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LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, n. 12

G.U.R.S. 7 giugno 1989, n. 28

Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 9/2020 e con annotazioni alla data 15 maggio 2013)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 3 della L.R. 28/95 e abrogato dall'art. 21, comma 3, della L.R. 9/2020)

Art. 2

(abrogato dall'art. 21, comma 3, della L.R. 9/2020)

Art. 3

(abrogato dall'art. 21, comma 3, della L.R. 9/2020)

Art. 4

(abrogato dall'art. 21, comma 3, della L.R. 9/2020)

Art. 5

(abrogato dall'art. 21, comma 3, della L.R. 9/2020)

Art. 6

(1)

(integrato dall'art. 17 della L.R. 17/96, dall'art. 15 della L.R. 33/96, integrato e modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 8/2017 e integrato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 8/2018)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettere b e d della legge 8 novembre 1986, n. 752, e per la prevenzione, la cura ed il controllo delle malattie diffusive del bestiame, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia che si impegnino a realizzare programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana.

2. Le associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongono il programma di attività per l'esercizio finanziario successivo che, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. La vigilanza sull'attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste anche per quanto concerne l'accertamento dei risultati conseguiti.

4. Il contributo di cui al comma 1, ivi compresi gli aiuti concessi per le medesime finalità da altri organismi pubblici regionali, nazionali e comunitari, non può superare l'ammontare del novantacinque per cento della spesa ammessa.

4 bis. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di ciascun anno, nelle more dell'approvazione e finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, è autorizzato ad erogare entro il mese di marzo una anticipazione pari al 30 per cento dell'importo finanziato l'anno precedente. (2)

5. Alla spesa di cui al presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 16318 e 16319 del bilancio della Regione.

6. Per l'esercizio finanziario 1989 non si applica il disposto dei commi 2 e 4.

7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può affidare all'Istituto sperimentale zootecnico le azioni di selezione del bestiame per i libri genealogici, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica agronomico-veterinaria per la lotta all'ipofecondità del bestiame di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. Per lo svolgimento dell'attività predetta l'Istituto sperimentale zootecnico potrà stipulare apposite convenzioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con gli enti di cui al comma 1, accedendo comunque alla fruizione dell'organizzazione territoriale delle attrezzature e del personale dei medesimi enti.

8 bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/ veterinaria di cui al comma 7 ed in particolare:

1) per il servizio dei controlli funzionali, nella misura del personale tecnico (controllori zootecnici) all'uopo formati ed abilitati allo svolgimento del servizio, in possesso del codice identificativo nazionale univoco ed attestato dall'Associazione italiana allevatori, con poliennale esperienza nel servizio, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie, parametrati sulla base di quanto previsto dalle linee guida del Programma dei controlli funzionali dettata dal Mipaaf (Manuale forfait) sempre con comprovata poliennale esperienza nel servizio;

2) per i servizi di assistenza tecnica agronomico-veterinaria, nella misura dei tecnici agronomi e veterinari dotati di poliennale esperienza nei servizi, regolarmente qualificati e formati, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie per l'attuazione compiuta dei servizi.

9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative.

(1)

Si rimanda all'art. 54, comma 1, della L.R. 9/2013, recante interventi per il miglioramento della zootecnia.

(2)

Vedi l'art. 9 della L.R. 17/96: "Estensione benefici".

Art. 7

1. La spesa autorizzata per le finalità della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09: Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza.

2. All'onere di lire 7.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1989, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 1989.

NICOLOSI