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LEGGE REGIONALE 1° agosto 1989, n. 13

G.U.R.S. 5 agosto 1989, n. 38

Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 17.000 milioni, quale contributo per gli anni 1988 e 1989.

Art. 2

1. Al fine di assicurare le condizioni per un regolare ed ordinato andamento delle gestioni esattoriali, è concesso alla società di gestioni esattoriali in Sicilia (SO.G.E.SI.), a carico dell'esercizio finanziario 1989, un contributo straordinario di lire 25.000 milioni.

Art. 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli esattoriali delle partite di importo inferiore a quello previsto dall'articolo 2, lettera b, del decreto legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121, di competenza della Regione, degli enti regionali e dei consorzi di bonifica che fruiscono di contributi regionali in relazione a passività finanziarie o a deficit di bilancio.

2. Per le partite di cui al comma 1 già iscritte nei ruoli esattoriali posti in riscossione nell'anno 1989, l'esattore è esonerato dall'obbligo della riscossione in via coattiva ai fini del rimborso di cui agli articoli 84 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 concernente: "Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette".

Art. 5

1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla positiva realizzazione della previsione normativa contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 4.

Art. 6

1. Le dilazioni previste dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, possono essere concesse nella ipotesi in cui l'incidenza dell'ammontare complessivo dei ruoli, affidati in riscossione a ciascuna delle esattorie interessate nell'anno precedente, ecceda la misura del 10 per cento.

Art. 7

1. All'onere di lire 42.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio 1989.

2. L'onere trova, altresì, riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - fondi destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° agosto 1989.

NICOLOSI