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REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/89 DEL CONSIGLIO, 11 maggio 1989

G.U.C.E. 13 maggio 1989, n. L 131

Modifica al regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e al regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 16 maggio 1986

Applicabile dal: 1° gennaio 1986

Nota

Il presente regolamento è da intendersi implicitamente abrogato a decorrere dal 1° febbraio 1997 dal Reg. (CCE) n. 118/97.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che i regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5), aggiornati dal regolamento (CEE) n. 2001/83 (6), e modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/86 (7), formano oggetto di adeguamenti tecnici che figurano nell'allegato I, capitolo VIII, punti 1 e 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

Considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre procedere ad altri adattamenti dei regolamenti suddetti, in particolare per tener conto degli orientamenti definiti all'allegato II dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 26 marzo 1986, n. C 71.

(2)

G.U. 16 giugno 1986, n. C 148.

(3)

G.U. 20 ottobre 1986, n. C 263.

(4)

G.U. 5 luglio 1971, n. L 149.

(5)

G.U. 27 marzo 1972, n. L 74.

(6)

G.U. 22 agosto 1983, n. L 230.

(7)

G.U. 16 dicembre 1986, n. L 355.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 95 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 95

Disposizioni transitorie per i lavoratori autonomi

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1° luglio 1982 o antecedente alla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato.

2. Per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del presente regolamento, è preso in considerazione ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio di tale Stato membro.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato.

4. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° luglio 1982 o a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, purché i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1° luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato possono essere riveduti a richiesta dei medesimi, tenendo conto del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data, senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza di due anni dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.";

2) all'allegato III, parti A e B, punto 22, GERMANIA - SPAGNA, la parola "nulla" è sostituita dal testo seguente:

"L'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 45, paragrafo 2 della convenzione di sicurezza sociale del 4 dicembre 1973.";

3) all'allegato VII, il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

"7. Per quanto riguarda il regime di assicurazione pensionistica per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.".

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 118 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 118

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e

di rendite per i lavoratori subordinati

1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

a) per il periodo anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento n. 3 o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;

b) per il periodo che decorre dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione del territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione ad un'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, comporta la revisione d'ufficio, conformemente al regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri diversi; senza che tale revisione comporti un'eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.";

2) il testo dell'articolo 119 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 119

Disposizioni transitorie in materia di pensioni

e di rendite per i lavoratori autonomi

1. Se la data di realizzazione dell'evento è anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

a) per il periodo anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa, in vigore prima di tale data;

b) per il periodo che decorre dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione all'istituzione di uno Stato membro di una domanda di presentazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, comporta la revisione d'ufficio delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data da parte dell'istituzione o delle istituzioni di uno o più Stati membri, conformemente al regolamento, senza che tale revisione comporti un'eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.".

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ARANZADI