Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGGE 15 settembre 1990, n. 261

G.U.R.I. 19 settembre 1990, n. 219

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e annotato al 6 febbraio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(integrato dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989, presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, semprechè alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989. Per l'anno 1990 il termine per presentare la denuncia prevista dall'articolo 274 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è differito fino al 20 ottobre 1990.

2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente.

3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1, primo periodo, è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.

4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce.

5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonchè con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento.

6-bis. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990.

Art. 2

(modificato dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1989, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi. (1)

2. L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, pendenti presso le competenti autorità amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo raccomandata postale entro centottanta giorni dalla data suddetta all'autorità competente a decidere, indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso è definito per rinuncia, di cui è data comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto impugnato ed alle parti interessate. Nell'istanza il contribuente può chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 13-ter del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80:

"Art. 13-ter

Proroga termini

Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è fissato al 30 giugno 1991".

Art. 3

(integrato dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. Nel comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "che - direttamente o indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate" sono sostituite dalle seguenti: "che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.".

2. Le disposizioni di cui alla lettera a), comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano altresì ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.

3-bis. La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'articolo 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è differita al 31 dicembre 1990. Per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° ottobre 1990, ferma restando la validità degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta.

6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto n. 600 del 1973, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, in lire 13 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

Art. 3

(introdotto dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità contane della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, Š prorogato al 30 settembre 1990.

Art. 4

(modificato e integrato dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, limitatamente a quella dovuta per ammontari dell'aggio superiori a L. 8.000.000, è stabilita nella misura di L. 1.000.000 per ammontari compresi tra L. 8.000.001 e L. 20.000.000, di L. 2.000.000 per ammontari compresi tra L. 20.000.001 e L. 100.000.000 e di L. 3.000.000 per ammontari oltre L. 100.000.000.

2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi è superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta è ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.

3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal presente articolo ed il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 [sulla base di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1990] (periodo soppresso), in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sarà computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento è stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il termine del 30 novembre 1990.

3-bis. Ai fini della determinazione delle somme di denaro una tantum previste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.

3-ter. La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è ridotta al 10 per cento.

3-quater. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

"Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra è ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".

3-quinquies. In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'una tantum. Le disposizioni contenute nell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale.

3-sexies. Il bollo di quietanza non è dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4

(introdotto dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 5

(integrato dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331, e modificato dall'art. 18, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36)

[1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica, oltre quelli vigenti in favore degli enti locali, un sopracanone in favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo. Il sopracanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative. Al sopracanone non si applica il disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165] (comma abrogato).

2. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole "del demanio o del patrimonio" sono aggiunte le seguenti: "indisponibile e".

3. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.

3-bis. All'articolo 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi".

Art. 6

(modificato dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 102 al metro cubo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonchè sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

3. E' assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.

Art. 7

1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) acqua ragia minerale, da L. 6.450 a L. 29.500 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

b) petrolio lampante, da L. 25.000 a L. 43.200 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

c) "cherosene" destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da L. 2.500 a L. 4.320 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

d) oli da gas, da L. 43.420 a L. 86.840 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

e) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;

f) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;

g) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;

h) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustibile, da L. 9.000 a L. 24.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da L. 37.590 a L. 58.437 per cento kg.

Art. 8

(modificato e integrato dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331 e successivamente dall'art. 4, comma 1-bis, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202)

1. Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 1991.

[2. Sono soppresse la lettera B), punto 3), la lettera C), punto 1), e la lettera E), punto 4), della tabella A, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e successive modificazioni] (comma soppresso).

3. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, nel primo comma, è aggiunto, dopo il numero 10), il seguente: "11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg L. 6.000.".

3-bis. I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti di natura diversa, quelli impiegati come combustibili nei forni dei cementifici e quelli destinati alla produzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale.

4. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, per quanto concerne l'obbligo della denuncia del deposito ed il rilascio della licenza fiscale di esercizio e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

5. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) impiegati  per  generare  forza  motrice  in  lavori  di perforazione per
ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg .............................         9.000 [1]
2) impiegati    per    l'azionamento    di    macchine   idrovore   per  il
sollevamento delle acque  allo  scopo  di agevolare la coltivazione dei 
fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg .............................         9.000 [1]
3) impiegati  per  generare direttamente o indirettamente energia elettrica,
purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg .............................         2.840 [2] [3]
In caso   di   produzione   combinata  di  energia  elettrica  e  calore, i
quantitativi considerati  impiegati  nella  produzione  di energia elettrica
vengono determinati  con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso
dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.
4) da   usare   direttamente  come  combustibili  nei  forni  nei  quali la
temperatura della  superficie  di  scambio esposta al riscaldamento supera i
700°C, situati  nelle  raffinerie  e  negli  stabilimenti  che trasformano i
prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:
aliquota per cento kg .............................         9.000 [1].".
----------
[1] Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 7.560 per ettolitro.
[2] Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 2.386 per ettolitro.
[3] Per  gli  oli  da  gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per
l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire
4 per ettolitro e di lire 100 per cento kg.

