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DIRETTIVA (CEE) 89/360 DEL CONSIGLIO, 30 maggio 1989

G.U.C.E. 6 giugno 1989, n. L 153

Modifica alla direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (2), modificata da ultimo dalla direttiva 88/406/CEE (3), definisce come regione una parte del territorio di uno Stato membro;

Considerando che è opportuno concedere ai Paesi Bassi, in conseguenza di una modifica apportata alle unità amministrative, la facoltà di applicare la nuova definizione di unità nell'ambito del commercio intracomunitario;

Considerando che, tenuto conto della minor diffusione della malattia e dei mutamenti intervenuti nei sistemi di produzione, è opportuno abolire l'obbligo di sottoporre all'esame del sangue taluni tipi di suini immessi nel commercio intracomunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 17 aprile 1989, n. C 96.

(2)

G.U. 29 luglio 1964, n. 121.

(3)

G.U. 22 luglio 1988, n. L 194.

Art. 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, lettera o), settimo trattino, il termine "provincie" è sostituito dal termine "RVV-Kring".

2) All'articolo 3, paragrafo 4, i termini "Quando si tratta di suini di peso superiore a 25 chilogrammi" sono sostituiti dai termini "Quando si tratta di suini riproduttori di età superiore a 4 mesi,".

3) All'allegato F, modello III, la nota 6 è sostituita dal testo seguente:

"6. La sieroagglutinazione e la reazione di fissazione del complemento sono effettuate soltanto sui suini riproduttori di età superiore a 4 mesi."

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA