
LEGGE REGIONALE 12 agosto 1989 , n. 17
G.U.R.S. 19 agosto 1989, n. 40
Costituzione delle nuove province regionali.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Sono costituite, ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, risultanti dall'aggregazione in liberi consorzi dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle disciolte province, già gestite dalle omonime amministrazioni straordinarie provinciali, e con i medesimi capoluoghi.
1. La prima elezione dei consigli delle province regionali costituite ai sensi della presente legge avrà luogo nel turno ordinario di elezioni amministrative dell'anno 1990.
2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, la elezione del consiglio della provincia regionale avrà luogo al primo turno elettorale utile.
1. Fino all'emanazione della nuova disciplina per l'elezione dei consigli delle province regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modifiche, avendo riferimento, per la determinazione del numero dei consiglieri spettante a ciascun collegio elettorale, alla composizione dei consigli prevista dall'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.