, nonchè per l'elaborazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1989, di lire 150 miliardi per il 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Piani di risanamento idrico
1. Il programma triennale definisce le direttive ed i termini di riferimento per il coordinamento dei piani di risanamento delle acque predisposti e adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183.
2. E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il 1989, di lire 200 miliardi per il 1990 e di lire 330 miliardi per il 1991 per interventi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento, nei bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno e coordinamento con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno
1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la predisposizione di progetti di intervento da destinare alla nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compresa la tipologia di rapporto di lavoro, hanno ad oggetto il completamento dei progetti nazionali di cui al predetto articolo 18, comma 1, lettera f), nonchè progetti concernenti la salvaguardia, il recupero e la manutenzione delle coste, lo sviluppo e la gestione di parchi e riserve naturali, anche regionali, il risanamento e l'ampliamento del verde urbano, il completamento e la gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue nelle aree più densamente popolate, la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle cave dismesse.
3. I progetti di cui al presente articolo sono definiti dal Ministero dell'ambiente, ovvero presentati da amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti parco e dai soggetti pubblici gestori di riserve naturali.
4. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno assicurano, attraverso un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il coordinamento dei progetti di cui al presente articolo con i progetti e gli interventi previsti dal programma triennale e dai piani annuali di intervento straordinario nel Mezzogiorno.
5. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti presentati è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma triennale, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'uopo integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
6. Per l'attuazione, ivi compresa l'elaborazione, dei progetti di cui al presente articolo e dell'accordo di programma è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1989, di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Parchi nazionali
1. In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislativo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopra indicati è regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato di intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Per il finanziamento dei programmi di investimento dei predetti parchi nazionali è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1989, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente.
3. Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Ricerca ed innovazione tecnologica in materia ambientale
1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per i piani nazionali di ricerca in materia ambientale, di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo speciale per la ricerca applicata istituito dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, determinata annualmente al netto delle riserve finalizzate ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata, nell'ambito dei progetti finanziabili ai sensi della legge istitutiva del fondo, per attività di ricerca applicata rilevante per la difesa dell'ambiente, da realizzare anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del fondo medesimo ovvero attraverso contratti di programma con le imprese destinatarie dei finanziamenti. Sono prioritariamente finanziati i progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua ed alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzione e di prodotti che, a parità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano. Il comitato previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ai predetti fini integrato da un membro nominato dal Ministro dell'ambiente, in sua rappresentanza. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi affinchè la commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato della ricerca applicata e delle iniziative nel settore medesimo.
3. Le agevolazioni previste dal fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono prioritariamente concesse alle imprese industriali che intendono modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonchè quelle inquinanti nell'aria e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE sono definite, al fine predetto, le procedure per la concessione delle agevolazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma sono concesse esclusivamente ad imprese i cui impianti siano conformi alle norme vigenti.
4. Per il finanziamento dell'elaborazione ed attuazione dei piani di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 10 miliardi per l'anno 1990 e di lire 15 miliardi per l'anno 1991.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Informazione e divulgazione ambientale
1. Il programma triennale 1989-1991 individua i programmi di informazione e divulgazione ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativi agli interventi ed investimenti previsti. A tal fine è autorizzata la spesa, per il triennio 1989-1991, di lire 30 miliardi, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno 1989, di lire 14 miliardi per l'anno 1990 e di lire 13 miliardi per l'anno 1991.
2. Ogni anno, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e con le regioni interessate, promuove, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca presenti sul territorio, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale informativo a carattere didattico da distribuire nelle scuole.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Sistema informativo e di monitoraggio ambientale
1. E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990 e di lire 45 miliardi per l'anno 1991 per la prosecuzione delle attività avviate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la progettazione e l'avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ed individuate sul programma triennale 1989-1991.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Carta geologica
1. Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonchè per i relativi rilevamenti, le attività ad essi strumentali e la restituzione cartografica è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1989, di lire 30 miliardi per l'anno 1990 e di lire 30 miliardi per l'anno 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite coordinando l'attività svolta agli scopi ivi specifici dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici anche economici.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Disposizioni varie
1. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente provvede a definire le norme tecniche e le procedure autorizzative relative al trasporto ed alla commercializzazione dei combustibili derivanti da rifiuti, nel quadro delle norme vigenti in materia di combustibili.
2. Per la realizzazione di interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1990.
3. Ogni riferimento della presente legge alle regioni si intende effettuato, ove siano interessate, anche alle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle norme statutarie.
4. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per la durata dell'incarico, agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, una specifica indennità il cui importo e la cui modalità sono determinati nella sede contrattuale in conformità alle norme della legge-quadro sul pubblico impiego. Alle relative spese, valutate in lire 200 milioni per l'anno 1989 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1989.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli: 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11, 12, 13, 14 e 15, comma 2, della presente legge, determinato in lire 232 miliardi per l'anno 1989, in lire 590 miliardi per l'anno 1990 e in lire 793 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi naturali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 agosto 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI