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LEGGE 4 agosto 1989, n. 282

G.U.R.I. 8 agosto 1989, n. 184

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 230

All'articolo 1:

al comma 1, primo capoverso, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale";

al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni".

All'articolo 2, al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "di straordinaria amministrazione", sono aggiunte le seguenti: ", anche a tutela dei diritti di terzi,".

All'articolo 4:

al comma 5, secondo periodo, le parole: "dei fini istituzionali" sono sostituite dalle seguenti: "di fini istituzionali o sociali";

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "Se si è proceduto per il reato di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunità od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta".

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7:

il comma 4 è soppresso;

al comma 6, sono soppresse le parole da: "nonchè l'art. 24" fino alla fine.

All'articolo 8, al comma 1, le parole: "790 milioni" e: "400 milioni" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1.700 milioni" e: "850 milioni".