
LEGGE REGIONALE 25 agosto 1989, n. 16
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 6 settembre 1989, n. 39
Interpretazione autentica del 1° comma dell'articolo 26 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 recante: norme per la prevenzione cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo Unico
Il 1° comma dell'articolo 26 della Legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 va interpretato nel senso che il contributo ivi previsto non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali. Esso contributo è erogato dalle UUSSLL esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicaps, a carico dei quali le UUSSLL medesime abbiano accertato la sussistenza di handicaps gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, addì 25 agosto 1989
Di San Luca