
LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , n. 5
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 21 febbraio 1989, n. 9
Bilancio di previsione della Regione Siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/1990)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Stato di previsione dell'entrata
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1989, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali
1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Elenchi
1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesse allo stato di previsione della spesa.
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato previsione della spesa.
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.
Variazioni di bilancio
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti) e 60760 (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali), in relazione ad accertate inderogabili necessità.
2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.
3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1989, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
a) ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, nonchè ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai capitoli 3651, 3652, 3822 e 3828 dello stato di previsione dell'entrata;
c) ad effettuare, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli di spesa, relativi ad assegnazioni dello Stato, compresi nella rubrica "Comunicazioni e trasporti", per l'attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, e della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
d) ad effettuare, in relazione alle assegnazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, l'istituzione di capitoli di spesa, a termini dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, mediante riduzione compensativa dello stanziamento del capitolo 21259.
Fondi C.E.E.
1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 3723 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, vengono destinati, dopo l'accredito nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, con deliberazione della Giunta regionale, alle amministrazioni regionali i cui programmi o progetti hanno dato luogo all'accreditamento dei contributi stessi, individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, gli ulteriori programmi o progetti, aventi finalità analoghe, nei limiti, per ciascuna amministrazione, dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente.
2. In dipendenza di quanto previsto dal comma 1 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.
3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.
4. I contributi di cui al comma 3 sono iscritti al capitolo 3742 dell'entrata ed al capitolo 50474 della spesa.
5. I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione Siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al capitolo 3801 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti al capitolo 34110 della spesa, mediante prelevamento dal predetto capitolo 21260, dopo l'effettivo versamento nella cassa regionale.
Rimodulazione spese
1. Le spese autorizzate dalle leggi a carattere pluriennale sottoindicate sono rideterminate, per il periodo 1989 - 1992, negli importi sottospecificati:
(milioni di lire) 1989 1990 1991 1992 L. R. 17 febbraio 1987, n. 1 Cap. 50102 25.000 20.000 - - L. R. 15 maggio 1986, n. 24, art. 3 Cap. 55925 450.000 300.000 373.000 329.000 L. R. 25 marzo 1986, n. 14, art. 15, terzo comma Cap. 58851 1.500 1.000 - - Cap. 58852 1.500 1.000 - - L. R. 9 agosto 1988, n. 26, art. 14, lett. c) Cap. 60777 70.000 140.000 140.000 150.000 L. R. 27 maggio 1987, n. 27, art. 6 Cap. 64974 4.000 4.000 - - L. R. 25 marzo 1986, n. 15 artt. 14 e 41 Cap. 68594 130.000 56.000 - - L. R. 9 maggio 1986, n. 23, art. 20 Cap. 75407 10.000 5.000 5.000 11.500 L. R. 9 maggio 1986, n. 23, art. 15 Cap. 75413 10.900 10.100 - - L. R. 9 maggio 1986, n. 23, art. 18 Cap. 75415 3.000 1.250 1.250 -
2. La spesa per investimenti socio-assistenziali relativa all'anno finanziario 1989, prevista dagli articoli 1, comma 2, lettera b, e 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33, è fissata, per l'anno finanziario medesimo, in lire 108.500 milioni. La predetta spesa si iscrive al capitolo 58904.
3. Le spese autorizzate per l'anno finanziario 1989 dall'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, per le finalità degli articoli 1, 10, 14 e 20 della legge medesima, sono rideterminate rispettivamente in lire 85.000 milioni, 12.000 milioni, 15.000 milioni e 500 milioni (capitoli 79209, 79355, 79215 e 79358).
Disposizioni relative alla Presidenza della Regione
1. La spesa derivante dall'articolo 3, primo comma, lettera c, della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, è ridotta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, alla somma di lire 100 milioni (capitolo 10735).
Disposizioni relative all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste
1. Alla spesa di complessive lire 15.141,9 milioni prevista al capitolo 55592 si fa fronte con le disponibilità provenienti dalle assegnazioni di cui all'articolo 15, lettere a), c), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 352, che si utilizzano per le finalità degli articoli 5 e 6 della legge medesima, a termini dell'articolo 17, comma secondo, della stessa legge.
Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1989, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.
2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'ottanta per cento dello stanziamento.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al cinquanta per cento dello stanziamento previsto.
4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione "Finanza, bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale siciliana entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.
Totale generale del bilancio annuale
1. Sono approvati in lire 20.816.966,9 milioni rispettivamente il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1989.
Bilancio pluriennale
1. E' approvato in lire 53.738.143,8 milioni il bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 1989 - 1991.
2. Nel bilancio pluriennale, una quota non inferiore al settanta per cento delle risorse disponibili nel triennio per nuovi interventi legislativi è finalizzata al finanziamento dei progetti previsti dal piano regionale di sviluppo o da altro documento di programmazione.
3. La restante quota è destinata al finanziamento di attività ed interventi non inseriti in specifici progetti ma comunque conformi o compatibili con indirizzi programmatori o collegati a condizioni emergenti di necessità ed urgenza; di tale quota, con riferimento a ciascun anno del triennio, non più della metà è attivabile con leggi prima della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione.
4. Le dotazioni finanziarie di ciascun progetto sono vincolanti ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi compatibili con il progetto stesso.
5. Eventuali modifiche alle dotazioni previste per ciascun progetto devono individuare contestualmente progetti da cui vengono corrispondentemente detratte le risorse.
6. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1989 - 1991 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.
Quadro generale riassuntivo
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e per il triennio 1989 - 1991 con i relativi allegati.
Azienda delle foreste demaniali
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1989 e per il triennio 1989 - 1991, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).
Annessi
1. A termini e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1989 (annesso n. 1).
2. Alla presente legge sono allegati l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2) e lo schema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione (annesso n. 3).
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1989.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Roma, 20 febbraio 1989.
NICOLOSI