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:
aliquote per cento kg:
a) densi .......................................             9.000
b) semifluidi ..................................            21.838
c) fluidi ......................................            24.406
d) fluidissimi .................................            57.785
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento ... 4.500
2) impiegati  per  generare  forza  motrice  in  lavori  di perforazione per
ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg .............................          9.000
3) impiegati  per  l'azionamento  di  macchine  idrovore per il sollevamento
delle acque  allo  scopo  di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui
terreni bonificati:
aliquota per cento kg .............................          9.000
4) impiegati  per  generare direttamente o indirettamente energia elettrica,
purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg .............................          2.840 [1]
In caso   di   produzione   combinata  di  energia  elettrica  e  calore, i
quantitativi considerati  impiegati  nella  produzione  di energia elettrica
vengono determinati  con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso
dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.
5) impiegati  per  produrre  direttamente  forza motrice con motori fissi in
stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:
aliquota per cento kg .............................          9.000
6) destinati,  quali  ingrediente,  alla  fabbricazione  dei  pannelli
fibro-legnosi:
aliquota per cento kg .............................          9.000
7) destinati  al  consumo  per  le  prove sperimentali e per il collaudo dei
motori marini,  nei  quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione
finanziaria:
aliquota per cento kg .............................          9.000
8) destinati  ai  consumi  interni delle raffinerie e degli stabilimenti che
trasformano gli  oli  minerali  in  prodotti  chimici  di  natura diversa,
e destinati alla produzione di ossidi di alluminio limitatamente agli oli combustibili densi: aliquota per cento kg ............................. 100 9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi. ---------- [1] Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di lire 100 per cento kg.

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati  nella  preparazione  di  "fanghi"  per  pozzi  nei  lavori di
perforazione per  ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo
nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
aliquota per cento kg .............................          9.000".
----------
[1] Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.

6. Le aliquote ridotte previste dalla lettera B), punto 2), per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, punto 3), per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze e punto 4), per la benzina impiegata per generare forza motrice nei lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 e successive modificazioni, sono stabilite in misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale.

7. Alla tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera D), punto III, lettera a), le parole "52 centistokes (7 gradi Engler)" sono sostituite dalle seguenti: "91 centistokes (12 gradi Engler)";

b) alla lettera D), punto III, lettera b), le parole "52 centistokes (7 gradi Engler)" sono sostituite dalle seguenti "91 centistokes (12 gradi Engler)".

8. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente: "Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 50 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.".

Art. 9

1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992. (1)

2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 9-sexies del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66:

"Art. 9-sexies

1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992".

Art. 10

(integrato dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da L. 546.000 a L. 764.400 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da L. 442.000 a L. 618.800 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

3. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di L. 618.800 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di L. 764.400 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

4. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 35 per cento.

4-bis. L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da Paesi della Comunità economica europea, di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è estesa all'importazione di bevande alcoliche provenienti anche da Paesi terzi.

4-ter. L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 5 della citata legge n. 213 del 1981 è commisurato ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. Il terzo comma dello stesso articolo 5 è abrogato. Il termine ultimo per l'incameramento della cauzione di cui al quarto comma dello stesso articolo 5 è fissato in dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni.

Art. 10

(introdotto dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331, successivamente integrato dall'art. 6-bis, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202)

1. Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonchè di bevande alcoliche per le quali la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni è consentito ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute fra la data dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione. In tali casi l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico o del registro memoriale previsti dall'articolo 95 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; al registro dovranno essere allegati gli esemplari delle bollette doganali e di esportazione vistate dalla dogana, ovvero, in mancanza, delle fatture vistata dalla dogana, validi per ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione.

2. E' fatto obbligo al produttore degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che la partita di spirito venduta non è stata corrisposta l'imposta di fabbricazione.

3. I soggetti che intendono avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione, prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti.

4. Salvo quanto previsto da altre norme legislative, nei casi di abuso si applica la sanzione di cui all'articolo 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

4-bis. Alle ditte di cui al comma 1 è consentito l'accredito dell'imposta di fabbricazione anche nel caso di estrazione dai propri magazzini fiduciari. L'accredito è consentito anche nel caso di acquisto di essenze e di estratti alcolici aromatizzanti per quantitativi di alcole corrispondenti in litri anidri a quelli contenuti negli estratti medesimi se destinati alla preparazione delle profumerie e delle bevande alcoliche, in quanto siano destinati all'esportazione anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria.

Art. 10

(introdotto dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924 è abrogato.

2. L'articolo 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, è abrogato.

3. La birra analcolica, con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non è soggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine.

Art. 11

(soppresso dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

[1. E' istituito, per il triennio 1991, 1992 e 1993, un fondo di lire 150 miliardi annui presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi a favore dei produttori agricoli operanti nel comparto dell'orticoltura, della florovivaistica e delle colture protette, al fine di accrescere la competitività di tali settori.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio provvedimento e sulla base degli appositi piani di settore approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), fissa i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo.

3. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio].

Art. 12

1. L'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991. Detto ammontare è comprensivo delle disponibilità necessarie per l'adeguamento dei trattamenti, di attività e di quiescenza, delle categorie di personale cui si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in conseguenza degli incrementi retributivi riconosciuti al personale soggetto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

(introdotto dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni annui derivanti da utilizzazione di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.

Art. 12

(introdotto dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.

Art. 13

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio

e della programmazione economica

SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura

e delle finanze

BATTAGLIA, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI