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DECISIONE (CEE) 89/367 DEL CONSIGLIO, 29 maggio 1989

G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165

Istituzione di un comitato permanente forestale.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 giugno 1989

Applicabile dal: 7 giugno 1989

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 130 S e 235,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che gli sforzi comunitari concernenti la diminuzione delle produzioni agricole eccedentarie devono essere corredati di misure efficaci intese al miglioramento delle strutture agrarie;

Considerando che in proposito il settore forestale deve dare un contributo importante sia alla creazione di alternative di reddito per l'agricoltura sia allo sviluppo di ecosistemi forestali favorevoli all'agricoltura;

Considerando che le risorse forestali comunitarie sono minacciate da vari flagelli e che questa situazione rischia di compromettere il loro impulso al livello economico, ambientale e sociale;

Considerando inoltre che le varie politiche comunitarie hanno ripercussioni sul settore forestale e sul suo ruolo nel quadro della politica delle strutture agrarie e di sviluppo rurale;

Considerando che una cooperazione stretta e costante tra gli Stati membri e la Commissione, riguardante in particolare un'informazione reciproca permanente degli Stati membri sulle situazioni e gli sviluppi forestali, nonché sulle varie politiche comunitarie aventi ripercussioni sul settore forestale, costituisce uno strumento appropriato per sostenere l'efficacia delle azioni forestali intraprese nel contesto della politica delle strutture agrarie e di sviluppo rurale;

Considerando che questa cooperazione può essere realizzata nel modo più efficace dall'istituzione di un comitato avente carattere permanente composto di rappresentanti di ciascuno degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

G.U. 7 dicembre 1988, n. C 312.

(2)

Parere reso il 26 maggio 1989.

(3)

G.U. 5 giugno 1989, n. C 139.

Art. 1

Al fine di rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia forestale e di sostenere così le azioni forestali intraprese con la politica comunitaria delle strutture agrarie e di sviluppo rurale, è istituito un comitato permanente forestale, in appresso denominato "comitato".

Art. 2

1. Tenendo conto delle politiche forestali degli Stati membri e delle misure e dei programmi ad esse inerenti, della funzione del settore forestale nell'ambito della politica delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale, nonché dei legami che esistono tra il settore forestale e le varie politiche comunitarie, l'informazione reciproca degli Stati membri e della Commissione sulle situazioni e sugli sviluppi nel settore forestale e sulle politiche che vi si riferiscono è compito che spetta al comitato.

2. La Commissione può, sia di propria iniziativa, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, consultare il comitato su qualsiasi problema e su tutti gli aspetti relativi al settore forestale e che derivano dalle varie politiche comunitarie, sia di propria iniziativa, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può affidare al comitato altre funzioni collegate con determinate azioni comunitarie aventi ripercussioni sul settore forestale.

Art. 3

Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione.

La Commissione provvede al segretariato del comitato.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA