
DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 1989
G.U.R.S. 3 giugno 1989, n. 27
Individuazione delle zone interne ai sensi della legge 9 agosto 1988, n. 26.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 9 agosto 1988, n. 26, concernente "Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne";
Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 della citata legge che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di un progetto di sviluppo per le zone interne dell'Isola e l'individuazione di dette zone con decreto del Presidente della Regione da emanarsi di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente, sentita la Giunta regionale;
Viste le lettere a), b) e c) del citalo art. 2, che contengono i criteri per l'individuazione delle zone interne;
Considerato, in particolare, che le lettere a) e b) identificano fra i territori da ricomprendere nelle zone interne, rispettivamente, le zone agricole svantaggiate, definite ai sensi della direttiva CEE n. 75/268 e successive modifiche e della legge regionale n. 13/1986, art. 47, e i territori interessati dal programma di lotta contro la povertà, adottato dalla Commissione CEE in base alla decisione del Consiglio n. 85/8 CEE del 19 dicembre 1984, con esclusione delle aree appartenenti ai comuni di Palermo, Catania e Messina;
Atteso che i comuni di Palermo, Catania e Messina sono esclusi dalla delimitazione delle zone interne in forza della predetta lett. b) dell'art. 2, mentre i comuni di Palermo e Messina vi rientrano ai sensi della lett. a) dello stesso articolo in quanto ricompresi, sia pure parzialmente, fra le zone agricole svantaggiate;
Considerato che le porzioni di territorio delle due suddette città sono di ridotte dimensioni;
Considerato, altresì, che, in forza della succitata lett. c) dell'art. 2, sono da ricomprendersi fra le zone interne comuni interclusi o contigui - purchè depressi ed entro il 15% della superficie identificata ai sensi delle precedenti lettere a) e b) - da individuarsi successivamente contestualmente all'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto di sviluppo;
Vista la deliberazione n. 9 del 14 febbraio 1989, con la quale la Giunta regionale esprime parere favorevole per una delimitazione delle zone interne che comprenda i territori di cui alle lett. a) e b) del più volte citato art. 2 della legge regionale n. 26/1988 con l'inclusione delle aree appartenenti ai comuni di Palermo e Messina;
Decreta:
In attuazione dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, le zone interne della Sicilia sono individuate dai territori dei comuni ricadenti in tutto o in parte nelle zone agricole svantaggiate identificate ai sensi della lett. a) del citato art. 2 e dai territori dei comuni interessati dal programma comunitario di lotta contro la povertà di cui alla lett. b) dello stesso articolo, con l'inclusione delle aree appartenenti ai comuni di Palermo e Messina.
L'allegato "A", contenente l'elenco dei comuni, è parte integrante del presente decreto.