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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 315

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 69 G.U.R.I. 7 novembre 1990, n. 260

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legne 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

Visto l'art. 94, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 18

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978 SOTTOSCRITTO IL 12 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990.

Art. 1

Campo di applicazione

1. I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica, in una nuova visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e regionali.

2. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici specialisti in pediatria per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta.

Art. 2

Incompatibilità

1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una della posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che:

a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal S.S.N. risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, ex articoli 47 e 48 della legge n. 833/1978;

b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L., limitatamente all'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte;

c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità avente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavori e della Previdenza Sociale;

d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale;

e) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;

f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;

g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionati con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/1978.

2. Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettività non può acquisire scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettività stessa.

Art. 3

Graduatorie - Domanda - Requisiti. Procedure per la copertura delle zone carenti

1. I pediatri da incaricare per l'espletamento dell'attività disciplinate dal presente accordo sono tratti di graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente livello regionale.

2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di età;

c) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "puericultura", pediatria preventiva e sociale".

3. Si prescinde dal requisito del limite di età per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo.

4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria regionale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'assessorato alla sanità della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre precedente.

6. Il pediatra che sia già stato iscritto nella stessa graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.

7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con regola vigenti norme di legge in materia d'imposta di bollo.

8. L'amministrazione regionale, sentito il Comitato d cui all'art. 9, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'art. 6, predispone una graduatoria unica regionale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

9. La graduatoria è pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione regionale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

10. La graduatoria regionale, previo parere del Comitato ex art. 9, è approvata in via definitiva dall'amministrazione regionale entro il 15 giugno ed è comunicata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione.

11. La graduatoria ha valore dal 1° giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo.

12. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri individuate nel corso del semestre precedente dalle singole UU.SS.LL., sentito il Comitato di cui all'art. 8, sulla base dei criteri di cui all'art. 4.

13. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. può indicare il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico.

14. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 12:

a) i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri di libera scelta istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 4, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di guardia medica;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida all'atto della pubblicazione della zona carente.

15. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 12, presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

16. Allegato alla domanda deve essere inoltrato un atto sostitutivo di notorietà attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilità.

17. Al fine del conferimento incarichi nelle località carenti i pediatri di cui al comma 14, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale;

b) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 15 non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente, anche al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti conservino fino al conferimento dell'incarico.

Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto b), l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purchè esso cessi entro 7 giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente;

c) attribuzione di punti 10 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.

18. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui al comma 14, lettera a) in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianità di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 14, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 17.

19. Il pediatra che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 1, è cancellato dalla graduatoria regionale.

Art. 4

Rapporto ottimale

1. Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, cura la tenuta di un elenco dei pediatri convenzionati articolato per Comuni, gruppi di Comuni o Distretti sulla base delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra determinazione della Regione.

2. Gli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte devono avere una congrua ampiezza anche in rapporto alla situazione orografica e alla viabilità, e un bacino di utenza pediatrica tale da consentire l'inserimento di almeno due pediatri.

3. Il pediatra operante in un Comune comprendente più UU.SS.LL., fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che gestirà la posizione amministrativa del sanitario, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma è determinato in base al rapporto di un medico per 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in età compresa fra 0 e 6 anni.

5. In deroga al disposto del comma 4 l'U.S.L., sentito il Comitato ex art. 8, al raggiungimento da parte dei pediatri già iscritti di un numero medio di scelte pari ai due terzi della media del loro massimale, può, al fine di meglio garantire l'assistenza pediatrica, effettuare l'inserimento di altri pediatri nel rapporto di un medico per 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in età compresa fra 7 e 14 anni, calcolati in ragione di un terzo.

6. La verifica delle condizioni di cui al comma 5 ha cadenza semestrale.

7. In tutti i Comuni dell'ambito territoriale nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del pediatra neo-inserito.

8. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5

Iscrizione negli elenchi

1. Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 12, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza.

2. Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza deve:

aprire nella località carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e darne comunicazione alla U.S.L.;

trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede al di fuori dell'ambito in cui è compresa la zona carente;

iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia.

3. Le Unità Sanitarie Locali, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex art. 8, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.

4. Entro quindici giorni dalla comunicazione della avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 18. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneità dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni di cui al comma 4, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneità.

6. E' fatta comunque salva la facoltà delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneità dell'ambulatorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18.

7. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la zona carente.

8. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all'art. 2 comporta cancellazione dall'elenco.

9. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi è adottato dalla competente U.S.L. su parere del Comitato di cui all'art. 8.

10. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri verificata dal Comitato consultivo ex art. 8, la U.S.L. può conferire ad un pediatra scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa al momento in cui è individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 29 con esclusione dell'indennità forfettaria di variazione demografica.

11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

12. Il medico in servizio militare di leva o sostitutivo civile può ottenere l'iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.

Art. 6

Titoli per la formazione delle graduatorie

1. I titoli valutabili ai fini della fondazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:

I - Titoli accademici e di studio:

a) iscrizione all'albo professionale (il punteggio è raddoppiato, punti 0,02, per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove è presentata la domanda):

per ciascun mese: p. 0,01

b) specializzazioni o libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:

per ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 4,00

c) specializzazioni o libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:

per ciascuna specializzazione o libera docenza : p. 2,00

d) specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lettere b) e c):

per ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 0,20

e) tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148 del 18 aprile 1975: p. 0,10

II - Titoli di servizio:

a) attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, compreso quella svolta in qualità di associato o di sostituto è valutata:

per ciascun mese complessivo: p. 0,20

b) attività di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, compresa quella svolta in qualità di associato o sostituto nonché l'attività di sostituzione svolta, senza titolo di specializzazione per conto di specialista pediatra di libera scelta:

per ciascun mese complessivo: p. 0,10

c) attività professionale prestata come specialista pediatra alle dipendenze di strutture ospedaliere pubbliche ed equiparate (compresa quella derivante da incarichi temporanei):

per ciascun mese complessivo: p. 0,20

d) attività professionale prestata come medico dipendente da strutture ospedaliere pubbliche (compresa quella derivante da incarichi temporanei) o come medico militare:

per ciascun mese complessivo: p. 0,10

e) servizio effettivo di guardia medica, svolto in forma attiva anche a titolo di sostituzione, ai sensi dell'apposito accordo sottoscritto in base all art. 48 della legge n. 833/1978:

per ciascun mese ragguagliato a 96 ore di attività: p. 0,10

(per ciascun mese non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore)

f) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle UU.SS.LL.:

per ciascun mese complessivo: p. 0,10

g) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina:

per ciascun mese: p. 0,05

h) attività di specialista pediatra svolta all'estero ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430:

per ciascun mese complessivo: p. 0,20

i) attività professionale svolta presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono:

per ciascun mese complessivo: p. 0,05

2. Ai fini della valutazione dei titoli, sedici giorni equivalgono ad un mese. I titoli di servizio sono cumulabili purché non si riferiscano ad attività svolte negli stessi periodi. In tal caso e valutato il titolo che comporta il punteggio più alto.

3. A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, l'età.

Art. 7

Massimale di scelte e sue limitazione

1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità.

2. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni di massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli già titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/978, conservano in deroga al massimale tale possibilità personale nel limite massimo di 1.000 scelte.

3. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto 5, terzo comma, dell'art. 48 della legge n. 833/1978.

4. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività.

5. Nei confronti del pediatra, anche universitario o a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 oltre che a rapporto di lavoro privato a orario parziale purché compatibile, il massimale individuale è di 350 scelte.

6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario convenzionale si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali.

7. Ai pediatri limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attività pediatrica di libera scelta di un orario pari o inferiore a 34 ore settimanali, è consentita l'acquisizione di un numero di 120 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al precedente comma.

8. Lo svolgimento di altre attività anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

9. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare dell'obbligo assunto dagli stessi di garantire l'assistenza a favore dei neonati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16, è consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale nella misura massima del 2%.

10. La scelta relativa ai nuovi nati appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale o quota individuale.

11. Il pediatra può volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a quello previsto per il medico dipendente a tempo definito dal Servizio Sanitario Nazionale.

12. L'Unità sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica ha la facoltà di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la recusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.

Art. 8

Comitato Consultivo di U.S.L.

1. In ciascuna U.S.L. è costituito un Comitato composto di:

a) il Presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede;

b) un membro effettivo ed un supplente designato dal Comitato di Gestione dell'U.S.L.;

c) due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati.

2. I rappresentanti dei pediatri sono eletti tra quelli iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.

3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari.

4. L'Ordine proclama gli eletti.

5. La funzione di segretario è svolta da un funzionario di parte pubblica.

6. Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 7, comma 3;

b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 13, comma 6;

c) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14;

d) ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo;

7. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base. Può a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo.

8. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 9

Comitato consultivo regionale

1. In ciascuna Regione è costituito un Comitato composto di:

a) Assessore Regionale alla Sanità o suo delegato con funzioni di presidente;

b) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle U.S.L. della regione designati dall'ANCI;

c) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati.

2. I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco regionale dei medici pediatri convenzionati, vengono eletti dai medici iscritti nell'elenco stesso con il sistema previsto per la elezione dei Consigli Direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.

3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari.

4. La Federazione Regionale proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionano di parte pubblica.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

6. La sede del Comitato è indicata dalla Regione.

7. Il Comitato predispone le graduatorie regionali dei pediatri di cui all'art. 3.

8. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione o dalle UU.SS.LL. su tutti i provvedimenti inerenti all'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati.

9. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo, anche su richiesta dei comitati ex art. 8, per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti.

10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attività è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente Accordo.

11. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 10

Commissione regionale di disciplina

1. In ciascuna regione, con provvedimento della Giunta regionale, è istituita una commissione di disciplina composta di:

a). il Presidente dell'Ordine provinciale dei medici della città capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede;

b) tre membri medici e un esperto designati dall'Assessore regionale alla sanità, sentito l'ANCI regionale e un membro medico designato dalla U.S.L. che ha proceduto al deferimento;

c) tre membri medici e un esperto designati dal Consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello nazionale.

2. La sede della commissione è indicata dalla Regione.

3. Ai fini della nomina di cui al comma 1, lettera c) il presidente della Federazione regionale degli Ordini dei Medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.

4. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei Medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione.

5. I rappresentanti dei pediatri in seno alla Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 40 anni;

b) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni e di specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni;

c) attività di medicina specialistica pediatrica svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 5 anni.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Regione.

7. La U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del Comitato dell'art. 8 prima dell'eventuale deferimento alla Commissione di cui al presente articolo.

8. La Commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.

9. Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.

10. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato, laddove ritenga di non dover proporre archiviazione del caso, l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanze degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;

riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi: per inadempienze già oggetto di richiamo con diffida;

sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni;

per gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi: personali;

per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo;

per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla riduzione del trattamento economico;

revoca: per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

11. I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in conformità alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'Ordine dei medici ed alla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 11

Istituzione, durata in carica, funzionamento degli organi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei pediatri

1. I Comitati consultivi di cui agli articoli 8 e 9 e la Commissione disciplinare di cui all'art. 10 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni e Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso.

2. Le Commissioni di cui all'art. 10 e i Comitati di cui agli articoli 8 e 9 sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

3. E' incompatibile la nomina contemporanea in più Comitati o Commissioni.

4. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi.

5. Le UU.SS.LL. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.

Art. 12

Cessazione e sospensione del rapporto convenzionale

1. Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le altre cause di decadenza espressamente previste, cessa:

a) per il compimento del 70° anno di età;

b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 10;

c) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso;

d) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 2;

e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 18;

f) per incapacità psicofisica di svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici o suo delegato.

2. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui ai punti b) ed e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni di cancellazione.

3. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'albo professionale.

4. Oltre che in esecuzione di provvedimenti della Commissione di disciplina di cui all'art. 10 il pediatra deve essere sospeso dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero, per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n. 38.

5. Il rapporto convenzionale è sospeso, a domanda dell'interessato, per un periodo massima continuativo di otto mesi per lo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente di natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto convenzionale.

6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'art. 34.

7. L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale.

8. In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 13

Scelta del pediatra

1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.

2. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio del documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.

3. Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

4. Le nuove scelte, operate successivamente alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni, relative a nuovi nati, a trasferiti, a soggetti che cambiano il medico o che vengono ricusati dal medico di medicina generale devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 5. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra.

5. In mancanza di pediatri negli elenchi, le scelte di cui al comma 4 possono essere provvisoriamente effettuate in favore dei medici iscritti negli elenchi della medicina generale. In tal caso le scelte in questione vengono a cura dell'U.S.L. inserite in separato elenco. All'atto dell'attivazione dell'elenco dei pediatri o dell'iscrizione di un altro pediatra, l'U.S.L. invita i legali rappresentanti dei bambini interessati ad effettuare la scelta in favore del pediatra.

6. L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 8, previa accettazione del nuovo medico scelto, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quella proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.

7. La scelta è a tempo indeterminato per i residenti.

8. Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico dell'U.S.L. di provenienza del minore.

Art. 14

Revoca e ricusazione della scelta

1. Colui che esercita la patria potestà o un familiare autorizzato può revocare in ogni tempo la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Contemporaneamente alla revoca, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 13, una nuova scelta che ai fini assistenziali ha effetto immediato.

2. Il pediatra che non intende prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Tale revoca deve essere motivata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/1978. Fra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal sedicesimo giorno successivo alla sua comunicazione.

3. Non è consentita la ricusazione quando nel comune non sia operante altro pediatra salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di U.S.L. di cui all'art. 8.

Art. 15

Revoche di ufficio

1. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'U.S.L. è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.

2. In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la quale è stata effettuata la nuova scelta comunica tale circostanza all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le UU.SS.LL. che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento, alla revoca di ufficio. L'U.S.L. è tenuta a comunicare detta revoca al medico e al cittadino interessati entro tre mesi dall'evento.

3. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.

4. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per compimento del quattordicesimo anno di età è comunicata tempestivamente alla famiglia dell'assistito.

Art. 16

Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici

1. Ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese.

2. Il reato mensile è frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo stesso si riferisce quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra e da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco.

3. Per i nuovi nati gli effetti economici della prima scelta decorrono dal momento della nascita. Qualora la scelta non sia eseguita entro novanta giorni dalla nascita, essa decorre agli effetti economici dal novantesimo giorno antecedente la data della sua effettuazione.

Art. 17

Elenchi nominativi e variazioni mensili

1. Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.

2. Le UU.SS.LL., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute e durante Il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta e revoca.

3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.

Art. 18

Requisiti e apertura degli studi medici

1. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attività professionale di cui all'art. 29 ciascun pediatra deve avere la disponibilità di uno studio medico nel quale esercitare l'attività convenzionata.

2. Lo studio professionale del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea.

3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento per civile abitazione.

4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche, esso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture.

5. Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.

6. Il suddetto orario, da comunicare alla U.S.L., deve essere esposto all'ingresso dello studio. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'U.S.L.

7. Nelle giornate di sabato il pediatra non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno nonchè quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.

8. L'apertura di un eventuale secondo ambulatorio in comune diverso da quello di iscrizione, purché nell'ambito territoriale definito ai sensi dell'art. 4, può essere autorizzato dalla U.S.L., sentito il parere del Comitato ex art. 8, solo in presenza di effettive esigenze assistenziali.

9. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.

10. Le visite ambulatoriali, salvo i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.

Art. 19

Divieto di esercizio di libera professione

1. Ai pediatri iscritti negli elenchi è fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati.

Art. 20

Compiti e funzioni del pediatra

1. Le prestazioni del pediatra comprendono le visite domiciliari ed ambulatoriali, a scopo diagnostico e terapeutico e preventivo individuale, nonché le prestazioni di natura incentivante di cui all'allegato elenco (allegato A).

2. L'attività medica viene prestata nello studio del pediatra o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.

3. Il pediatra inserito negli elenchi assolve una funzione globale terapeutica, preventiva e di educazione sanitaria individuale per l'età evolutiva ed è pertanto tenuto ad effettuare, oltre alle funzioni di assistenza diagnostico-terapeutica, anche prestazioni concernenti:

a) la compilazione di schede e libretti sanitari previsti a livello nazionale o regionale;

b) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio secondo i tempi e le metodologie indicate nei programmi delle UU.SS.LL., con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neurosensoriali e psichici, sentito il comitato ex art. 8;

c) la profilassi generica e specifica (variazioni obbligatorie e facoltative tecnicamente realizzabili) delle malattie infettive;

d) l'esecuzione di eventuali screening;

e) i controlli profilattici e relative certificazioni per le ammissioni e riammissioni di legge alle collettività infantili e scolastiche;

f) la certificazione di malattia richiesta dai familiari per gli usi consentiti dalla legge;

g) la valutazione e certificazione sanitaria della idoneità generica sportiva e dell'attitudine alle pratiche sportive;

h) gli interventi e la compilazione della scheda per l'invio a case di vacanza, campeggi;

i) gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi del servizio nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'attività evolutiva;

1) il collegamento e la collaborazione con l'U.S.L. per ricerche statistiche ed epidemiologiche riguardanti la prima infanzia e l'età evolutiva;

m) il collegamento con presidi ospedalieri della U.S.L. in occasione di eventuali degenze dell'assistito;

n) la partecipazione a specifici incontri promossi dall'U.S.L. nell'ambito dell'organizzazione del servizio, concordando con l'U.S.L. le modalità di rimborso delle spese derivanti da eventuale onorario al sostituto.

4. Le modalità organizzative e di attuazione delle funzioni e dei compiti sopra indicati vengono definite dall'U.S.L. nell'ambito dei programmi regionali e locali.

5. Il pediatra convenzionato svolge inoltre i compiti ed esegue le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 21

Visite domiciliari

1. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervengono entro le ore dieci; ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita deve essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

2. A cura delle UU.SS.LL. tale norma sarà portata conoscenza degli assistibili.

3. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

Art. 22

Il consulto con lo specialista

1. Il consulto può essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.

2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della U.S.L. del paziente.

3. Il consulto, previa autorizzazione della U.S.L., può essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente.

4. Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della U.S.L.

Art. 23

Accesso del pediatra di fiducia presso gli ambienti di ricovero

1. Il pediatra di fiducia può accedere, qualora lo ritenga necessario, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso può essere attivato dal pediatra che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. Ciò non è necessario in caso di ricovero urgente del paziente.

2. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato può mettersi in contatto con il pediatra di fiducia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 24

Assistenza farmaceutica e modulario

1. La prescrizione di specialità farmaceutiche e di galenici avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale.

2. Il medico può dare luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

3. Nelle UU.SS.LL. inserite nel sistema regionale di controllo delle prescrizioni mediante le apparecchiature a lettura ottica, è consentita la multiprescrizione fino a 6 pezzi per ricetta per le patologie e le categorie di farmaci che saranno definite dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 37/1989 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

4. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.

5. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il medico annota il diritto all'esenzione dal pagamento della quota a carico barrando uno degli appositi riquadri A o R, senza altre indicazioni. Qualora non sussista il diritto all'esenzione, il medico annulla, barrandolo, lo spazio destinato al codice.

6. Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla U.S.L. ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante alla U.S.L. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla U.S.L. secondo modalità organizzative fissate dalla regione.

8. Le parti si impegnano entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo a concordare la interpretazione delle istruzioni date al medico dal decreto ministeriale n. 350/1988. Nelle more le ricette di cui al citato decreto ministeriale devono contenere le stesse indicazioni previste per l'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987.

9. La prima prescrizione farmaceutica in caso di urgenza, di necessità o di dimissione è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

Art. 25

Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali

1. Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

2. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 22.

3. Il medico può dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.

4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste.

6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

7. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato C) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.

8. Il modulano di cui all'art. 24 è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è consentita nei limiti di legge la multiproposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del medico curante. Le unità sanitarie locali si attiveranno per rispondere alle esigenze legate alla realizzazione dell'ultima norma del presente comma mediante intese da raggiungere all'interno dei comitati consultivi di cui all'art. 8.

Art. 26

Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili

1. L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi:

a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;

b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette.

2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito dell'istituto di cui al comma 1, lettera a), è disciplinata dal protocollo allegato sotto la lettera D, mentre l'istituto di cui alla lettera b) rimane disciplinato da intese normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 9.

Art. 27

Interventi socio-assistenziali

1. Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltre che alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'U.S.L. l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.

Art. 28

Collegamenti con i servizi di guardia medica

1. Il pediatra di fiducia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisicopatologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.

Art. 29

Trattamento economico

1. Il trattamento economico del medico pediatra iscritto negli elenchi si compone delle seguenti voci:

A) Onorario professionale;

B) Quota aggiuntiva professionale;

C) Indennità di piena disponibilità;

D) Indennità forfettaria di variazione demografica;

E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito;

F) Compenso per variazione degli indici del costo della vita;

G) Contributo previdenziale;

H) Contributo per assicurazione di malattia;

I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale;

L) Indennità di collaborazione informatica;

M) Maggiorazioni per zone disagiatissime.

A) Onorario professionale.

Ai pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi è corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario annuo, come da tabella che segue, distinto secondo l'anzianità di specializzazione del medico.


    Anzianità di
    specializzazione                    Compenso forfettario annuo
                     dall'1-7-88   dall'1-1-89   dall'1-1-90   dall'1-1-91
da 0 a 2 anni            46.653      49.912         52.727        54.048
oltre 2 fino a 9 anni    51.321      54.906         58.003        59.457
oltre 9 fino a 16 anni   55.989      59.900         63.278        64.864
oltre 16 anni            60.650      64.887         68.546        70.264
oltre 23 anni              --          --             --          75.664
B)

Quota aggiuntiva professionale.

Per lo svolgimento di specifiche e più qualificate prestazioni professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale (art. 20), la compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai fini del ricovero in strutture di degenza (art. 25), il consulto con il medico specialista (art. 22), la continuità assistenziale nei confronti dei propri assistibili mediante accesso alle strutture di decenza (art. 23), ai medici è corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota aggiuntiva professionale nella misura annua specificata nella tabella che segue:


    Anzianità di
    specializzazione            Quota aggiuntiva professionale annua
                     dall'1-7-88   dall'1-1-89   dall'1-1-90   dall'1-1-91
da 0 a 2 anni            4.665       4.991         5.273         5.405
oltre 2 fino a 9 anni    5.132       5.491         5.801         5.946
oltre 9 fino a 16 anni   5.599       5.990         6.328         6.487
oltre 16 anni            6.065       6.489         6.855         7.027
oltre 23 anni             --          --            --           7.567
C)

Indennità di piena disponibilità.

Ai sanitari che svolgono attiguità di pediatra di libera scelta ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto, di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 800 scelte, una indennità annua, nelle seguenti misure:


Per i primi 250 assistibili:
    Anzianità di
    specializzazione            Indennità di piena disponibilità
                     dall'1-7-88   dall'1-1-89   dall'1-1-90   dall'1-1-91
da 0 a 2 anni            5.795       6.200         6.550         6.714
oltre 2 fino a 9 anni    6.184       6.616         6.989         7.164
oltre 9 fino a 16 anni   6.572       7.031         7.428         7.614
oltre 16 anni            6.961       7.447         7.867         8.064
oltre 23 anni             --          --            --           8.514
Per gli assistibili da 251 a 800:
    Anzianità di
    specializzazione            Indennità di piena disponibilità
                     dall'1-7-88   dall'1-1-89   dall'1-1-90   dall'1-1-91
da 0 a 2 anni            5.247       5.613         5.930         6.078
oltre 2 fino a 9 anni    5.635       6.029         6.369         6.529
oltre 9 fino a 16 anni   6.024       6.445         6.808         6.979
oltre 16 anni            6.413       6.861         7.247         7.429
oltre 23 anni             --          --            --           7.879
D)

Indennità forfettaria di variazione demografica.

D1 - Ai pediatri di libera scelta è corrisposta per ciascun assistibile in carico un'indennità forfettaria annua, come da tabella che segue:


Indennità di variazione demografica
                     dall'1-7-88   dall'1-1-89   dall'1-1-90   dall'1-1-91
Per i primi 250
assistibili              26.493       30.475        33.913        38.228
Per gli assistibili
da 251 fino al
massimale o alla
quota individuale        17.661       17.661        17.661        17.661
D2 - Nulla è dovuto a titolo di indennità di variazione demografica per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.

E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito.

E1 - Ai medici pediatri iscritti negli elenchi è corrisposto un concorso forfettario nelle spese sostenute in relazione alle attività professionali e in particolare per la disponibilità dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 18, per la disponibilità del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli assistiti.

Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico è corrisposto un concorso forfettario annuo nelle misure risultanti dalla tabella che segue:


Concorso nelle spese di produzione del reddito
                     dall'1-7-88   dall'1-1-89   dall'1-1-90   dall'1-1-91
Per i primi 250
assistibili              24.791       26.522        28.018        28.271
Per gli assistibili
da 251 fino al
massimale o alla
quota individuale        17.662       18.895        19.961        20.461
E2 - Nulla è dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.

E3 - Il concorso nelle spese viene erogato dall'U.S.L. in rate mensili.

E4 - Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali; di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L.

In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attività, servizi e personale di collaborazione: ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in sede di Comitato ex art. 8, tenendo presente l'entità sia dell'attività convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonché l'opportunità di incentivare la più ampia capillarizzazione del servizio pubblico.

Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennità forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D).

F) Compenso per variazione dell'indice del costo della vita.

Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986 con le seguenti specificazioni:

a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento della variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/87;

c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di carovita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13186, è rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale e della quota integrativa professionale di cui alla lettera A individuato in L. 52.727 per l'anno 1990 e L. 54.048 per l'anno 1991, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte;

d) ai medici con un numero di scelte inferiori a 447 unità spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477.

Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita.

Le quote di carovita spettano ai pensionati che, in dipendenza dell'incarico di cui sono titolari ai sensi del presente accordo, non percepiscono l'indennità integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico.

G) Contributo previdenziale.

Per i medici pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) e F) del presente articolo, di cui il 13% a carico della U.S.L. e il 7% a carico del medico.

I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

H) Contributo per assicurazione di malattia.

Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pali allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.

Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.

I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale.

Al pediatri spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato A.

L) Indennità di collaborazione informatica.

Ai pediatri individuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale:

a) il collegamento con il centro medico di prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche od ospedaliere;

b) l'acquisizione, l'elaborazione e la comunicazione alle UU.SS.LL. dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, monitoraggio dell'andamento prescrittivo, verifica di qualità dell'assistenza, ove tali programmi siano stati concordati, è corrisposta un'indennità forfettaria mensile di L. 100.000.

M) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole.

Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai pediatri un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria più rappresentativi.

Tempi e modi di pagamento.

I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali e alle prestazioni di particolare impegno professionale, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai pediatri di libera scelta si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianità di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

Art. 30

Visite occasionali

1. I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti.

2. I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 35 in materia di guardia medica e di assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall'art. 1, lett. b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1982, n. 98:

a) in favore degli. assistiti in età pediatrica, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra;

b) in favore degli stranieri in età pediatrica in temporaneo soggiorno in Italia, che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico.

3. Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, Regione di provenienza, indirizzo o numero della U.S.L. di appartenenza.

4. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le tariffe omnicomprensive previste dalla legge in vigore.

5. Qualora in futuro venga legislativamente riaffidata alle parti la contrattazione delle tariffe per le visite occasionali, queste restano fin da ora determinate nelle seguenti misure:

visita ambulatoriale: L. 25.000

visita domiciliare: L. 50.000

Art. 31

Aggiornamento obbligatorio e facoltativo. Formazione permanente

1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei medici e i Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi avvalendosi ove possibile anche della collaborazione delle associazioni professionali di pediatria, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria del pediatra, anche in relazione all'attuazione dei progetti obiettivo. Le attività di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono a cura dell'U.S.L. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente).

2. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi.

3. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti in modo da rispondere:

a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.;

b) ai bisogni professionali dei pediatri (evoluzione delle conoscenze scientifiche).

4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo:

a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazione dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di qualità);

b) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei pediatri (questionari, inchieste rivolte ai pediatri, ecc.);

c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi;

d) la partecipazione di piccoli e medi gruppi;

e) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi;

i) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti.

5. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per almeno otto sabati per almeno 32 ore annue; al pediatra partecipante vengono corrisposti i normali compensi. La U.S.L. adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L.

6. Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materia del corso frequentato.

7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei Medici, Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e Associazioni professionali di pediatria saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri inseriti negli elenchi della pediatria.

8. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale.

9. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale.

10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex art. 9.

11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.

12. Il pediatra di libera scelta, previa comunicazione all'U.S.L., ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle UU.SS.LL., limitatamente alla quota-parte corrispondente ai bisogni professionali dei pediatri e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.

13. Il pediatra che partecipa ai corsi di cui al comma 12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM.CeO, avrà pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondenti al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo.

14. Il pediatra sarà tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio.

15. La formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.

Art. 32

Commissione professionale

1. In ogni Regione è costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una Commissione Professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:

a) definire gli standards medi assistenziali che tengono conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale;

b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le Commissioni professionali;

c) fissare le procedure per la verifica di qualità della assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalità per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso;

d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui all'art. 10.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi alle UU.SS.LL., nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.

3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione, è presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici della città capoluogo di Regione ed è così costituita:

a) cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio Sanitario nazionale;

b) quattro rappresentanti dei pediatri di libera scelta designati dai membri di parte medica del Comitato consultivo regionale;

c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario.

4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art. 39, individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza pediatrica:

a) valutazione e revisione delle procedure di avvio (e di accettazione) in ricovero ospedaliero e analisi dei rapporti tra pediatra di libera scelta e medico ospedaliero con riferimento ai soggetti spedalizzati (da svolgere in collaborazione con il nucleo ospedaliero della Commissione VRQ di U.S.L.);

b) analisi e valutazione dei comportamenti prescrittivi dei pediatri di libera scelta con riferimento ad indicatori aggregati relativi all'assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, agli accertamenti specialistici ed ai ricoveri ospedalieri, normalizzati per età e sesso degli assistiti, relativamente ai parametri nazionali, regionali e di U.S.L.;

c) analisi delle possibili modalità di coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nelle rilevazioni e nelle valutazioni delle situazioni epidemiologiche locali;

d) analisi dei rapporti cittadino/medico di base secondo motivazioni di accesso e tipologie di prestazioni richieste: valutazioni e proposte per la creazione di condizioni di miglioramento dei rapporti anche mediante intervento del S.S.N. sia verso gli assistiti che verso i pediatri di libera scelta;

e) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale del pediatra: analisi del ruolo svolto dal S.S.N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica scientifica e di divulgazione, così come sono al presente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici;

f) valutazione comparativa dei modelli di schede cliniche individuali in uso presso i pediatri di libera scelta convenzionati e proposte per l'avvio di processi di omogeneizzazione delle informazioni necessarie ai fini di gestione e di analisi epidemiologica;

g) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.

5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più UU.SS.LL. In caso di inattività la Commissione è convocata dall'Assessore regionale alla Sanità.

Art. 33

Comunicazioni del pediatra alla U.S.L.

1. Il pediatra iscritto negli elenchi è tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 3, nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2.

2. In ogni caso la U.S.L. competente o la Regione può richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennità di disponibilità. Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione.

3. Il pediatra è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'art. 24, lettera C, della legge n. 730/1983.

4. In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il pediatra è tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dall'attività convenzionata.

Art. 34

Sostituzioni

1. Il pediatra che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio deve comunicare al competente ufficio della U.S.L. il nominativo del collega o dei colleghi che le sostituiscono quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.

2. Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni può farsi sostituire da uno o più pediatri, o in mancanza anche da medici fuori elenco purché iscritti alla scuola di specializzazione in pediatria; in mancanza anche di medici di propria fiducia.

3. Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatri deve segnalare un solo sostituto.

4. Le UU.SS.LL. per i primi trenta giorni d sostituzione continuativa corrispondono i compensi a pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal trentunesimo giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione.

5. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la U.S.L., la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 3 e secondo l'ordine della stessa.

6. Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto non in possesso del titolo di specializzazione percepisce compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente al primo gruppo di anzianità di laurea.

7. Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione percepirà il compenso previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianità di specializzazione.

8. I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento allegato sub E.

9. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

10. Fatte salve le ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, qualora il pediatra si assenti per più di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'U.S.L. sentito il Comitato di cui all'art. 8, esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.

11. Le norme di cui sopra si applicano nel caso di pediatra assente per maternità.

12. Quando il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia nell'impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le UU.SS.LL. possono direttamente liquidare tali competenze al medico che ha effettuato la sostituzione.

13. Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti della Commissione di cui all'art. 10 provvede la U.S.L. con le modalità di cui al quarto comma. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno.

14. Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se quest'ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.

15. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco.

Art. 35

Guardia medica e turistica

1. Il servizio di guardia medica notturno, festivo e prefestivo, nonché il servizio di assistenza nelle località turistiche di cui all'art. 42 dell'Accordo Nazionale per la medicina generale è esteso anche agli assistibili in carico ai pediatri.

Art. 36

Diritti sindacali

1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e Commissioni previste dal presente Accordo è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi.

2. Tale onere è a carico della Regione e delle singole UU.SS.LL., rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L.

3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i pediatri eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale, possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario.

4. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potrà essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo ex art. 48 della legge n. 833/1978 concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL.

5. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di tre ore annuali per ogni iscritto.

6. Il numero dei pediatri di libera scelta iscritti è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei pediatri a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale.

7. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno alle regioni interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

8. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziate prevista dall'accordo ex art. 48 della legge n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti ad attività non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso è liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla Regione oppure dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

Art. 37

Quote sindacali

1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso l'U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del sindacato per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

2. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide.

3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Art. 38

Attività di prevenzione e profilassi

1. Per lo svolgimento di attività di prevenzione e profilassi a livello di comunità, indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l'U.S.L. può conferire specifici incarichi a tempo determinato, non superiore a sei mesi, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della U.S.L. medesima.

2. L'incarico è preferibilmente assegnato a pediatri operanti nell'ambito territoriale in cui l'attività deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla metà del loro massimale e che non esplichino altre attività, oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare è individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico.

3. La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non può superare l'orario settimanale di attività previsto per il personale dipendente a tempo pieno dal contratto collettivo stipulato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833/78.

4. Per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente articolo al pediatra è corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo nella misura base fissata dall'Accordo collettivo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali valido per il triennio 1988-1991, sul quale l'U.S.L. versa il contributo ENPAM nella misura e con le modalità di cui all'art. 29.

5. Nel caso che l'attività di cui al presente articolo sia svolta in località diversa dal Comune di residenza del pediatra, a questi spetta l'indennità chilometrica nella misura in vigore per i pubblici dipendenti.

Art. 39

Rapporti tra il pediatra convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L.

1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico di tutela a quello ricomprendente la tutela anzidetta procede al controllo della corretta applicazione della presente convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

2. I pediatri convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

Art. 40

Collaborazione informatica

1. Per promuovere ed incentivare la informatizzazione degli studi medici in grado di collaborare con il S.S.N. per rilevazioni di tipo epidemiologico, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1° gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna Regione a favore del 5% dei pediatri di libera scelta, una indennità mensile di L. 100.000, alla condizione che gli studi medici risultino dotati delle attrezzature informatiche e dei programmi indicati all'art. 29, lettera L).

2. La Regione, sentita la Commissione Consultiva regionale di cui all'art. 32, individua i pediatri convenzionati interessati alla realizzazione della particolare forma di collaborazione prevista e disciplinata nel presente articolo.

Art. 41

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991.

Art. 41

Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

1. Nel campo dell'assistenza pediatrica di base sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri di libera scelta convenzionati continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 3, del presente accordo.

3. Il diritto di sciopero dei medici pediatri di libera scelta convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicando anche la durata dell'astensione dal lavoro.

4. I medici pediatri di libera scelta che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione regionale di disciplina che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'art. 10.

5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

a) nel mese di agosto;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Norma finale n. 1

1. I pediatri che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle UU.SS.LL. sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti.

Norma finale n. 2

1. I pediatri inclusi nello speciale elenco regionale degli ex associati ai sensi della norma transitoria n. 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 dell'8 giugno 1987 ovvero in forza di provvedimenti, anche provvisori, emessi in loro favore dalla magistratura ordinaria o amministrativa, sono inseriti in soprannumero rispetto al rapporto ottimale fissato dall'art. 4, negli elenchi dei pediatri di libera scelta di cui allo stesso art. 4, comma 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

2. Dalla stessa data ai pediatri di cui al comma 1 si applicano integralmente le norme del presente accordo.

Norma finale n. 3

1. Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni interpretative e applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

Norma finale n. 4

1. Laddove sopravvengano impedimenti all'applicazione dell'art. 12, comma 1, lettera a), le parti convengono fin da ora di fissare in 350 unità il massimale di scelte per i pediatri ultrasettantenni, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non abbiano raggiunto il massimale anzidetto.

2. Si conviene inoltre che tali pediatri dovranno rientrare nel massimale entro il termine di 30 giorni attraverso l'istituto della recusazione volontaria. In difetto, le UU.SS.LL. procederanno alle operazioni di rientro attraverso la revoca di ufficio di tutte le scelte in carico al pediatra inadempiente, invitando nel contempo gli assistiti interessati ad effettuare la scelta del pediatra di fiducia.

3. In attesa del compimento delle operazioni di rientro il pediatra pur essendo impegnato ad assicurare l'assistenza a coloro che lo avevano scelto, non può percepire compensi per un numero di scelte superiore al massimale di 350 unità.

Norma transitoria n. 1

1. In attesa dell'applicazione della presente convenzione le Commissioni e i Comitati costituiti ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 12 del D.P.R. 13 agosto 1981 sono confermati in carica.

Norma transitoria n. 2

1. Nelle more di una regolamentazione dei rapporti fra sanità civile e sanità militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge n. 833/1978, conserta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture militari, la norma di cui al quinto comma dell'art. 7 viene estesa ai medici militari titolari di convenzione alla data di pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo l'accordo.

2. Vengono fatte salve le situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL. nelle quali risiedono familiari di militari.

Dichiarazione a verbale n. 1

1. Le parti riconoscono l'opportunità che nell'ambito della guardia medica sia valutata positivamente la possibilità di prevedere l'intervento del pediatra attraverso modalità da concordare.

Dichiarazione a verbale n. 2

1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'Assemblea dei Presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

Dichiarazione a verbale n. 3

1. Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanità usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici", "Federazione Regionale degli Ordini dei Medici" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei medici e degli Odontoiatri", "Federazione regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatrici" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri".

Dichiarazione a verbale n. 4

1. Per quanto concerne l'allegato B le parti si richiamano, con gli opportuni adattamenti da apportare in sede locale, allo schema di domanda annesso sotto la lettera B) al D.P.R. n. 883/1984.

Dichiarazione a verbale n. 5

1. Il Ministero della Sanità conviene che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale sia dato rilievo all'attività di medico pediatra di libera scelta.

Dichiarazione a verbale n. 6

1. Le parti si impegnano ad assumere iniziative per lo studio e l'attuazione di un piano organica finalizzato alla profilassi della carie dentale della popolazione infantile, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione delle associazioni scientifiche e culturali della categoria.

Dichiarazione a verbale n. 7

1. Le parti convengono che in tutti i casi in cui il Comitato consultivo di cui all'art. 8 non risulti costituito i compiti ad esso demandati siano svolti dal Comitato consultivo ex art. 9.

Dichiarazione a verbale n. 8

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita dovute ai pediatri di libera scelta alla data del 1° novembre 1985 ammontavano a L. 610.310 mensili correlate al tetto massimo di n. 477 scelte.

2. Eventuali correzioni dipendenti dalla presa d'atto di cui al comma 1 hanno effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

Dichiarazione a verbale n. 9

1. Le parti si danno atto che a decorrere dall'anno 1990, relativamente alle spese sostenute nell'anno 1989, cessano di essere operanti le clausole sulla dimostrazione delle spese di cui all'art. 29, comma 1, lettera E), punto III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 289/87.

Dichiarazione a verbale n. 10

1. Le parti si impegnano a concordare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo lo schema di scheda sanitaria di cui all'art. 20, comma 3, lettera a).

Dichiarazione a verbale n. 11

1. Le parti convengono che le graduatorie formate nel 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/1987 avranno valore fino al 30 giugno 1991.

ALLEGATO A

PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE

1) Le prestazioni di particolare impegno professionale eseguibili dai pediatri di libera uscita sono quelle elencate in calce al presente allegato nell'apposito nomenclatore-tariffario.

2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del pediatra a seconda delle condizioni di salute del paziente.

3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del pediatra deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'U.S.L. di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il pediatra è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.

4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale il pediatra è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione dell'assistito. Se la prestazione è eseguita previa autorizzazione sanitaria della U.S.L., alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa sulla quale il pediatra, per ogni singola prestazione eseguita, deve far apporre la firma del legale rappresentante dell'assistito che ne ha beneficiato.

Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.

Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.

Le parti si impegnano a riesaminare le clausole di cui al presente punto 4), comma primo, in relazione ai contenuti del provvedimento che sarà emanato dal Ministro della Sanità ai sensi del decreto ministeriale 11 luglio 1988, n. 350, art. 1, comma 5.

5) Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo il divieto di cui all'art. 19 nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito.

I compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).

6) Gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale non possono superare mensilmente il 25 per cento dei compensi corrisposti nello stesso mese al pediatra a titolo di onorario professionale e quota integrativa proporzionale di cui alla lettera A) dell'art. 29.

7) I dati relativi all'andamento delle prestazioni di particolare impegno professionale rientrano tra quelli da sottoporre alle Commissioni professionali regionali di cui all'art. 32 del presente accordo.

8) Per le tariffe delle prestazioni di cui al presente allegato si fa riferimento ai vigenti nomenclatori tariffari annessi agli accordi nazionali per il convenzionamento esterno resi esecutivi con i DD.PP.RR. nn. 119 e 120/1988 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per le voci indicate ai numeri 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 17, 18 e 28 dell'allegato A, parte A, e 2, 3 e 4 del medesimo allegato parte B che a titolo provvisorio rimangono in vigore nella misura indicata nell'allegato A del D.P.R. n. 290/1987 sino all'esecutività dei nuovi accordi per il convenzionamento specialistico esterno.

9) Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese successivo all'esecutività del presente accordo, a verificare l'andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto e qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresì ad un protocollo integrativo di revisione dell'istituto in oggetto.

NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE

A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione.
1) Sutura di ferita superficiale ..................................... 2) Rimozione dei punti di sutura e medicazione ....................... 3) Fleboclisi (unica: eseguibile in caso di intervento di urgenza) ............................................ 4) Lavanda gastrica .................................................. 5) Tamponamento nasale anteriore ..................................... 6) Estrazione corpo estraneo da naso ................................ 7) Estrazione corpo estraneo dall'orecchio ........................... 8) Prima medicazione (1) ............................................. 9) Medicazioni successive ............................................ 10) Riduzione incruenta di fimosi e parafimosi ....................... 11) Riduzione di ernia ombelicale .................................... 12) riduzione di ernia inguinale ..................................... 13) Sbrigliamentoinecia piccole labbra ............................... 14) Toilette di perionichia supportata ............................... 15) Riduzione della pronazione dolorosa dell'ulna .................... 16) Riduzione della sublussazione articolazione scapolo-omerale .................................................. 17) Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta) ................ 18) Iniezione di gammaglobuline specifiche ........................... 19) Diatermocoagulazione cutanea ..................................... 20) Asportazione di verruche ......................................... 21) Iniezione endovenosa ............................................. 22) Scotch-test per ossiuri .......................................... 23) Reazione alla tubercolina (Tine-Test) ............................ 24) Allergometria tubercolinica ...................................... 25) Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non deambulabili) .............................. 26) Trattamento mastopatia suppurata in neonati ...................... 27) Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo ................... 28) Ricerca streptococco A (solo su pazienti deambulabili) .................................................... B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria 1)Test cutanei per allergopatie ...................................... 2) Ciclo aereosol o inalazioni caldo-umide (per singola prestazione) (2) ..................................... 3) Screening per l'ambliopia ......................................... 4) Boel test (screening audiometrico entro il 1° anno di età ...................................................... ________________ (1) Per prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. (2) per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del pediatra deve essere dotato di idonei impianti fissi.

ALLEGATO C

SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE

1. Caro collega,

invio in ospedale ..../l.... paziente signor ..............................

1) Motivo del ricovero ........................................................

2) Accertamenti eventualmente effettuati a terapia praticata in atto .............................

3) Dati estratti dalla scheda sanitaria ......................................

2. Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero.

3. Ti segnalo l'opportunità che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata, in busta chiusa, una esauriente relazione clinica.

............, lì ...........

Dott. .......................................

Recapito telefonico ..................

ALLEGATO D

ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI

Art. 1

Prestazioni domiciliari

1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:

monitoraggio dello stato di salute dell'assistito;

controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;

indicazione ai personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico;

indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;

indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla U.S.L.;

collaborazione con il personale dei servizi sociali della Unità sanitaria locale per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno;

predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;

attivazione degli interventi riabilitativi;

tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla U.S.L. sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, ali accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni di particolare impegno professionale, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Art. 2

Attivazione del servizio domiciliare

1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare, quali ad esempio:

a) impossibilita permanente a deambulare (es. portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);

b) impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore);

c) impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:

insufficienza cardiaca in stadio avanzato;

insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;

arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato;

gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;

cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;

tetraplegici.

Art. 3

Procedure per l'attivazione dell'assistenza

1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal pediatra di libera scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.

2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal pediatra di libera scelta con precisazione del numero degli accessi.

3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale.

4. Al fine di fornire al medico della U.S.L. la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del pediatra emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.

5. L'esame del programma da parte del medico della U.S.L. deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata secondo le modalità di cui sopra al Distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Art. 4

Rapporti con il distretto

1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il pediatra ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attività sanitaria concordano:

a) la durata con relativa decorrenza del periodo erogazione dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non può essere superiore ad un anno (con possibilità di proroga);

b) la cadenza settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del pediatra, che può variare in relazione alla diversa intensità dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;

c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Art. 5

Compenso economico

1. Al pediatra oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso omnicomprensivo per ciascun accesso di L. 30.000.

2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.

3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, cambio di residenza e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Art. 6

Modalità di pagamento

1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione della prescrizione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.

2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.

3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.

4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione della prestazione, che deve sempre essere documentato alla U.S.L. nei tempi previsti.

Art. 7

Documentazione di distretto

1. Presso orni distretto, è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun pediatra di libera scelta che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.

2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Art. 8

Verifiche

1. Il dirigente medico responsabile del competente Servizio della U.S.L. ed i responsabili distrettuali delle attività sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi attivati.

2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col pediatra.

ALLEGATO E

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA

1. I rapporti economici tra medico sostituto e quello sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi dalla U.S.L., sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese, oltre che della maggiore o minore mobilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

2. L'onorario professionale, la quota integrativa professionale e la quota aggiuntiva professionale nonché il compenso di variazione degli indici del costo della vita, quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito e il sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'art. 29 devono essere corrisposti al medico sostituto.

3. Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso delle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.

4. L'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito.

5. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiori dal 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833:

Ministero della Sanità: DE LORENZO

Ministero del Tesoro: RUBBI

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale: DONAT CATTIN

Regione VENETO: BOGONI - BOLIS

Regione TOSCANA: RICCA

Regione LAZIO: ZIANTONI - CERCHIA

Regione PIEMONTE: RESTAGNO

Regione CALABRIA: CARATOZZOLO

A.N.C.I.: GONZI - ACOCELLA - TAGLIABUE - RUSSO VALENTINI - PANELLA - ATTANASIO

U.N.C.E.M.: PIERGENTILI - RAMACCIOTTI

Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.): ZAMBONI

C.G.I.L. Coordinamento Medici: COZZA - CAU

U.I.L. Sanità: CROCE

C.I.S.L. Medici: BONFANTI - RIZZO - SCOLERI - LEMBATI

F.N.OO.MM.: BONI - POGGIOLINI

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.

Il presente Accordo è stato sottoscritto anche dalle seguenti Organizzazioni Sindacali:

DIRSAN - CONFEDIR: RAI

UMUS CONF. SAL: VERNIERO