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REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/90 DEL CONSIGLIO, 15 ottobre 1990

G.U.C.E. 31 ottobre 1990, n. L 303

Modifica al regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 31 ottobre 1990 (vedi nota)

Applicabile dal: 31 ottobre 1990

Nota

L'art. 2 ha stabilito che l'articolo 1, punto 1) entra in vigore il 21 novembre 1990.

In quanto recante modifica del Reg. (CEE) n. 804/68, il presente regolamento cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, data dalla quale il regolamento qui modificato è stato espressamente abrogato dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/99.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1)

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/90 (4), prevede, per gli iogurt aromatizzati, una suddivisione per i prodotti in polvere e per i prodotti diversi dai prodotti in polvere; che il regolamento (CEE) n. 804/68 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (6), non prevede tale suddivisione per gli iogurt non aromatizzati; che ai fini della parità di trattamento di entrambi i prodotti è necessario modificare conseguentemente l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68;

Considerando che a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 804/68 possono essere adottate misure particolari per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere che non siano stati oggetto di acquisti da parte degli organismi d'intervento, né di aiuti all'ammasso privato; che tuttavia dall'esperienza acquisita emerge che lo scopo perseguito dall'articolo 7 bis è, in ordine allo smercio dei citati prodotti, di massima indipendente dal fatto che il prodotto abbia o meno beneficiato di aiuti all'ammasso privato; che è pertanto opportuno modificare di conseguenza detto articolo;

Considerando d'altronde che occorre prevedere la possibilità di far beneficiare di restituzioni i prodotti lattiero-caseari incorporati in merci del codice NC 1905 10 00, per permettere alle industrie esportatrici delle merci suddette di utilizzare prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria per la loro fabbricazione; che a tal fine occorre completare l'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 7 giugno 1990, n. C 138.

(2)

G.U. 15 ottobre 1990, n. C 260.

(3)

G.U. 7 settembre 1987, n. L 256.

(4)

G.U. 31 ottobre 1990, n. L 303.

(5)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.

(6)

G.U. 27 dicembre 1989, n. L 378.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

"

c) 0403 10 02 - 36     Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e
    0403 90 11 - 69     altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati,
                        anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di
                        altri dolcificanti, non aromatizzati né addizionati
                        di frutta o di cacao
";

2) Il testo dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

"b) la Commissione può prendere misure particolari, secondo la procedura prevista all'articolo 30, per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere che non siano stati oggetto di acquisto da parte degli organismi d'intervento, nonché per aumentare le possibilità di smercio di altri prodotti lattiero-caseari, quali la crema.";

3) nell'allegato, prima del codice NC 1905 20 - Pane con spezie (panpepato), è inserito il seguente codice:

"1905 10 00 Pane croccante detto "Knäckebrot"".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tuttavia, l'articolo 1, punto 1) entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI