
REGOLAMENTO (CEE) N. 1834/89 DEL CONSIGLIO, 19 giugno 1989
G.U.C.E. 27 giugno 1989, n. L 180
Modifica al regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che la cerealicoltura comunitaria accusa una carenza di granturco duro vitreo di qualità pregiata, poiché attualmente i meccanismi della relativa organizzazione comune di mercato ne rendono il prezzo poco conveniente; che la fabbricazione di prodotti soffiati o tostati offre a tali varietà di granturco importanti sbocchi industriali; che, vista l'esistenza di questi sbocchi, è d'uopo incoraggiare lo sviluppo di tale coltura per mezzo di un regime transitorio di aiuti alla produzione;
Considerando che detto regime deve tuttavia impedire sia uno sviluppo della produzione sproporzionato rispetto al fabbisogno effettivo sia costi eccessivi per il bilancio comunitario; che è quindi opportuno limitarlo unicamente a regioni specifiche idonee alla produzione delle varietà in causa, nonché agli impieghi per i quali dette varietà siano particolarmente ricercate e siano state espressamente previste da contratti di coltivazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 8 aprile 1989, n. C 87.
G.U. 26 giugno 1989, n. C 158.
G.U. 24 aprile 1989, n. C 102.
Nel regolamento (CEE) n. 2727/75 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), è inserito il seguente articolo:
"Articolo 10 bis
1. E' concesso un aiuto alla produzione di determinate varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata, coltivate nelle regioni più idonee della Comunità.
2. La concessione dell'aiuto è subordinata:
- alla conclusione di un contratto di coltivazione comportante, fra l'altro, l'impegno dell'acquirente a trasformare il granturco in prodotti di cui al codice NC 1904 10 10,
- al deposito di una cauzione per garantire il rispetto dell'impegno di cui al primo trattino.
3. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie coltivata.
L'aiuto è concesso per un periodo di tre anni e viene versato, per la prima volta, per il granturco duro vitreo di qualità pregiata seminato durante la campagna 1989/1990.
4. L'importo dell'aiuto per ettaro viene determinato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.
5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare i criteri qualitativi da prendere in considerazione per stabilire le varietà che possono beneficiare dell'aiuto.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, e segnatamente gli elementi complementari che devono figurare nei contratti di coltivazione, vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA