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DIRETTIVA (CEE) 89/427 DEL CONSIGLIO, 21 giugno 1989

G.U.C.E. 14 luglio 1989, n. L 201

Modifica alla direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione.

Note sul recepimento

Adottata il: 21 giugno 1989

Entrata in vigore il: 11 luglio 1989

Termine per il recepimento: 11 gennaio 1991

Recepita il: (vedi nota)

Provvedimenti nazionali di recepimento

Alla data di entrata in vigore della presente direttiva erano già in vigore:

- D.P.C.M. 28 marzo 1983

- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203

Nota

L'art. 15 ha stabilito che gli Stati membri recepiscano la presente direttiva:

a) entro il 16 maggio 1990, per permettere il commercio dei prodotti conformi;

b) entro il 16 maggio 1991, per vietare il commercio dei prodotti non conformi.

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente predisposti nel 1973 (4), nel 1977 (5), nel 1983 (6) e 1987 (7) pongono l'accento sull'armonizzazione delle iniziative volte a tutelare l'ambiente, nonché sulla necessità di ridurre le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici a livelli ritenuti accettabili ai fini della protezione degli ecosistemi sensibili;

Considerando che la direttiva 80/779/CEE (8), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, prevede la possibilità di scelta tra due metodi di campionamento e di analisi e due insiemi di valori limite ad essi associati;

Considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 di detta direttiva prevede l'obbligo di presentare tra il luglio 1987 e il luglio 1988 precise proposte in merito all'applicazione parallela dei due diversi metodi di misurazione e dei relativi valori limite;

Considerando che tali proposte devono tener conto dei risultati delle misurazioni parallele di cui all'articolo 10, paragrafo 3 di detta direttiva nonché della necessità di evitare disposizioni discriminatorie;

Considerando che i risultati delle misurazioni parallele dimostrano che i valori limite specificati nell'allegato I e nell'allegato IV della direttiva summenzionata non sono di uguale rigore;

Considerando che alcuni Stati membri applicano quelli definiti all'allegato IV;

Considerando che ciò induce ad usare metodi di campionamento diversi e tra loro difficilmente confrontabili;

Considerando che è essenziale armonizzare i metodi di misurazione e che è quindi opportuno definire e mettere a punto metodi di riferimento o specificazioni tecniche per l'analisi e il campionamento dell'anidride solforosa e delle particelle in sospensione nell'aria;

Considerando che, per quanto riguarda le zone oggetto di deroga, gli Stati membri hanno adottato disposizioni a che il rispetto dei valori limite sia assicurato entro il più breve tempo possibile e comunque anteriormente al 1° aprile 1993;

Considerando che dette disposizioni si basano sull'uno o l'altro dei due metodi di misurazione e sui valori ad essi associati previsti dalla direttiva 80/779/CEE;

Considerando che il duplice approccio per la misurazione delle particelle in sospensione nell'aria è fonte di discriminazione tra gli Stati membri;

Considerando che la necessità di elaborare proposte che consentano di evitare tale duplicità, senza tuttavia pregiudicare la realizzazione progressiva delle disposizioni adottate dagli Stati membri per il rispetto dei valori limite, impone una revisione da attuarsi in due fasi successive;

Considerando che, nell'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 3 di detta direttiva per gli Stati membri che applicano l'allegato IV della stessa, si deve tener conto delle presenti modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 30 settembre 1988, n. C 254.

(2)

G.U. 17 aprile 1989, n. C 96.

(3)

G.U. 6 marzo 1989, n. C 56.

(4)

G.U. 20 dicembre 1973, n. C 112.

(5)

G.U. 13 giugno 1977, n. C 139.

(6)

G.U. 17 febbraio 1983, n. C 46.

(7)

G.U. 7 dicembre 1987, n. C 328.

(8)

G.U. 30 agosto 1980, n. L 229.

Art. 1

La direttiva 80/779/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

"1. Per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri utilizzano i metodi di riferimento, di campionamento e di analisi riportati nell'allegato III, per l'anidride solforosa e per le particelle in sospensione misurate con il metodo dei fumi neri, o nell'allegato IV per le particelle in sospensione misurate con il metodo gravimetrico, oppure ogni altro metodo di campionamento e di analisi, con la dimostrazione alla Commissione ad intervalli regolari:

- che esso garantisce una correlazione soddisfacente dei risultati con quelli ottenuti mediante il metodo di riferimento;

- oppure che misurazioni effettuate parallelamente con il metodo di riferimento in una serie di stazioni rappresentative, scelte conformemente alle condizioni previste all'articolo 6, fanno apparire un rapporto ragionevolmente stabile tra i risultati ottenuti utilizzando questo metodo e quelli ottenuti mediante il metodo di riferimento.

3. In deroga all'articolo 3 la Stato membro che decida di valersi delle disposizioni del paragrafo 2 deve:

- informare la Commissione anteriormente al 1° gennaio 1991 dell'esistenza di zone in cui, a suo giudizio, le concentrazioni di anidride solforosa e di particelle in sospensione nell'aria rischiano di superare, successivamente al 1° gennaio 1991, i valori limite di cui all'allegato IV;

- comunicare alla Commissione, a decorrere dal 1° aprile 1991, i piani per migliorare progressivamente la qualità dell'aria in tali zone. Questi piani, elaborati sulla base di informazioni pertinenti sulla natura, l'origine e l'evoluzione dell'inquinamento, descrivono in particolare le misure prese o da prendere e le procedure attuate o da attuare da parte dello Stato membro di cui trattasi. Tali misure e procedure devono avere l'effetto di riportare, in tali zone, le concentrazioni di anidride solforosa e di particelle in sospensione nell'aria quanto prima, e comunque entro e non oltre il 1° aprile 1993, a livelli pari o inferiori ai valori limite indicati nell'allegato IV.

4. Al fine di ovviare inconvenienti del duplice approccio attualmente previsto dagli allegati I e IV che non sono perfettamente equivalenti, la Commissione presenterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1992, una proposta recante una revisione generale della presente direttiva. La proposta terrà conto dell'esperienza acquisita nel corso degli studi di cui al paragrafo 5, nonché dei risultati delle misurazioni che saranno effettuate mediante specificazioni tecniche o metodi di riferimento utilizzati per la determinazione delle particelle in sospensione e dell'anidride solforosa.

Le specificazioni tecniche o i metodi di riferimento dovranno essere stabiliti dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 1990.

Tal proposta riguarderà altri aspetti che richiedono una revisione in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza acquisita durante l'applicazione della presente direttiva. Essa prenderà in considerazione in particolare gli aspetti legati alla progettazione delle reti di misurazione dell'inquinamento dell'aria e all'installazione degli apparecchi di misurazione, da un lato, e alla qualità e alla comparabilità delle misurazioni dall'altro."

2) Il testo dell'allegato IV è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Art. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(1)

La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri l'11 luglio 1989.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ARANZADI

ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 80/779/CEE:

1) La tabella A è sostituita dalla tabella seguente:

"TABELLA A

Valori limite per l'anidride solforosa espressi in µg/m3 e valori associati per le particelle in sospensione (misurati con il metodo gravimetrico) espressi in µg/m3

    Periodo              Valore limite per          Valore associato per le
  considerato           l'anidride solforosa       particelle in sospensione
_____________________________________________________________________________
                                 80                         > 150
                        (mediana dei valori           (mediana dei valori
                      medi quotidiani rilevati      medi quotidiani rilevati
                           durante l'anno)              durante l'anno)
     Anno            ________________________________________________________
                                120                          150
                        (mediana dei valori           (mediana dei valori
                      medi quotidiani rilevati      medi quotidiani rilevati
                           durante l'anno)              durante l'anno)
_____________________________________________________________________________
                                130                         > 200
                        (mediana dei valori           (mediana dei valori
                      medi quotidiani rilevati      medi quotidiani rilevati
    Inverno              durante l'inverno)            durante l'inverno)
 (1° ottobre -       ________________________________________________________
   31 marzo)                    180                          200
                        (mediana dei valori           (mediana dei valori
                      medi quotidiani rilevati      medi quotidiani rilevati
                         durante l'inverno)            durante l'inverno)
_____________________________________________________________________________
                                250 (1)                     > 350
                        (percentile 98 di tutti      (percentile 98 di tutti
     Anno               i valori medi quotidiani     i valori medi quotidiani
 (composto di           rilevati durante l'anno)     rilevati durante l'anno)
unità di periodi     ________________________________________________________
 di misura di                   350 (1)                      350
    24 ore)             (percentile 98 di tutti      (percentile 98 di tutti
                        i valori medi quotidiani     i valori medi quotidiani
                        rilevati durante l'anno)     rilevati durante l'anno)
_____________________________________________________________________________
(1) Gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad evitare il
    superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi. Gli Stati
    membri devono inoltre cercare di prevenire e ridurre detti superamenti di
    questo valore."
_____________________________________________________________________________

2) Il testo del punto i), primo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- Metodo di campionamento:

il metodo di riferimento dell'allegato III A."