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REGOLAMENTO (CEE) N. 1010/89 DEL CONSIGLIO, 17 aprile 1989

G.U.C.E. 20 aprile 1989, n. L 109

Modifica al regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando che l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/89 (3), definisce le opzioni secondo cui possono essere smerciati i prodotti ritirati dal mercato nel quadro degli articoli 15 ter e 18 o acquistati conformemente agli articolo 19 e 19 bis dello stesso regolamento;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 223/88 (4), che modifica regolamento (CEE) n. 1035/72, ha aggiunto le nettarine e le pesche noci nell'elenco dei prodotti cui si applica il regime dei prezzi e degli interventi;

Considerando l'opportunità che, analogamente alle pesche, le nettarine e le pesche noci ritirate dal mercato o acquistate conformemente al regolamento (CEE) n. 1035/72 possano essere smerciate per la trasformazione in alcole; che a tal uopo è necessario modificare l'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera b) del suddetto regolamento;

Considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la fissazione di norme comuni di qualità per alcuni prodotti commercializzati nella Comunità o spediti nei paesi terzi; che i kiwi sono già oggetto di scambi considerevoli nell'ambito comunitario e con i paesi terzi; che è quindi auspicabile poter adottare norme comuni di qualità per questi prodotti; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere per effetto di eliminarle dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente, di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale e da contribuire così a migliorare la redditività della produzione; che è quindi opportuno aggiungere i kiwi all'elenco dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1035/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere reso il 14 aprile 1989.

(2)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118.

(3)

G.U. 30 marzo 1989, n. L 85.

(4)

G.U. 28 gennaio 1988, n. L 23.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

1) all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera b) dopo la parola "pesche" sono aggiunte le parole "nonché le nettarine e le pesche noci";

2) all'allegato I la parola "Kiwi" è aggiunta nella rubrica "Frutti".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA