
REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/89 DEL CONSIGLIO, 29 maggio 1989
G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165
Istituzione di misure provvisorie per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 18 giugno 1989
Applicabile dal: 1° gennaio 1989
Nota
In quanto recante adeguamento del Reg. (CEE) n. 355/77 il presente regolamento cessa di avere effetto dal 1° gennaio 1991, così come indicato dal Reg. (CEE) n. 4256/88. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento è stato a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42, 43 e 235,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che gli sforzi comunitari concernenti la diminuzione delle produzioni eccedentarie mediante la creazione e lo sviluppo delle attività alternative forestali per gli agricoltori possono sortire l'effetto desiderato soltanto se corredate di misure intese alla promozione di talune attività legate alla prima trasformazione ed alla commercializzazione di prodotti della silvicoltura;
Considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, ottavo trattino del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione di orientamento (4), prevede che la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, alle azioni intese ad accelerare l'adeguamento delle strutture agricole nella prospettiva della riforma della politica agricola può riguardare misure intese al miglioramento della commercializzazione e della trasformazione di prodotti agricoli e forestali;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 355/77 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (6), riguarda attualmente soltanto il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca;
Considerando che l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 impone l'adeguamento del regolamento (CEE) n. 355/77 da parte del Consiglio al fine di attuare l'azione comune prevista da quest'ultimo regolamento; che tale adeguamento deve avvenire entro il 31 dicembre 1989; che, in attesa di questo adeguamento, è necessario adottare misure provvisorie per garantire un effetto utile all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4256/88,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 7 dicembre 1988, n. C 312.
Parere reso il 26 maggio 1989.
G.U. 5 giugno 1989, n. C 139.
G.U. 31 dicembre 1988, n. L 374.
G.U. 23 febbraio 1977, n. L 51.
G.U. 26 giugno 1987, n. L 167.
1. Affinché uno sviluppo del settore forestale possa contribuire a migliorare le strutture agrarie, l'azione istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77 può essere applicata alle condizioni previste in detto regolamento e sino all'applicazione della decisione del Consiglio prevista all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88, nel settore dello sviluppo o della razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per "sviluppo e razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione del legname" si debbono intendere gli investimenti relativi alle operazioni di abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché all'insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica.
Il finanziamento dei progetti sarà orientato preferibilmente verso gli investimenti concernenti le piccole e medie imprese la cui ristrutturazione e razionalizzazione possono contribuire al miglioramento e allo sviluppo economico dell'ambiente agricolo e rurale.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA