
DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 356
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 77 G.U.R.I. 3 dicembre 1990, n. 282
Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153 e con annotazioni alla data 8 ottobre 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Fusioni, trasformazioni e conferimenti
1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, [nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine] (parole soppresse) (1).
2. Le operazioni di cui al comma precedente nonchè i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.
Parole soppresse dall'art. 49, comma 6, del D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 481.
Progetto
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che intendono procedere a ristrutturazione devono inoltrare alla Banca d'Italia un progetto nel quale illustrano le singole operazioni da effettuare, le modalità e i tempi previsti per la loro attuazione, le finalità perseguite e quanto richiesto dal successivo articolo 10, comma 1.
2. Il progetto presentato da enti aventi sezioni di credito speciale prive di personalità giuridica può prevedere, in deroga alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine, che le società bancarie risultanti continuino ad esercitare le attività svolte dagli enti originari per un periodo massimo da stabilirsi in sede di approvazione del progetto medesimo. Durante detto periodo le attività connesse alla raccolta di risparmio a medio e lungo termine devono avere separata evidenza contabile, secondo le istruzioni della Banca d'Italia.
3. Il progetto è deliberato dall'organo dell'ente competente in materia di modificazioni statutarie, con le maggioranze previste per la regolare costituzione e per la validità delle relative deliberazioni.
4. La Banca d'Italia, sulla base della documentazione ricevuta e degli altri dati e informazioni all'occorrenza acquisiti, e sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa per quanto di competenza, riferisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
5. La Banca d'Italia dà notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio della presentazione dei singoli progetti di ristrutturazione e riferisce semestralmente in merito ai progetti di cui è in corso di svolgimento l'istruttoria o l'attuazione.
Approvazione del progetto
1. Il progetto è approvato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. L'approvazione è subordinata all'accertamento della rispondenza del progetto alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio: in particolare sono valutati i profili della stabilità, dell'efficienza, della funzionalità, dell'adeguatezza organizzativa e, con riferimento alla struttura del gruppo che eventualmente si determini, anche l'economia nel ricorso ad una pluralità di soggetti giuridici. L'approvazione del progetto può essere condizionata a modifiche e integrazioni, sulle quali l'ente delibera con le modalità di cui all'art. 2, comma 3. Il decreto fissa un termine per la cessazione dell'esercizio dell'attività bancaria da parte dell'ente che effettua l'operazione.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, approva anche le variazioni che possono essere apportate dall'ente al progetto originario.
3. Il decreto di approvazione sostituisce tutti i provvedimenti comunque di competenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro del tesoro, ivi compreso quello di cui all'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, della Banca d'Italia o di altre autorità. Restano fermi i poteri di intervento spettanti alla Commissione nazionale per le società e la borsa e quelli attribuiti alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. I progetti ai quali partecipino enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi sede nelle regioni a statuto speciale sono, prima dell'approvazione, trasmessi dal Ministro del tesoro alle regioni stesse, che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le singole operazioni indicate nel progetto approvato, per le quali le norme vigenti prevedono il rilascio di un provvedimento autorizzatorio, devono essere comunicate alla Banca d'Italia ai soli fini della verifica di conformità al progetto. La conformità si intende accertata ove, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia non si sia pronunciata in senso contrario.
Trasformazioni
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa possono trasformarsi in società per azioni bancarie.
2. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, nella forma di atto pubblico, e deve contenere le indicazioni prescritte per l'atto costitutivo delle società per azioni. Lo statuto della società è parte integrante della deliberazione e deve essere a questa allegato.
3. La deliberazione di trasformazione deve altresì contenere la determinazione del patrimonio netto iniziale della società. In particolare:
a) il capitale sociale deve essere indicato di norma in misura non inferiore al capitale o fondo di dotazione dell'ente originario, e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione di società per azioni bancarie;
b) il residuo del patrimonio netto è imputato a riserve e fondi mantenendo, ove possibile, le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell'ente originario, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione di norme tributarie. Il complesso del capitale e delle riserve indisponibili per legge e per statuto non può essere diminuito salvo che per la quota eventualmente utilizzata a fronte di minusvalenze accertate in sede di trasformazione.
4. La determinazione del patrimonio netto iniziale deve essere corredata da una relazione degli amministratori e dei sindaci e certificata da una società di revisione quando l'ente abbia emesso titoli quotati.
5. L'esistenza del patrimonio netto iniziale, come determinato ai sensi del comma 3, deve risultare da una relazione giurata di stima da parte di un collegio di tre esperti in materia bancaria, nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Agli esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Non si applica l'art. 2343 del codice civile.
6. Entro trenta giorni dall'accertamento di conformità di cui all'art. 3, comma 5, la deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, unitamente alla relazione di stima di cui al comma precedente, è depositata, a cura del notaio o degli amministratori dell'ente, per l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330-bis del codice civile.
Fusioni
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, con fondo di dotazione a composizione associativa possono effettuare, tra loro ovvero con società bancarie, fusioni dalle quali - sia mediante incorporazione sia mediante costituzione di nuovi soggetti - risultino società per azioni bancarie.
2. La deliberazione di fusione deve essere assunta dagli enti con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, e dalle società bancarie secondo la disciplina generale delle società per azioni, ove non diversamente stabilito dal presente decreto. Lo statuto della società risultante dalla fusione si considera parte integrante di ciascuna deliberazione e deve essere a queste allegato.
3. La deliberazione di fusione deve fissare il rapporto di cambio, anche ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, e determinare il patrimonio netto iniziale della società risultante dalla fusione a norma dell'art. 4, commi 3, 4 e 5.
4. Entro trenta giorni dall'accertamento di conformità di cui all'art. 3, comma 5, le deliberazioni sono depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'art. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile, nonchè quelle degli articoli 2503 e 2504 del codice civile. L'atto di fusione deve essere stipulato entro quarantacinque giorni dall'ultimo dei decreti con cui il tribunale ordina l'iscrizione delle delibere nel registro delle imprese.
5. Per le operazioni ricomprese nel progetto approvato ai sensi dell'art. 3 il termine di cui all'art. 2503, comma 1, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
Conferimenti
1. Per l'attuazione delle operazioni di cui all'art. 1, i conferimenti dell'azienda bancaria o di rami di essa effettuati da uno o più enti di cui all'articolo 1, comma 1, in società per azioni, di nuova costituzione o già esistenti, bancarie, finanziarie o strumentali alle precedenti devono essere deliberati con le modalità di cui all'art. 2, comma 3. In caso di conferimento a società di nuova costituzione, lo statuto di quest'ultima si considera parte integrante della deliberazione e deve essere ad essa allegato.
2. La costituzione di società per azioni può avvenire anche con atto unilaterale da parte di un solo ente pubblico conferente nel rispetto delle norme in tema di costituzione delle società per azioni e di quanto previsto dal presente decreto. In tal caso alla deliberazione di conferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5.
3. Negli altri casi, la stima deve essere redatta ai sensi dell'art. 2343, comma 1, del codice civile da un collegio di tre esperti in materia bancaria nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti.
4. In caso di conferimenti da parte di più enti ad una medesima società ovvero di conferimenti da parte di un ente a più società ovvero di conferimenti da parte di più enti a medesime società, il tribunale nomina un unico collegio. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale del capoluogo di regione; quando concorrano competenze territoriali di tribunali di più regioni provvede il presidente del tribunale di Roma. Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.
5. L'atto costitutivo della società conferitaria, ovvero la delibera di aumento di capitale in caso di conferimento a società già esistente, deve comunque contenere la determinazione del patrimonio netto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, e la relazione del collegio di cui al comma precedente che attesta l'esistenza di tale patrimonio netto. Non si applica l'art. 2343, commi 3 e 4, del codice civile.
6. Entro trenta giorni dall'accertamento di conformità di cui all'art. 3, comma 5, l'atto costitutivo ovvero la deliberazione di aumento di capitale della società conferitaria sono depositati a cura del notaio o degli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della società conferitaria, insieme alla deliberazione dell'ente conferente con i relativi allegati. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, 2330-bis del codice civile e, in caso di conferimento in società già esistenti, le disposizioni dell'art. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile.
7. In caso di conferimenti tra loro collegati ai sensi del comma 4, la competenza ad ordinare la iscrizione nel registro delle imprese spetta al tribunale il cui presidente ha nominato gli esperti. Il tribunale può ordinare l'iscrizione con unico decreto.
Costituzione di più società con un medesimo atto
1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente decreto possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate. In questi casi le aziende e i rami di azienda appartenenti agli enti originari sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante. All'ente che effettua le operazioni con le modalità previste dal presente articolo sono attribuite le azioni della società controllante, la quale si considera società conferitaria ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.
Modalità
1. I titoli di partecipazione al capitale emessi dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono essere convertiti, nel rispetto della parità di condizioni tra soci, in azioni di una o più società per azioni risultanti dalle operazioni di cui al medesimo art. 1 secondo quanto previsto dai progetti di cui all'art. 2.
2. Le quote di partecipazione sono convertite in azioni ordinarie; le quote di risparmio in azioni di risparmio; le quote di risparmio partecipativo in azioni ordinarie, salva la facoltà degli interessati di optare per la conversione, anche parziale, in azioni di risparmio.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai titoli di partecipazione al capitale degli enti con fondo di dotazione a composizione associativa limitatamente alle quote di risparmio.
Azioni di risparmio
1. Ai fini della conversione le società bancarie e le società finanziarie capogruppo del gruppo creditizio, risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, ancorchè non quotate in borsa possono emettere azioni di risparmio anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216. Una successiva conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio risultanti può essere deliberata dall'assemblea straordinaria delle società. Le società non potranno successivamente emettere altre azioni di risparmio in deroga al suddetto art. 14.
Approvazione del concambio
1. Il progetto di cui all'art. 2 deve indicare i termini e le condizioni dell'operazione di conversione ovvero le modalità per stabilirli.
2. Una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, deve attestare, con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto, la congruità del rapporto di cambio.
3. I termini e le condizioni del rapporto di cambio sono approvati con decreto del Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
Norme applicabili
(modificato dall'art. 43, comma 1, del D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 481 e abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153)
[1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.
2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.]
Statuti (1)
(integrato dall'art. 43, comma 2, del D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 481 e abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153)
[1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti princìpi:
a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;
b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finchè ne sono titolari.
Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonchè possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;
d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;
f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;
g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;
h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.
2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai princìpi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).
3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.]
Vedi D.M. Tesoro 8 ottobre 1997: "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni".
Partecipazioni
(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153)
[1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.
2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.
3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.]
[4. Qualora per effetto della cessione o di ogni altra operazione l'ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria, l'operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell'approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21.] (comma abrogato) (1)
[5. L'ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474.
Vigilanza
(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153)
[1. Gli enti di cui all'art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.
2. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.]
Estinzione degli enti
(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153)
[1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve essere disposta la liquidazione degli enti:
a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilità di perseguirlo;
b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;
d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.
2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.
3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 1 può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.]
Rapporti giuridici preesistenti
1. Le società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi.
2. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore degli enti originari, conservano la loro validità e il loro grado a favore delle società bancarie risultanti senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Tale circostanza deve essere pubblicizzata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, la denominazione delle società bancarie può contenere la denominazione degli enti originari.
Attività
1. Alle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 non si applicano le norme che disciplinano l'organizzazione degli enti originari.
2. Tali società possono continuare ad esercitare, in conformità del progetto approvato ai sensi dell'art. 3, le attività che gli enti originari erano abilitati a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, in conformità della relativa disciplina. Le attività che ciascuna società bancaria può esercitare devono essere indicate negli statuti.
Società bancarie operanti a medio e lungo termine
(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Alle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine si applicano gli articoli 10 e 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23. Esse esercitano, oltre a quelle proprie degli enti originari, le altre attività a medio e lungo termine previste dagli statuti.
2. Nei confronti delle società per azioni aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine non trovano applicazione le norme di legge che limitano la competenza territoriale.
3. Nel rispetto dei princìpi determinati nel presente titolo il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facoltà di dettare con proprio decreto disposizioni di coordinamento per i casi in cui l'attività delle società bancarie risultanti sia regolamentata da diverse disposizioni in concorso tra di loro; in tali ipotesi può anche prevedersi che le operazioni relative a determinate attività abbiano separata evidenza contabile istituendo a tal fine apposite gestioni. Ove si renda necessaria la modifica di norme di legge riguardanti i diversi tipi di attività creditizia a medio e lungo termine, al fine di consentirne l'esercizio congiunto da parte di un ente creditizio, il Governo è autorizzato ad adottare regolamenti generali, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari le norme vigenti saranno abrogate nei confronti degli enti interessati.
4. Le società per azioni aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine emettono obbligazioni, previo rilascio dell'approvazione di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. Alle emissioni obbligazionarie non si applicano gli articoli 2365, 2410, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile, nè l'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa e sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia.
5. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle società bancarie operanti a breve termine quando congiuntamente esercitino, a norma dell'art. 2, comma 2, il credito a medio e lungo termine. In tal caso le obbligazioni sono riferite all'attività a medio e lungo termine aventi speciale evidenza contabile.]
Permanenza del controllo
(abrogato dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474)
[1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o a società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.
2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell'art. 20.
3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonchè delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente art. devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L'operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.
4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente art.. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.]
Omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica
(abrogato dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474)
[1. L'obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all'art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 nonchè delle società finanziarie o bancarie indicate nell'art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena di nullità, a norma dell'art. 19, comma 3.
3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3.
4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.]
Autorizzazione del Consiglio dei Ministri
(integrato dall'art. 43, comma 3, del D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 481 e abrogato dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474)
[1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.
2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; e) altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.
3. Per le finalità indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, può impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalità. In tal caso, il trasferimento è soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformità alle direttive del Ministro del tesoro nonchè il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.]
Clausole statutarie
(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153)
[1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.]
Nomina dei soci
(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153)
[1. L'integrazione della compagine sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonchè da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.
2. Gli statuti delle casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le singole casse svolgono una parte significativa dell'attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, seguendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonchè i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.]
Gruppo creditizio
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Ai fini della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del presente decreto il gruppo creditizio è composto alternativamente:
1) dall'ente creditizio, iscritto all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle società e enti da questo controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria nonchè, in via esclusiva o principale, attività strumentale all'attività delle società e enti del gruppo;
2) dalla società finanziaria e dalle società e enti da questa controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria nonchè, in via esclusiva o principale, attività strumentale all'attività delle società e enti del gruppo, quando gli enti creditizi controllati detengano complessivamente all'ultimo 31 dicembre, una quota del mercato nazionale, determinata sulla base delle segnalazioni alla Banca d'Italia e delle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il sistema, pari o superiore all'1 per cento dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, ovvero quando la somma degli attivi degli enti creditizi e delle società e enti da essi controllati rappresenti almeno la metà dell'attivo del gruppo secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato.]
Capogruppo
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Capogruppo è la società finanziaria o l'ente creditizio, con sede in Italia, cui fa capo il controllo delle società e degli enti componenti il gruppo creditizio e che non sia, a sua volta, controllato da un altro ente creditizio o da un'altra società finanziaria, con sede in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando, nell'insieme delle società e degli enti da essa controllati, abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del presente titolo e il suo statuto è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.]
Nozione di controllo
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Ai fini della presente disciplina il controllo ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 1, del codice civile, anche se la partecipazione è posseduta attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.
2. L'esistenza del controllo nella forma dell'influenza dominante è presunta, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:
1) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
2) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
3) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune.]
Attività finanziaria e strumentale
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Ai fini della presente disciplina si considerano attività finanziarie:
a) l'assunzione di partecipazioni;
b) l'erogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia;
c) la concessione di crediti al consumo;
d) l'acquisizione e la gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;
e) la stipulazione di contratti di locazione finanziaria;
f) il rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie sia reali sia personali;
g) l'offerta e la gestione di mezzi di pagamento;
h) la prestazione di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi;
i) la custodia, la gestione, l'intermediazione, il collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi;
l) la negoziazione in cambi e le operazioni in valuta per conto proprio o di terzi;
m) l'attività di consulenza e di informazione finanziaria;
n) ogni altra attività individuata nell'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie.
2. Ai medesimi fini, si considerano strumentali le attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società e enti del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.]
Albo dei gruppi creditizi
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Il gruppo creditizio è iscritto in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo è tenuta a fornire alla Banca d'Italia comunicazione dell'esistenza del gruppo creditizio e della sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo creditizio e alla sua iscrizione all'albo e può determinare la composizione del gruppo creditizio anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo ai sensi del comma precedente.
4. Le società e enti appartenenti al gruppo sono tenuti ad indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo a partire da trenta giorni dalla stessa.
5. La Banca d'Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana istruzioni per gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.]
Vigilanza informativa sul gruppo creditizio Modifica della legge 17 aprile 1986, n. 114
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Fermo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dall'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati agli enti creditizi o alle società esercenti attività finanziaria che siano capogruppo di un gruppo creditizio iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, relativamente alle società e agli enti componenti il gruppo stesso. La Banca d'Italia richiede inoltre la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le società e gli enti esercenti attività creditizia o finanziaria al cui capitale la capogruppo e le società e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipino, anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento. La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le società e gli enti esercenti attività creditizie o finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio. Nei casi considerati nel presente art. il controllo e l'esercizio di attività finanziaria ricorrono nelle ipotesi previste dalla normativa delegata in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1990, n. 218. Le modalità e i termini per la trasmissione delle suddette informazioni sono determinati dalla Banca d'Italia".
"2. Le società e gli enti con sede in Italia che, ai sensi del comma 1, sono componenti il gruppo creditizio ovvero sono da esso partecipati ovvero non sono compresi in un gruppo creditizio ma sono controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio devono fornire alla capogruppo ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, al singolo ente creditizio le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata".]
Vigilanza di ordine regolamentare sul gruppo creditizio e ispezioni
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, conformemente alle direttive formulate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facoltà di impartire, con provvedimenti di carattere generale o particolare, alla capogruppo istruzioni, concernenti il gruppo creditizio complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto le relative situazioni e attività, con riguardo all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili nonchè al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, anche con riferimento all'organizzazione amministrativo-contabile, ai controlli interni e alle cautele per evitare gli aggravamenti del rischio stesso derivanti dal cumulo dei fidi ovunque concessi.
2. Nel calcolo della adeguatezza patrimoniale e ai fini del contenimento dei rischi del gruppo creditizio ovvero di un singolo ente creditizio, la Banca d'Italia, conformemente alle direttive formulate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può tener conto della situazione e delle attività, soggette a consolidamento:
1) degli enti creditizi e delle società finanziarie al cui capitale la capogruppo e le società e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipano anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento;
2) degli enti creditizi e delle società finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo del gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio.
3. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso la capogruppo e richiedere ad essa l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti necessari nonchè la trasmissione anche periodica di dati e notizie.
4. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del presente decreto sono tutelati dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nei confronti delle singole società ed enti componenti il gruppo creditizio resta ferma l'applicazione di eventuali norme speciali in tema di controlli.]
Requisiti di esperienza e di onorabilità
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di esperienza e di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.
2. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio si applicano le disposizioni in materia di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.]
Amministrazione straordinaria della capogruppo
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca d'Italia, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi della capogruppo e la sua sottoposizione alla amministrazione straordinaria:
a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione di cui all'art. 25, comma 4, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia;
b) nel caso in cui risultino gravi perdite del suo patrimonio;
c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi;
d) qualora ad una società del gruppo sia stata applicata una delle procedure previste dai capi II e III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, dall'art. 2409, comma 3, del codice civile, ovvero altra analoga procedura prevista da leggi speciali, e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
2. L'amministrazione straordinaria è regolata dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per un periodo massimo di un anno, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui al comma 1. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad un altro anno.
4. I commissari straordinari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare e sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società e enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e, comunque, per un massimo di sei mesi.
5. I commissari possono richiedere l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società e enti appartenenti al gruppo secondo le disposizioni degli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
6. I commissari possono richiedere alle società e enti del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie i commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 63 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalità di altri sei mesi.
8. Il bilancio e il conto profitti e perdite previsti dall'art. 64, comma 3, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sono presentati alla Banca d'Italia per l'approvazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'amministrazione straordinaria. La Banca d'Italia può prescrivere che sia data notizia dell'avvenuto deposito mediante speciali forme di pubblicità. L'esercizio cui si riferisce il bilancio costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativi a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
9. Alla capogruppo non si applicano l'amministrazione controllata prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'art. 2409 del codice civile.]
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca d'Italia, può disporsi la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo:
a) quando le irregolarità nell'amministrazione o le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione di cui all'art. 25, comma 4, o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 32, comma 1, siano di eccezionale gravità;
b) su istanza di chi può richiedere lo scioglimento degli organi amministrativi.
2. La capogruppo non è soggetta al fallimento. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal presente decreto.
3. I commissari depositano annualmente presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha sede legale una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società e enti del gruppo nonchè sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'art. 32.
5. Quando sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari esperire l'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti di altre società e enti del gruppo, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del medesimo art., posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.]
Amministrazione straordinaria di società e enti
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Qualora la capogruppo sia sottoposta ad una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, le società e enti del gruppo sono soggetti, ricorrendone i presupposti, all'amministrazione straordinaria regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione dell'amministrazione controllata di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'art. 2409 del codice civile. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Qualora presso società e enti del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o sia stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'art. 2409, comma 3, del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società o ente è soggetto alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente art. ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Qualora le società da sottoporre alle procedure di cui al comma 1 siano soggette a vigilanza, i relativi provvedimenti sono adottati sentita l'autorità che esercita la vigilanza stessa, alla quale in caso di urgenza potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 32, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie i commissari, d'intesa con i commissari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 63 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalità di altri sei mesi.]
Liquidazione coatta amministrativa
delle società e enti del gruppo
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Qualora la capogruppo sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33, alle società e enti del gruppo si applica, quando ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento. Resta ferma la disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per le società ed enti ai quali essa è applicabile. La richiesta di liquidazione può essere avanzata alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Le procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa in corso si convertono nella liquidazione di cui al presente art.. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società o ente è soggetto alla procedura di liquidazione di cui al presente art. ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari sono attribuiti i poteri di cui all'art. 33, comma 5.]
Gruppi, società ed enti non iscritti all'albo
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi, delle società e degli enti per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'art. 28.]
Procedure proprie delle società e enti del gruppo
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Qualora la capogruppo non sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33 le società e enti del gruppo sono soggetti alle procedure previste dalle norme di legge ad essi applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità che li ha emessi. Le autorità che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo creditizio.]
Organi delle procedure
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Fermo quanto disposto dagli articoli 58 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le medesime persone possono essere nominate negli organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta di società e enti appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società o ente, a cagione della propria qualità di commissario di altra società o ente del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonchè al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai membri dei comitati di sorveglianza ai sensi degli articoli 58, ultimo comma, e 67, ultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite tenendo conto della dimensione delle aziende, dell'impegno richiesto e delle difficoltà incontrate, dei risultati conseguiti, in una valutazione complessiva delle prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.]
Competenze giurisdizionali
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per l'azione revocatoria di cui all'art. 33, comma 5, nonchè per tutte le controversie fra le società o enti del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta della capogruppo e delle società o enti del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.]
Rapporti con le autorità di Stati esteri
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. In deroga alle previsioni dell'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, a condizioni di reciprocità, le autorità creditizie collaborano con le competenti autorità degli Stati esteri al fine di coordinare lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 con le procedure di risanamento o di liquidazione di società e enti del medesimo gruppo con sede legale negli Stati esteri stessi.
2. Sono salve le disposizioni in materia di svolgimento delle procedure che siano stabilite in attuazione di norme comunitarie ovvero di convenzioni internazionali.]
Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Alle capogruppo individuate ai sensi dell'art. 25 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti al capitale delle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'art. 10 della medesima legge. Per le omissioni delle comunicazioni si applica l'art. 11 della medesima legge.]
Sanzioni per la violazione degli obblighi informativi
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Agli esponenti delle società e degli enti con sede in Italia, ivi compresa la capogruppo, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, si applicano gli articoli 3, comma 1, e 4 della medesima legge.]
Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Per la violazione degli articoli 28, commi 2 e 4, e 30, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali o particolari che la Banca d'Italia ha facoltà di impartire in base all'art. 30, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per le infrazioni di cui ai commi precedenti, nonchè per la violazione delle norme della sezione II del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.]
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del Tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI