
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
DIRETTIVA (CEE) 90/531 DEL CONSIGLIO, 17 settembre 1990
G.U.C.E. 29 ottobre 1990, n. L 297
Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
Note sul recepimento
Adottata il: 17 settembre 1990
Entrata in vigore il: 25 settembre 1990
Termine per il recepimento: 1° luglio 1992
Recepita il: 17 marzo 1995
Provvedimenti nazionali di recepimento
- D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 158
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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, ultima frase, nonché 66, 100 A e 113,
Vista la proposta della Commissione (1),
In cooperazione con il Parlamento europeo(2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
Considerando che il Consiglio europeo ha formulato conclusioni sulla necessità di realizzare un mercato interno unico;
Considerando che a norma degli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture aggiudicati nei settori dell'erogazione di acqua e di energia nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni;
Considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale;
Considerando che detti obiettivi esigono altresì il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in questi settori;
Considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/440/CEE (5), e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (6), modificata da ultimo dalla direttiva 88/295/CEE (7);
Considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché, nel quadro della direttiva 77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni;
Considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato;
Considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica;
Considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva, i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico dispositivo;
Considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la natura chiusa dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
Considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti;
Considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato;
Considerando che è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure d'appalto per le loro attività relative all'acqua; che alcuni enti sono finora rientrati nel campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attività in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico;
Considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d'acqua, tenuto conto della necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo;
Considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime alternativo;
Considerando che la Commissione ha annunciato che proporrà misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità; che, norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle che sono proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia; che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione;
Considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/87 (8) e (CEE) n. 3976/87 (8) del Consiglio, la direttiva 87/601/CEE del Consiglio (8) e la decisione 87/602 del Consiglio (8) mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per il momento, includere tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi realizzati riguardo a detta concorrenza;
considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate; che la situazione dei trasportatori marittimi che gestiscono "ferry" marittimi deve essere sorvegliata; che determinati servizi di "ferry" costieri o fluviali gestiti da autorità pubbliche non debbono più essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE;
Considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative alle attività non contemplate dalla presente direttiva;
Considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando vengono dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali;
Considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva;
Considerando che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti facendo riferimento a specifiche europee; che, onde assicurare che un prodotto, un lavoro o un servizio risponda all'uso al quale è destinato dall'ente aggiudicatore, detto riferimento può essere completato da specifiche, che non devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni tecniche offerte dalle specifiche europee;
Considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali;
Considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di comune accordo con i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il principio della non discriminazione; che in mancanza di tale accordo è necessario prevedere disposizioni adeguate;
Considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori;
Considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favorire lo sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del trattato;
Considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla composizione dell'offerta;
Considerando che, in presenza di offerte equivalenti originarie di paesi terzi, occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad una offerta di origine comunitaria;
Considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare la posizione della Comunità nei negoziati internazionali in corso o futuri;
Considerando che, in funzione dell'esito di detti negoziati internazionali, la presente direttiva, previa decisione del Consiglio, si dovrà applicare anche ad offerte non comunitarie;
Considerando che le disposizioni che gli enti interessati applicheranno devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la massima flessibilità;
Considerando che, a fronte di tale flessibilità e nell'interesse della reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed adottare metodi adeguati per vigilare sull'applicazione della presente direttiva;
Considerando che è necessario adeguare le disposizioni delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE per predisporre campi di applicazione ben definiti; che il campo di applicazione della direttiva 71/305/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione degli appalti nei settori dell'acqua e delle telecomunicazioni; che il campo di applicazione della direttiva 77/62/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione di taluni appalti nel settore dell'acqua; che il campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE non deve tuttavia essere esteso agli appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali che, pur svolgendo attività economiche di carattere commerciale o industriale, appartengano all'amministrazione dello Stato; che tuttavia taluni appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali appartenenti all'amministrazione statale e effettuati per soddisfare esclusivamente esigenze pubbliche debbono essere contemplati da dette direttive;
Considerando che la presente direttiva dovrà essere riesaminata in base all'esperienza acquisita;
Considerando che l'apertura, il 1° gennaio 1993, dei mercati nei settori contemplati dalla presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull'economia del Regno di Spagna; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese dovranno sostenere sforzi ancora più rilevanti; che è opportuno accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per attuare la presente direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 16 ottobre 1989, n. C 264.
G.U. 26 giugno 1989, n. C 158; G.U. 16 luglio 1990, n. C 175.
G.U. 5 giugno 1989, n. C 139.
G.U. 16 agosto 1971, n. L 185.
G.U. 21 luglio 1989, n. L 210.
G.U. 15 gennaio 1977, n. L 13.
G.U. 20 maggio 1988, n. L 127.
G.U. 31 dicembre 1987, n. L 374.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) "Autorità pubbliche": lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti territoriali o enti di diritto pubblico.
Si considera ente di diritto pubblico ogni ente:
- istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale,
- dotato di personalità giuridica, e
- la cui attività è finanziata in via maggioritaria dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri di diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al controllo di questi ultimi o il cui consiglio d'amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza è composto da membri, più della metà dei quali sia nominata dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico.
2) "Imprese pubbliche": le imprese su cui la autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un'impresa:
- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure
- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure
- hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.
3) "Appalti di forniture e di lavori": i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 e un fornitore o imprenditore, che hanno per oggetto:
a) quando si tratta di appalti di forniture, l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti o di servizi inerenti al software. Questi appalti possono comportare, inoltre, lavori di posa e installazione.
I servizi inerenti al software sono compresi nella presente definizione se sono stati acquisiti da un ente aggiudicatore che esercita un'attività definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e se si tratta di software per la gestione di una rete pubblica di telecomunicazioni o destinati ad essere utilizzati in un servizio pubblico di telecomunicazioni in quanto tale;
b) quando si tratta di appalti di lavori, l'esecuzione, o l'esecuzione e la progettazione insieme, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI. Questi appalti possono comportare inoltre le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione.
Gli appalti che includono servizi diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b) sono considerati appalti di forniture quando il valore totale delle forniture, compreso il valore delle attività di posa ed installazione necessarie all'esecuzione dell'appalto e dei servizi di software ai sensi della lettera a), è superiore al valore degli altri servizi compresi nell'appalto.
4) "Accordo quadro": l'accordo tra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 ed uno o più fornitori e imprenditori che è inteso a fissare i termini, soprattutto per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, di appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo.
5) "Offerente": il fornitore o l'imprenditore che presenta un'offerta;
"candidato": colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata.
6) "Procedure aperte, ristrette o negoziate": le procedure di aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, fermo restando che:
a) nel caso delle procedure aperte, ogni fornitore o imprenditore interessato può presentare un'offerta;
b) nel caso delle procedure ristrette, soltanto gli imprenditori invitati dal l'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta;
c) nel caso delle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta i fornitori o gli imprenditori di propria scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più di essi.
7) "Specifiche tecniche": i requisiti tecnici menzionati in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavoro esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di ricevimento delle opere nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'ente aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere.
8) "Norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio.
9) "Norma europea": ogni norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) in quanto "norma europea" (EN) o "documento di armonizzazione" (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto "norma europea per le telecomunicazioni" (ETS).
10) "Specifica tecnica comune": la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
11) "Omologazione tecnica europea": una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui è destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per la opere nelle quali dev'essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle sue condizioni d'impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1). L'omologazione tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro.
12) "Specifica europea": una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.
13) "Rete pubblica di telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
"Punto terminale della rete": l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa.
14) "Servizi pubblici di telecomunicazioni": i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificamente incaricato uno o più enti di telecomunicazioni.
"Servizi di telecomunicazioni": i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
G.U. 11 febbraio 1989, n. L 40.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. La presenta direttiva si applica agli enti aggiudicatori che:
a) sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2;
b) non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui al paragrafo 2 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.
2. Le attività che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti:
a) messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di:
i) acqua potabile, oppure
ii) elettricità, oppure
iii) gas o energia termica,
oppure la fornitura di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica a tali reti;
b) sfruttamento di un'area geografica ai fini della:
iii) prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido oppure
ii) messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonché altri impianti terminali di trasporto;
c) gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo.
Per quanto riguarda i servizi di trasporto, è considerata come rete quella in cui il servizio viene fornito in base a condizioni stabilite da una competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative ai percorsi da effettuare, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;
d) messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), i diritti speciali o esclusivi sono diritti che risultano da un'autorizzazione conferita da un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività definita al paragrafo 2.
Si ritiene che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in particolare quando:
a) per la costruzione delle reti o per l'installazione delle strutture di cui al paragrafo 2, tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o dell'imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete;
b) nel caso del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un'autorità competente dello Stato membro interessato.
4. La fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è considerata come un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori.
5. L'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dai poteri pubblici non è considerata un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera a) quando:
a) nel caso dell'acqua potabile o dell'elettricità:
- la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di una attività diversa da quella prevista dal paragrafo 2, e
- l'alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30 % della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;
b) nel caso del gas o dell'energia termica:
- la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività diversa da quella di cui al paragrafo 2, e
- l'alimentazione della rete pubblica mira a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % della cifra d'affari dell'ente considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.
6. Gli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai criteri sopra specificati. Per far si che gli elenchi siano il più completi possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi elenchi. La Commissione rivede gli allegati da I a X conformemente alla procedura di cui all'articolo 32.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerata come una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) o che gli enti non siano considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) per sfruttare una o più di tali attività, quando sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono, tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività:
a) quando è richiesta un'autorizzazione per sfruttare l'area geografica, anche altri enti sono liberi di chiedere l'autorizzazione alle stesse condizioni cui sono sottoposti gli enti aggiudicatori;
b) le capacità tecniche e finanziarie che gli enti devono avere per esercitare attività speciali sono fissate prima della valutazione dei meriti rispettivi dei candidati in gara per ottenere l'autorizzazione;
c) l'autorizzazione ad esercitare tali attività è concessa sulla base di criteri obiettivi per quanto riguarda i mezzi previsti per effettuare la prospezione o l'estrazione, che vengono fissati e pubblicati prima della presentazione delle domande di autorizzazione; detti criteri devono essere applicati in modo non discriminatorio;
d) tutte le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione dell'attività, comprese le disposizioni relative agli obblighi connessi all'esercizio, ai canoni e alla partecipazione al capitale o al reddito degli enti, sono stabiliti e messi a disposizione prima della presentazione delle domande di autorizzazione e devono essere applicati in modo non discriminatorio; qualsiasi mutamento riguardante tali condizioni e requisiti deve essere applicato a tutti gli enti interessati o essere modificato in modo non discriminatorio; tuttavia, non è necessario fissare gli obblighi connessi all'esercizio se non immediatamente prima della concessione dell'autorizzazione;
e) nessuna legge, regolamento o necessità amministrativa, nessun accordo o intesa può obbligare gli enti aggiudicatori a fornire informazioni sulle fonti presenti o previste in futuro relative ai propri acquisti, tranne che su richiesta di autorità nazionali ed esclusivamente al fine degli obiettivi menzionati dall'articolo 36 del trattato.
2. Gli Stati membri che applicano le disposizioni del paragrafo 1 controllano, attraverso le condizioni di autorizzazione o altre opportune misure, che ciascun ente:
a) osservi i principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di forniture e di lavori, in particolare per quanto riguarda l'informazione che esso mette a disposizione delle imprese relativamente alle proprie intenzioni di stipulazione di appalti;
b) comunichi alla Commissione, nelle condizioni che questa definirà conformemente all'articolo 32, le informazioni relative alla concessione degli appalti.
3. Quanto alle concessioni o autorizzazione individuali rilasciate prima della data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva conformemente all'articolo 37, il paragrafo 1, lettere a), b) e c) non si applica se a quella data altri enti sono liberi di chiedere un'autorizzazione per lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, su base non discriminatoria ed in funzione di criteri obiettivi. Il paragrafo 1, lettera d) non si applica quando le condizioni e i requisiti sono stati fissati, applicati o modificati prima della data di cui sopra.
4. Se uno Stato membro desidera applicare il paragrafo 1, ne informa la Commissione comunicandole, a questo fine, le disposizioni legislative regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese relativi all'osservanza delle condizioni elencate ai paragrafi 1 e 2.
La Commissione decide conformemente alla procedura di cui dall'articolo 32, paragrafi da 4 a 7. Essa pubblica la propria decisione, con le motivazioni, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Ogni anno essa trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo e ne riesamina l'applicazione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 36.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Nell'assegnazione degli appalti di forniture e di lavori, gli enti aggiudicatori applicano le loro procedure che vengono adeguate alla presente direttiva.
2. Gli enti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra fornitori o imprenditori.
3. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche ai fornitori o agli imprenditori interessati, all'atto della qualificazione e della selezione dei fornitori o degli imprenditori ed all'atto dell'assegnazione degli appalti gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.
4. La presente direttiva non limita il diritto dei fornitori o degli imprenditori di esigere da un ente aggiudicatore, in conformità della legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, ed aggiudicarlo conformemente alla presente direttiva.
2. Gli enti aggiudicatori, qualora abbiano stipulato un accordo quadro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, possono ricorrere all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i) all'atto di aggiudicare appalti basati su questo accordo.
3. Qualora un accordo quadro non sia stato stipulato conformemente alla presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono ricorrere all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i).
4. Gli enti aggiudicatori non possono far ricorso agli accordi quadro in modo abusivo con l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano per scopi diversi dall'esercizio delle proprie attività, come descritte all'articolo 2, paragrafo 2, o per l'esercizio di dette attività in un paese non membro, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica nella Comunità.
2. Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), che:
a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il volume di acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti oltre il 20 % del volume totale reso disponibile da questi progetti o installazione di irrigazione o drenaggio, o
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque di scarico.
3. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che essi considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati allo scopo di essere rivenduti o ceduti in locazione ad imprese terze quando l'ente aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi categoria di prodotti che essi considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di prodotti che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori che esercitano una attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), assegnano per acquisti esclusivamente destinati a permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, i servizi che essi considerano esclusi in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei servizi che essa considera esclusi. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. La presente direttiva non si applica:
a) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell'allegato I assegnano per l'acquisto di acqua;
b) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli allegati II, III, IV e V assegnano per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
2. Il Consiglio riesaminerà il paragrafo 1 allorché gli verrà sottoposta una relazione della Commissione, corredata di proposte appropriate.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
La presente direttiva non si applica agli appalti allorché essi sono dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
La presenta direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
1) ad un accordo internazionale, concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi, riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere alla consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con decisione 71/306/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 77/63/CEE (2), o, in caso di accordi che disciplinano appalti assegnati da enti che esercitano una attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), il comitato consultivo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 31;
2) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
3) alla procedura specifica di un'organizzazione internazionale.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a:
a) 400.000 ecu nel caso di appalti di forniture assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
b) 600.000 ecu nel caso di appalti di forniture assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d);
c) 5.000.000 di ecu nel caso di appalti di lavori.
2. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, la locazione o la vendita a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo il valore dell'appalto:
a) per appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale per la durata dell'appalto o, se quest'ultimo è superiore a 12 mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b) per appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sul la durata dell'appalto, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.
3. Quando un appalto di forniture prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore di stima dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o la vendita a riscatto, ivi comprese le opzioni.
4. Quando si tratta di un acquisto di forniture per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'acquisto deve essere calcolato in base:
a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche in termini di quantità o di valore eventualmente intervenute nel corso dei 12 mesi successivi, oppure
b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei 12 mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore ai dodici mesi.
5. Il calcolo del valore dell'accordo quadro deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.
6. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini della applicazione del paragrafo 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera. Si intende per opera il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica.
Quando, in particolare, una fornitura o un'opera è suddivisa in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la valutazione del valore indicato al paragrafo 1. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al paragrafo 1, le disposizioni di questo paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi 1.000.000 di ecu, sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20 % del valore di tutta la partita.
7. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli enti aggiudicatori includono nel costo stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.
8. Il valore delle forniture che non sono necessarie all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture all'applicazione della direttiva.
9. Gli enti aggiudicatori non possono aggirare l'applicazione della presente direttiva suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto.
2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistono.
3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.
4. Gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche.
5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto. E' in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla menzione "o equivalente" è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli interessati.
6. Gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 2 qualora:
a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche europee;
b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (1) o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (2);
c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati. Gli enti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee;
d) la specifica europea di cui trattasi risulti essere non adatta all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione. Gli enti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate la specifiche europee e necessaria la loro revisione;
e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.
7. I bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) menzionano nel testo il ricorso al paragrafo 6.
8. Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria purché essa sia compatibile con il diritto comunitario.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli enti aggiudicatori comunicano ai fornitori o agli imprenditori interessati alla concessione dell'appalto che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture o di lavori, o le specifiche tecniche alle quali esse intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi periodici indicativi ai sensi dell'articolo 17.
2. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per fornitori o imprenditori interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata sufficiente.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure definite nell'articolo 1, paragrafo 6, purché, fatto salvo il paragrafo 2, sia stata indetta una gara conformemente all'articolo 16.
2. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza indizione preventiva di una gara nei casi seguenti:
a) quando in risposta ad una procedura aperta o negoziata con indizione non siano pervenute offerte appropriate, sempre che le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente;
b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo;
c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un fornitore o ad un imprenditore determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;
e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l'ente aggiudicatario ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
f) per i lavori complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale:
- quando tali lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori;
- oppure quando tali lavori complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione del primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dagli enti aggiudicatori per l'applicazione dell'articolo 12;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;
i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo quadro purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
j) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di procedure analoghe previste dalle norme legislative e regolamentari nazionali.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. L'indizione di una gara può essere effettuata;
a) mediante un avviso stabilito conformemente all'allegato XII A, B o C, o
b) mediante un avviso periodico indicativo stabilito conformemente all'allegato XIV, o
c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione stabilito conformemente all'allegato XIII.
2. Se la gara è indetta mediante un avviso periodico indicativo:
a) l'avviso deve far specifico riferimento alle forniture e ai lavori che costituiranno l'oggetto dell'appalto;
b) l'avviso deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata senza successiva pubblicazione di una comunicazione di bando di gara e chiedere alle imprese interessate di manifestare per iscritto il loro interesse;
c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse sulla base delle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato.
3. Se la gara è indetta mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata saranno selezionati tra i candidati qualificati secondo detto sistema.
4. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso indicativo periodico:
a) nel caso di appalti di forniture, il totale delle commesse, per settori di prodotti, il cui valore stimato, a norma dell'articolo 12, è pari o superiore a 750.000 ecu e che essi intendono assegnare nel corso dei dodici mesi successivi;
b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali di detti appalti di lavori che gli enti aggiudicatori intendono assegnare ed i cui valori stimati non siano inferiori alla soglia fissata nell'articolo 12, paragrafo 1.
2. L'avviso sarà elaborato in conformità dell'allegato XIV e pubblicato nel la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Quando l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), esso deve essere pubblicato al massimo 12 mesi prima della data di spedizione dell'invito di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c). L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti all'articolo 20, paragrafo 2.
4. Gli enti aggiudicatori possono, in particolare, pubblicare avvisi periodici indicativi, relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo precedente, a condizione che venga chiaramente indicato che tali avvisi sono avvisi supplementari.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto comunicano alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto e alle condizioni che la Commissione stessa dovrà definire in virtù della procedura di cui all'articolo 32, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV.
2. Le informazioni fornite nella sezione I dell'allegato XV sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A tale riguardo la Commissione rispetterà il carattere commerciale "sensibile" fatto presente da enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV.
3. Le informazioni fornite nella sezione II dell'allegato XV non devono essere pubblicate salvo, in forma semplificata, per motivi statistici.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione degli avvisi di cui agli articoli da 15 a 18.
2. Gli avvisi e i bandi vengono pubblicati per esteso, nella lingua originale, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca dati TED. Un riassunto degli elementi importanti di ogni avviso o bando di gara viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali della Comunità; il testo originale è il solo facente fede.
3. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro diramazione. In casi eccezionali ed in risposta ad una richiesta dell'ente aggiudicatore, esso farà in modo di pubblicare i bandi di gara e l'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), entro cinque giorni, purché il bando o l'avviso gli siano stati inviati per posta elettronica, telex o telefax. Ciascun numero della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che contenga uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello od i modelli ad essi relativi.
4. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico della Comunità.
5. Gli appalti per i quali viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un bando di gara a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 non devono essere oggetto di nessun'altra pubblicazione, prima dell'invio di tale bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Tale pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di recezione delle offerte può essere ridotto a trentasei giorni se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1.
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un avviso pubblicato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), è di norma pari almeno a cinque settimane a decorrere dalla data di spedizione dell'avviso e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, più dieci giorni;
b) il termine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, sempre che tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte;
c) qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a tre settimane, e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto in particolare dei fattori di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli nella sua offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.
Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Di norma gli enti aggiudicatori spediscono ai fornitori o agli imprenditori i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia pervenuta in tempo utile.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa, come nel caso di prolisse specifiche tecniche, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.
4. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti. La lettera d'invito è corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari. Essa contiene almeno:
a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e la modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara;
f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o dei termini stabiliti dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. L'ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.
2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 5, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione di fornitori o imprenditori.
2. Il sistema, che può comprendere vari stadi di qualificazione, dev'essere gestito sulla base di criteri e di norme obiettivi definiti dall'ente aggiudicatore. In tal caso quest'ultimo fa riferimento alle norme europee, qualora siano appropriate. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di qualificazione sono forniti, a richiesta, ai fornitori o imprenditori interessati. Gli aggiornamenti di detti criteri e norme sono comunicati ai fornitori o imprenditori interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione o di certificazione di taluni enti od organismi terzi sia conforme ai suoi requisiti comunica il nome degli stessi ai fornitori o imprenditori interessati.
4. Gli enti aggiudicatori devono informare i richiedenti della loro decisione in merito alla qualificazione entro un termine ragionevole. Se la decisione di qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, l'ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente entro i due mesi successivi alla presentazione le ragioni della proroga del termine e la data in cui la sua domanda sarà accolta o respinta.
5. Nel prendere la decisione in merito alla qualificazione o quando i criteri e le norme di qualificazione sono aggiornati, gli enti aggiudicatori non possono:
- imporre ad alcuni fornitori o imprenditori condizioni amministrative, tecniche o finanziarie che non siano state imposte ad altri;
- esigere prove o pezze d'appoggio che siano un doppione della documentazione valida già disponibile.
6. I richiedenti la cui qualificazione è respinta devono essere informati di tale decisione e dei motivi del rifiuto. Tali motivi devono essere basati sui criteri di qualificazione di cui al paragrafo 2.
7. Si conserva un elenco dei fornitori o imprenditori qualificati; esso può essere diviso in categorie di imprese per tipo di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione.
8. Gli enti aggiudicatori possono porre fine alla qualificazione di un fornitore o di un imprenditore solo per motivi basati sui criteri di cui al paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione deve essere preventivamente notificata per iscritto al fornitore o imprenditore, indicandone la o le ragioni.
9. Il sistema di qualificazione deve essere oggetto di una notifica formulata conformemente all'allegato XIII e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che indichi lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso alle norme che lo disciplinano. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, la notifica deve essere pubblicata annualmente. Quando il sistema ha durata inferiore basta una notifica iniziale.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati a una procedura di appalto ristretta o negoziata devono seguire a tal fine i criteri e le norme obiettivi da essi definiti che sono a disposizione dei fornitori e imprenditori interessati.
2. I criteri utilizzati possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 23 della direttiva 71/305/CEE e all'articolo 20 della direttiva 77/62/CEE.
3. I criteri possono essere basati sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione. Il numero dei candidati accolti deve tener conto tuttavia dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
Le associazioni di fornitori o di imprenditori sono autorizzate a fare offerte o a negoziare. Non può essere richiesta a tali associazioni la trasformazione in una forma giuridica determinata per proporre un'offerta o per negoziare, ma l'associazione prescelta può essere obbligata a subire tale trasformazione quando le è stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui detta trasformazione è necessaria per la buona esecuzione dell'appalto stesso.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. I criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono:
a) l'offerta economicamente più vantaggiosa, il che comprende diversi elementi di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi: per esempio, il termine di consegna o di esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo, oppure
b)unicamente il prezzo più basso.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti aggiudicatori menzionano nel capitolato d'oneri o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.
3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un offerente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori indicano nel capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare nonché le modalità secondo cui devono essere presentate. Nel bando di gara essi indicano se le varianti non verranno prese in considerazione.
4. Gli enti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta di una variante per il solo fatto che è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.
5. Se, per un determinato appalto, talune offerte si presentano come anormalmente basse rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare l'ente aggiudicatore richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica tale composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. Esso può fissare un termine ragionevole per la risposta.
L'ente aggiudicatore può accogliere spiegazioni che siano giustificate da criteri obiettivi, ivi compresa l'economia del metodo di costruzione o di fabbricazione, o dalle soluzioni tecniche adottate o dalle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente può usufruire per l'esecuzione dell'appalto, o dall'originalità del prodotto o dell'opera proposti dall'offerente.
Gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato o è stato da essa autorizzato. Gli enti aggiudicatori che respingono per tali motivi un'offerta ne informano la Commissione.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. L'articolo 27, paragrafo 1, non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito di una normativa vigente al momento dell'adozione della presente direttiva e intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle vigenti disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori che hanno come obiettivo la riduzione delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, a condizione che dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali della Comunità.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi della Comunità dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei paesi terzi, determinati conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (2), supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, è considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 27, è accordata preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3 %.
4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del paragrafo 3, quando la sua accettazione obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, che comporterebbe un'incompatibilità o difficoltà di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni della presente direttiva è stato esteso con decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1.
6. La Commissione presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del 1991, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire, e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. I controvalori in moneta nazionale delle soglie indicate all'articolo 12 sono in linea di massima, rivisti ogni due anni, con effetto alla data prevista dalla direttiva 77/62/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture e servizi di software, ed alla data prevista dalla direttiva 71/305/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di lavori. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete espressi in ecu durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di ottobre precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee agli inizi del mese di novembre.
2. Le modalità di calcolo indicate al paragrafo 1 sono esaminate in virtù delle disposizioni della direttiva 77/62/CEE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Per quanto riguarda gli appalti concessi da enti aggiudicatori che esercitano una delle attività sono definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione è assistita da un comitato avente natura consultiva denominato comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. La Commissione consulta il comitato sui seguenti argomenti:
a) modifiche dell'allegato X;
b) revisione dei controvalori delle soglie;
c) norme in materia di appalti aggiudicati in virtù di accordi internazionali;
d) revisione dell'applicazione della presente direttiva;
e) modalità descritte nell'articolo 32, paragrafo 2, in merito agli avvisi e alle statistiche.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli allegati da I a X sono riveduti conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 7 in modo che essi rispondano ai criteri definiti dall'articolo 2.
2. Le modalità di presentazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 nonché delle statistiche di cui all'articolo 34 sono fissate in modo semplificativo, conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 3 al 7.
3. Gli allegati riveduti e le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici e, nel caso della revisione dell'allegato X, dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 31 della presente direttiva.
5. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle decisioni da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione, eventualmente procedendo a votazione.
6. Il parere viene messo a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.
7. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. In merito ad ogni appalto, gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione delle imprese o dei fornitori e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso delle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 13, paragrafo 6;
c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'articolo 15, paragrafo 2;
d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in virtù delle deroghe previste dal titolo I.
2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire la informazioni necessarie alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli Stati membri vigilano affinché la Commissione riceva ogni anno, nelle forme che dovranno essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafi da 3 a 7, una statistica riguardante il valore totale, ripartito per Stato membro e secondo ognuna delle categorie di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che risultano inferiori ai limiti di cui all'articolo 12 ma che, se non lo fossero, sarebbero contemplati dalle disposizioni della presente direttiva.
2. Le forme saranno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 32 in modo da assicurarsi che:
a) a scopo di semplificazione amministrativa, i contratti di minore importanza possano essere esclusi, sempreché l'utilità delle statistiche non venga posta in discussione;
b) il carattere riservato delle informazioni trasmesse venga rispettato.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. All'articolo 2 della direttiva 77/62/CEE il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
"2. La presente direttiva non si applica:
a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*), e gli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;
b) alle forniture dichiarate segrete o la cui consegna richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o nei casi in cui lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.
(*) G.U. 29 ottobre 1990, n. L 297."
2. All'articolo 3 della direttiva 71/305/CEE, il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal seguente testo:
"4. La presente direttiva non si applica agli appalti stipulati nei settori disciplinati dagli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*), e gli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva.
(*) G.U. 29 ottobre 1990, n. L 297."
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
Prima dello scadere di un periodo di quattro anni dall'entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione, in stretta cooperazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, ne valuta l'attuazione e il campo d'applicazione, proponendo eventuali modifiche alla luce dei progressi compiuti in materia di liberalizzazione degli appalti e concorrenza. Per quanto riguarda gli enti che esercitano una della attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione agisce in stretta collaborazione con il comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993.
Per quanto attiene al Regno di Spagna, tuttavia, la data del 1° gennaio 1993 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1996. Per quanto attiene alla Repubblica ellenica e alla Repubblica portoghese, la data del 1° gennaio 1993 è sostituita da quella del 1° gennaio 1998.
3. La raccomandazione 84/550/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, concernente la prima fase di apertura degli appalti pubblici per le telecomunicazioni (1), è senza effetto a decorrere dalla data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva.
G.U. 16 novembre 1984, n. L 298.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo, che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROMITA
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 45 della direttiva 93/38/CEE a decorrere dal 1° luglio 1993.