
LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1989, n. 3
G.U.R.S. 7 febbraio 1989, n. 6
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 4/1989)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
1. La spesa di lire 500 milioni autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 dall'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, è differita all'esercizio finanziario 1989.
2. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 "Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, la Presidenza della Regione è autorizzata ad erogare, per l'esercizio finanziario 1988, alla fondazione "Gaetano Costa", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1987, la somma di lire 150 milioni, a titolo di contributo per l'attività svolta nel 1985 dal comitato promotore della stessa fondazione per il conseguimento dei relativi scopi statutari. La predetta spesa si iscrive al capitolo 10771.
2. La somma sarà erogata a domanda del rappresentante legale della fondazione, corredata da una relazione consuntiva dell'attività svolta dal comitato suindicato nell'anno 1985.
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere e disporre interventi in favore delle popolazioni dell'Unione sovietica colpite dal terremoto, quale espressione della solidarietà della collettività siciliana.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 15.000 milioni che si iscrive al capitolo 10775.
1. Per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36, è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 600 milioni che si iscrive al capitolo 50101.
1. La spesa di lire 45.000 milioni, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 1, e differita all'esercizio finanziario 1988 dall'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è ulteriormente differita all'esercizio finanziario 1989 e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 "Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
1. Per consentire la ricostruzione dei rifugi montani sul versante sud dell'Etna distrutti dalle eruzioni laviche verificatesi il 28 marzo 1983 e nei giorni successivi, appartenenti all'opera San Giovanni Bosco in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 3.000 milioni che si iscrive al capitolo 50357.
2. La somma predetta sarà erogata con le modalità previste dall'articolo 36 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58.
1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32, è sostituito con il seguente:
"Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Regione predispone il programma complessivo degli interventi di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, tenendo conto delle richieste presentate dalle cooperative ed inviate entro il 31 gennaio".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle istanze trasmesse dalle cooperative nell'anno 1988.
1. Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni che si iscrive al capitolo 15707.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare le somme previste nel richiamato articolo su specifiche istanze corredate da una relazione degli interventi approvata dai consigli di amministrazione delle associazioni interessate.
1. La spesa di lire 8.000 milioni autorizzata a carico del capitolo 55319 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, e successive integrazioni, è differita all'esercizio successivo.
2. L'onere relativo trova copertura nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
1. La spesa di lire 3.543 milioni autorizzata a carico del capitolo 55321 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 destinata all'attuazione di un programma di interventi per l'elettrificazione rurale di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 25, è differita all'esercizio successivo.
2. L'onere relativo trova copertura nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è modificato come segue:
"1. La spesa ammessa in misura forfettizzata per gli interventi previsti dalle lettere a e b dell'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, è rispettivamente elevata a lire 3 milioni e a lire 2,7 milioni per ettaro".
1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, e successive integrazioni, il limite di spesa indicato all'ottavo comma dell'articolo 15 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è incrementato per l'esercizio 1988 di lire 10.000 milioni che si iscrivono al capitolo 19025.
2. Al fine di assicurare la continuità dei servizi socio-assistenziali, l'incremento di cui al comma 1 è ripartito, nel rispetto del parametro previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera a, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, in favore dei comuni singoli o associati che hanno attuato il servizio di assistenza domiciliare agli anziani.
1. A valere sulla disponibilità del capitolo 19033 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a liquidare ai comuni anche i contributi afferenti agli anni finanziari 1986 e 1987.
1. Al fine di consentire il riaccreditamento, a favore dell'Opera pia ricovero carpentieri di Scicli, del finanziamento disposto nell'anno 1987 in applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, per la realizzazione di un centro diurno per anziani, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 320 milioni che si iscrive al capitolo 58802.
1. Per la concessione di contributi in favore degli enti assistenziali di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni che si iscrive al capitolo 58901.
1. E' autorizzata la spesa di lire 5,8 milioni, per l'esercizio finanziario 1988, che si iscrive al capitolo 64801, per consentire il pagamento dei lavori di manutenzione stradale nell'ex Z.I.R. di Messina, non disposto a seguito della contabilizzazione della relativa somma tra le economie di spesa a chiusura dell'esercizio finanziario 1987.
1. Il limite di spesa autorizzato con l'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 23, è elevato, per l'esercizio finanziario 1988, di lire 300 milioni per la concessione all'Ente autonomo porto di Palermo del contributo dovuto per l'anno 1986.
2. La spesa si iscrive al capitolo 64905.
1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni che si iscrive al capitolo 64975.
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 1.361,1 milioni da destinare al Consorzio A.S.I. di Trapani a titolo di anticipazione della somma occorrente per il pagamento, dovuto nei confronti dei proprietari, del prezzo dei terreni già acquisiti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e non effettuato a causa dell'economia della spesa relativa, accertata nell'esercizio finanziario 1987.
2. La spesa si iscrive al capitolo 65301 e il recupero avverrà con imputazione al capitolo di entrata 4428.
1. Per consentire l'anticipazione senza interessi in favore della Termoblock S.r.l. di Palermo della somma già prevista dall'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, e non impegnata entro la fine dell'anno 1987, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 100 milioni.
2. La spesa relativa si iscrive al capitolo 65302 ed il recupero avverrà con imputazione al capitolo di entrata 4429.
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 l'ulteriore spesa di lire 38.300 milioni che si iscrive al capitolo 70800.
1. La somma di lire 20.000 milioni attribuita alla Regione Siciliana per ciascuno degli esercizi finanziari 1987 e 1988, in forza dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, nonchè le ulteriori attribuzioni, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, è trasferita ai comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino secondo quote stabilite dalla Giunta di governo su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, tenendo conto delle effettive e documentate possibilità di spesa nonchè dello stato di utilizzazione delle precedenti assegnazioni di fondi destinati alle stesse finalità.
1. Il termine del 31 dicembre 1988 indicato nell'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 135, come risulta sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1989.
1. La spesa autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1988, per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è ridotta di lire 3.500 milioni ed è destinata per le finalità di cui all'articolo 27 della medesima legge.
1. Per consentire la concessione del sussidio straordinario una tantum in favore delle cooperative di cui alla tabella allegata alla legge regionale 30 maggio 1984, n. 36, non erogato nell'esercizio 1984, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 560 milioni che si iscrive al capitolo 35654.
1. A valere sullo stanziamento del capitolo 35658, la somma di lire 14.000 milioni è destinata a far fronte alle esigenze manifestatesi nell'anno 1987.
1. Per consentire alle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato la liquidazione dei contributi, in conto capitale, dovuti per gli anni antecedenti al 1987, ai titolari di imprese artigiane iscritti negli albi camerali, nonchè a cooperative di imprese artigiane e loro consorzi, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, ed agli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 20.000 milioni che si iscrive al capitolo 75619.
1. E' autorizzata la spesa di lire 47,8 milioni, che si iscrive al capitolo 38108, per consentire l'erogazione dei contributi, erroneamente non contabilizzati negli esercizi 1983 e 1986, alle associazioni seguenti:
a) Amici della musica di Milazzo;
b) Amici della musica di Capo d'Orlando;
c) Amici della musica di Marsala;
d) Centro internazionale di musica pop "D. Reinhardt" di Palermo;
e) Accademia dell'arte "W.A. Mozart" di Palermo.
1. E' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, che si iscrive al capitolo 38117, per l'erogazione al comune di Messina del contributo per favorire l'avvio dell'attività e per la programmazione della stagione teatrale del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, erroneamente non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1987.
1. Per consentire il pagamento alla Scuola magistrale ortofrenica di Catania della seconda semestralità dell'anno 1987 dell'assegnazione per le spese di funzionamento di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, non impegnata entro la fine del medesimo anno, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la somma di lire 245 milioni che si iscrive al capitolo 39107.
1. Nell'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, concernente "Interventi nei settori dell'edilizia scolastica ed universitaria", le parole "Università di Palermo, Catania e Messina" sono sostituite con le seguenti: "Università di Palermo, Messina e Catania".
1. Al fine di consentire il completamento del programma di acquisto di apparecchiature sanitarie a favore degli enti ospedalieri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 1982 è autorizzata la spesa di lire 500,6 milioni che si iscrive al capitolo 81507.
1. A valere sulla disponibilità del capitolo 47653 e del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere al Ministero degli affari esteri, e per esso al "Centro servizi e spettacolo" di Roma, la somma di lire 280 milioni, per l'avvenuta partecipazione della Regione Siciliana alle manifestazioni "Italy on stage" svoltesi nell'anno 1987 nelle città di New York e Toronto.
1. La dotazione finanziaria dell'anno 1988 del progetto strategico "Consolidamento ed ampliamento della base produttiva", di cui all'elenco n. 5 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e per il triennio 1988-90, è aumentata di lire 123.438,3 milioni.
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "C" e "D", rispettivamente.
1. Sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge le Amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 1989.
NICOLOSI
TABELLA A - VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 - ASSESTAMENTO - Stato di previsione dell'entrata [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 7 febbraio 1989, n. 6]
TABELLA B - VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 - ASSESTAMENTO - Stato di previsione della spesa [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 7 febbraio 1989, n. 6]