
DECRETO LEGGE 2 marzo 1989, n. 69
G.U.R.I. 2 marzo 1989, n. 51
Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 e annotato al 30 dicembre 2024)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi, per la determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, per la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DI VERSAMENTO DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:
a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;
b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;
c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;
d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;
e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;
f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;
g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.
1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989.
(integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, il comma 6-bis è stato successivamente abrogato dall'art. 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)
1. La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione è ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.
2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, è elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare è ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila.
3. L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) e r) dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti.
6. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988.
[6-bis. Dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono, ad ogni effetto, equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 47 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917]. (comma abrogato)
(aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154 integrato dall'art. 15, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. Le disposizioni di cui al comma 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonchè a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorchè non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.
2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dell'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38.
4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità.
4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice relativo con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non è superiore a lire 50 mila o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 1989.
3. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 2 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
4. E' soppresso il comma 1 dell'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154 successivamente il comma 3-bis è stato abrogato dall'art. 78, comma 36, della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
[1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire duecentomila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5.](comma abrogato) (1)
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonchè a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata. (2)
[3-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1991 l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione stessa può essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta successivo. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità e le procedure di attuazione]. (comma abrogato)
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Comma abrogato dall'art. 19, comma 6, lett. b), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Titolo II
DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO E DELL'IVA E NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI. SANATORIA DI IRREGOLARITA' FORMALE E DI MINORI INFRAZIONI
(modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente: "Art. 31. (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta è determinata riducendo l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attività. Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l'imposta sul valore aggiunto è calcolata separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale più elevata.
4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire è superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite è superato e l'imposta dovuta per l'anno è calcolata nei modi ordinari; tuttavia l'imposta dovuta per l'anno non può comunque essere inferiore all'importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell'anno, all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attività esercitata.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle società, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresì per le attività di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74-ter del presente decreto.
6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera c), e secondo dell'art. 8 e al comma secondo degli articoli 8-bis e 9 e all'art. 68, lettera a); le imprese manifatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione vale per tutte le attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio";
b) nel primo comma dell'art. 32 e nell'art. 33 le parole: "quattrocentottanta milioni" sono sostituite con le parole: "trecentosessanta milioni".
(modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Il comma 7 dell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditività dell'82 per cento. Se nel corso del periodo di imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei commi da 1 a 6, non può essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente può non avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta precedente e, per l'anno di inizio dell'attività, nella dichiarazione di inizio dell'attività relativa alla predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.
[2. Il contribuente che esercita l'opzione prevista nel comma 7 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte con raccomandata entro il 31 marzo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze] (comma abrogato).
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Nei commi primo e settimo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "settecentottanta milioni" sono sostituite con le parole: "trecentosessanta milioni".
2. Nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66";
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1";
d) il comma 4 è abrogato;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75";
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire'';
f-bis) il comma 9 è abrogato;
2-bis. Agli effetti dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in conto terzi devono intendersi anche i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"Art. 80 (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ......................................... 67 per cento; b) imprese aventi per oggetto altre attività 50 per cento;
2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.
3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.
4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto [nonchè le rettifiche ai componenti ivi indicati ai fini della determinazione del reddito] (parole soppresse);
b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le [altre] (parola soppressa) annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonchè il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonchè dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono annotare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei registri di cui al comma 1, i componenti positivi e negativi di reddito non risultanti dai registri medesimi.
3-bis. Il comma ottavo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori''.
(sostituito dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, integrato dall'art. 6-ter del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. Ai fini delle imposte sul reddito:
a) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di contabilità ordinaria;
b) i soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono optare per il regime di contabilità semplificata con l'osservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 del presente decreto, e con determinazione del reddito a norma dell'articolo 79 del medesimo testo unico.
b-bis) i soggetti indicati nell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilità ordinaria di cui al comma quarto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata ed in ogni caso per almeno un triennio.
3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito.
4. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 2.
[5. In tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta vanno valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta precedente.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 6, comma 2 ,lett. a), del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.
(aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Nell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'imposta, oltre ai beni indicati alle lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione''.
2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1988, utilizzi i beni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può avvalersi di detta disposizione anche per quote dei beni o per diritti parziali sugli stessi, attribuendo ai beni medesimi un costo commisurato al valore normale. In tal caso l'atto con cui si riconoscono o si trasferiscono quote o diritti a favore del coniuge o dei propri parenti entro il terzo grado non costituisce cessione di beni agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa e l'imposta sull'incremento di valore degli immobili è ridotta alla metà. L'atto, con effetto dall'anno 1989, deve essere formato entro il 31 dicembre dello stesso anno.
(aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati''.
2. All'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati''.
(aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative''.
(aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Le strutture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre legge tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso''.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 6, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e abrogato dall'art. 1, comma 179, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995)
[1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attività.
2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 è assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonchè ad enti ed istituti, ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attività esercitata.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione.
5-bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovrà individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticità sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attività di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili].
(sostituito dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, modificato dall'art. 62-quater del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'art. 5, comma 1, del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, i commi 1 e 4 sono stati sostituiti, il comma 3 è stato abrogato, il comma 4 è stato modificato successivamente dall'art. 5, comma 1, del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, l'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 179, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995)
[1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.(1)
2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, nè sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art. 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
[3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalità previste dall'art. 41-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e dall'art. 54, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, e dall'art. 60 del citato decreto n. 633 del 1972 e successive modificazioni, il contribuente può prestare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria]. (comma abrogato)
4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1994, sono stabiliti i criteri ed i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonchè i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria.
5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale].
Vedi art. 5 e art. 6, comma 2, del D.L.vo 19/06/97, n. 218.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154 i commi annotati sono stati successivamente abrogati dall'art. 6 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489)
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 12 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente.
2. Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfettario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-88 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorchè tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f) del comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorchè sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-88. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-88. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorchè non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988.
3. Per gli esercenti arti o professioni che si sono avvalsi del regime forfettario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai quali non è applicabile la disposizione di cui all'art. 50, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito di tale anno ancorchè siano stati percepiti nel corso del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.
4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione del regime previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche per effetto di opzione, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1988; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1989 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988.
5. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche per la determinazione del reddito relativo ad anni successivi a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; quelle previste dal comma 4 si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno successivo a quello in cui è stato applicato il regime previsto articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica del decreto n. 633 del 1972. Le indicazioni temporali devono tuttavia intendersi riferite agli anni in cui i contribuenti si sono avvalsi dei predetti regimi ovvero all'anno precedente. Per i soggetti che passano dal regime di contabilità ordinaria o dal regime di contabilità semplificata a quello forfettario l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze che sono stati o avrebbero dovuto essere imputati ai periodi di imposta nei quali è stato applicato il regime di contabilità ordinaria o di quello di contabilità semplificata non concorre a formare il reddito dell'anno determinato ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; concorre invece a formare il predetto reddito l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze se costituiti da operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nei predetti periodi di imposta, la cui competenza, in base ai criteri ordinari, si verifica nell'anno per il quale si applica il regime forfettario di cui al citato art. 80.
6. La disposizione di cui all'art. 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è abrogata.
[7. Ai fini della tenuta del repertorio annuale della clientela di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si deve intendere che:
a) i clienti devono essere annualmente annotati in ordine alfabetico con riferimento alla prima lettera del nome o ragione sociale ancorchè nei loro confronti la prestazione sia stata eseguita gratuitamente. Sono considerati clienti i soggetti tenuti al pagamento della prestazione o che sarebbero tenuti se la stessa non fosse gratuita;
b) nel caso di una sola prestazione deve essere indicato l'oggetto specifico della stessa; se trattasi di più prestazioni deve essere indicata all'inizio l'esistenza di un rapporto continuativo e del relativo contenuto generale;
c) l'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data di esecuzione della prestazione. Per i rapporti continuativi già in essere nell'anno precedente, deve essere rinnovata l'annotazione con riferimento alla esecuzione della prima prestazione. Il termine è differito al novantesimo giorno per l'anno nel corso del quale è sorto l'obbligo della tenuta del registro;
d) gli esercenti professioni esonerati dalla tenuta del registro per l'anno di inizio dell'attività; sono altresì esonerati gli esercenti professioni che si avvalgono del comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nell'anno;
e) il repertorio della clientela non si deve intendere incompleto se l'indicazione eseguita consente comunque la identificazione del cliente.
7-bis. Per i contribuenti per i quali l'obbligo è sorto nel corso del primo trimestre del 1989, il termine per l'annotazione di cui al comma 7, lettera c), è fissato al 30 giugno 1989]. (commi abrogati)
8. Per i contribuenti che nell'anno 1988 hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad un anno, non superiore a 36 milioni di lire il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per detto anno è fissato al 31 marzo 1989.
8-bis. Per i soggetti che hanno optato per il regime ordinario la redazione e la vidimazione del prospetto delle attività e passività devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente quello di esercizio dell'opzione.
8-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo stesso decreto sono altresì emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'articolo 80 del medesimo testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989 anche in difformità dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione può essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi, il valore unitario non può eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte.
[8-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono indicati i soggetti tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela. I soggetti iscritti in elenchi diversi da quelli inclusi in albi professionali possono redigere il repertorio per l'anno 1989 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto]. (comma abrogato)
8-quinquies. Le opzioni esercitate ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano il loro effetto se non modificate o revocate entro il 31 maggio 1989; la modifica o la revoca è espressa con comunicazione da trasmettere mediante raccomandata all'ufficio presso il quale la opzione è stata presentata, specificando il regime di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto cui la modifica o la revoca si riferisce. I contribuenti che non hanno esercitato le opzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentarle entro il 31 maggio 1989 con comunicazione da trasmettere con le predette modalità all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla data della comunicazione il contribuente è soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilità adottato.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. E' dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla metà.
2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione [sostitutiva] (parola soppressa) ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
2-bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno esercitato attività commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti.
(modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Le dichiarazioni [sostitutive] (parola soppressa) devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite mediante raccomandata nel periodo dal 1° al 30 settembre 1989 agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le dichiarazioni [sostitutive] (parola soppressa) sono irrevocabili e devono essere presentate, a pena di nullità, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini della imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di imposta indicati nell'art. 14 per i quali non è stato notificato accertamento.
2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo.
(modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Le imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni [sostitutive] (parola soppressa) sono riscosse mediante versamento diretto alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento deve essere effettuato a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonchè quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
2. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni [sostitutive] (parola soppressa) possono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione [sostitutiva] (parola soppressa) non è inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili determinati ai sensi dell'articolo 11 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il 10 maggio dello stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o di ufficio non definitivi concernenti redditi di impresa e di lavoro autonomo o imposta sul valore aggiunto, se la dichiarazione [sostitutiva] (parola soppressa) indica redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili che, pur non essendo inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza.
(modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni [sostitutive] (parola soppressa] ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono gli uffici delle imposte o i Centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 15 provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione [sostitutiva] (parola soppressa] inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 si applicano gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'art. 92 dello stesso decreto.
3. Le somme dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non sono deducibili.
4. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
(sostituito dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. I termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14 che non si sono avvalsi del differimento dei termini ivi previsto.
(abrogato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
[1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'art. 14 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo e all'imposta sul valore aggiunto. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse].
(modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa, nonchè quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 novembre 1989 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.
2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonchè per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perchè pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988;
c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'art. 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988.
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
a) dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);
b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;
c) dall'art. 53, primo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;
d) dall'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
e) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
f) dall'art. 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 dicembre 1988;
g) dall'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;
h) dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
i) dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale.
5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 del presente articolo è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma di lire un milione che deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza nel mese di novembre degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento.
6. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1988 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1988, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
7. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonchè l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nella seconda parte del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.
8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'art. 16, comma 1, secondo periodo. In caso di mancato o insufficiente versamento si applica il disposto del comma 4 dell'art. 18.
9. Nello stato di previsione della entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.
1. Nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
2. Nell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta".
3. Nell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa".
4. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni".
5. Nell'art. 69, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione".
6. Nell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta".
1. Nell'art. 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento".
2. Nell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:
"II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa".
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
"L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile";
b) all'art. 4, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:
"L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione";
c) all'art. 6, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
"Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma";
d) all'art. 18, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
"In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione".
1. Nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente comma:
"Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 22".
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Nell'art. 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare".
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'art. 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.
3. Nell'art. 8, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "la differenza può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "la differenza può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi".
4. Nell'art. 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "; si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti".
5. Nell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con avanzi di fusione" sono soppresse.
6. Nell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano";
a-bis) al comma 3, dopo le parole: "Le spese relative all'acquisto di beni mobili'', sono aggiunte le parole: "diversi da quelli indicati nel comma 4'';
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio";
c) nel comma 5 sono soppresse le parole: "e le spese di rappresentanza"; le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare".
7. Nell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 la parola: "nono" è sostituita con la parola: "quarto";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2500 centimetri cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonchè ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma".
8. Nell'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela nè per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società di persone". (1)
9. Nell'art. 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'art. 48, comma 3".
10. Nell'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'art. 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2500 centimetri cubici, nonchè ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma".
11. Nell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 8, le parole da: "se il contratto ha per oggetto beni diversi dagli immobili" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili";
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
"8-bis. Semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture, ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
8-ter. Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica, per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti";
c) alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: ", per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2500 centimetri cubici si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo per gli agenti o rappresentanti di commercio".
12. Nell'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila".
Per effetto dell'art. 2, comma 1, del D.L. 2 giugno 1989, n. 212, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, le disposizioni indicate al comma annotato, hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre.
1. Nell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite con le seguenti: "può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente art. 94".
2. Nell'art. 112, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lettera f)".
1. Nell'art. 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "quale risulta dalla situazione patrimoniale" sono sostituite con le parole: "quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante".
(modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725)
1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.
2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Nell'art. 8, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "all'aliquota del" sono aggiunte le parole: "15 per cento e del".
4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilità degli utili residui a fini di mutualità e beneficienza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione deve intendersi interpretazione autentica del predetto art. 14 e delle altre disposizioni tributarie che subordinano il godimento di agevolazioni alla sussistenza dei requisiti della mutualità di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
(modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Nell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona".
2. Nell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: "possono limitarsi" fino alla fine sono sostituite con le seguenti parole: "compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44".
3. Nell'art. 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione".
4. Nell'art. 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo".
(modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 6, primo comma, lettera e), dopo le parole: "ai progettisti dell'opera"; sono aggiunte le parole: "domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni";
b) nell'art. 6, primo comma, lettera f), dopo le parole: "ai soggetti che esercitano l'attività"; sono aggiunte le parole: "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori";
c) nell'art. 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:
"g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti";
d) nell'art. 7, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
"Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti [gli atti e] (parole soppresse) i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6";
e) nell'art. 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative [agli atti e] (parole soppresse) ai contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed è emanato di concerto con il Ministro del tesoro".
1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, è elevata dal 18 per cento al 30 per cento.
[2. E' altresì elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, nonchè delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati.] (comma abrogato) (1)
[3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono applicate a titoli di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. e), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.
1. La ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è elevata al 19 per cento.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA E DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E SUI CONTRATTI DI BORSA
(rubrica modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154 successivamente il comma 7 è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384)
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989.
2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i) del terzo comma dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:
"i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari";
b) nel terzo comma dell'art. 2, la lettera g) è soppressa;
c) nel quarto comma dell'art. 3, la lettera g) è soppressa;
d) il numero 10 dell'art. 10 è soppresso;
e) la lettera c) del primo comma dell'art. 74 è sostituita dalla seguente:
"c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute; la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa è elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento.
4. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soppressi.
5. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 18) è sostituito dal seguente:
"18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";
b) il n. 26) è sostituito dal seguente:
"26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi";
c) il n. 35) è sostituito dal seguente:
"35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
6. I notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa devono intendersi equiparati, ai fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani.
[7. Nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, sono soppresse le parole: "e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri"] (comma abrogato).
7-bis. Alle bevande a base di vino, regolamentate dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988, si applica l'aliquota IVA del 9 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989.
(aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Le disposizioni dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dalla predetta Agenzia in attuazione del piano spaziale nazionale approvato dal CIPE non si considera attività commerciale rientrante nell'articolo 2195 del codice civile.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186.
(integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, è fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 1990. (1)
Per effetto dell'art. 9, comma 5, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il termine previsto dal comma annotato è prorogato fino al 31 dicembre 1992.
(aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Il n. 8) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;".
2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita è stabilita nella misura del 4 per cento.
3. Il quinto comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato con effetto dal 16 marzo 1983.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154 e successivamente dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473)
1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.
2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data.
3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
3-bis. La tassa annuale di cui al comma 2 non è dovuta dai soggetti dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura di concordato preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non è neppure dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui il soggetto stesso è stato posto in liquidazione.
4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale entro il termine del 5 marzo dell'anno solare a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Gli estremi delle attestazioni di versamento della stessa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.
5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuta la cessazione, salvo il caso in cui il termine stabilito dall'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio successivo all'anno di cessazione dell'attività. Alle dichiarazioni di cessazione di attività sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal citato articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano cessazione di attività.
7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica una pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1.
8. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:
"1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 12 milioni per le società per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo".
8-bis. Per l'anno 1988 la tassa di concessione governativa di cui al comma 8 è stabilita nella misura di lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. Gli eventuali conguagli devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1989. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è soppresso.
9. Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila.
10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1989.
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dalla applicazione dell'art. 33. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo art. 36.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Le disposizioni dell'art. 23 e dell'art. 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'art. 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'art. 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'art. 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 1988.
2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1° gennaio 1990. Dalla stessa data si applicano per le cessioni di libri le disposizioni relative alla emissione della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, e quelle relative al rilascio dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.
2-bis. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative; si applicano a decorrere dal 1° agosto 1989. (1)
3. A partire dal 1° gennaio 1989 l'indice del costo della vita, valevole ai fini dell'adeguamento automatico delle retribuzioni, viene depurato delle variazioni dovute alle modifiche delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 34, determinate convenzionalmente nella misura complessiva dello 0,5 per cento.
Per effetto dell'art. 1-bis del D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, il termine previsto dal comma annotato è differito al 1° gennaio 1990.
(aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)
1. Le facoltà attribuite alle aziende di credito, agli agenti di cambio e alle commissionarie ammesse alle borse valori per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa sui titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni, sono estese alle società ed enti iscritti all'albo di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1988, che abbiano aderito alla convenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, attraverso circuito telematico.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
FANFANI, Ministro del bilancio
e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI