
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
DECRETO LEGGE 15 settembre 1990, n. 262
G.U.R.I. 20 settembre 1990, n. 220
Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 18 marzo 1993, n. 67 e annotato al 18 marzo 1993)
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il proseguimento dell'erogazione dei servizi sanitari mediante il ripianamento dei disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria attraverso l'assunzione di mutui da parte delle regioni e delle province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste, è finanziata mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della predetta disposizione.
2. I mutui di cui al comma 1, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
1. I mutui indicati nell'articolo 1, comma 1, da assumere entro l'anno 1990, possono essere concessi, in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili.
2. Le istanze di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria finanziabile a saldo devono contenere apposita dichiarazione attestante che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
3. I mutui non assunti negli anni indicati nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, possono essere contratti negli anni successivi.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(aggiunto dalla legge di conversione 19 novembre 1990, n. 334 e sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67)
1. Le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1989, determinate con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome mediante assunzione di mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, con onere a carico del bilancio statale. I mutui possono essere concessi nei limiti del novanta per cento in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili se non risultano ancora approvati i conti consuntivi. La concessione dei mutui per le quote a saldo è subordinata all'osservanza del disposto di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che deve essere attestato nella istanza ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 1.500 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di una quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 19 novembre 1990, n. 334)
1. Le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente.
2. Per il finanziamento della spesa autorizzata in eccedenza ai sensi del comma 1, le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesorieri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria.
3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. (1)
3-bis. Alla differenza residua si fa fronte:
a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158;
b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato. (1)
3-ter. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni e durata stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle rate di ammortamento provvedono gli enti mutuatari. (1)
3-quater. All'onere per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento della spesa di pertinenza statale, valutato in lire 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli enti mutuatari provvedono mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67:
"Art. 3
3. I mutui di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, devono essere assunti dalle regioni e province autonome entro il 31 dicembre 1993 per la estinzione delle anticipazioni straordinarie di cassa. Gli eventuali interessi sulle predette anticipazioni straordinarie maturati successivamente alla data del 31 dicembre 1993, rimangono a carico dei bilanci regionali e provinciali in aggiunta alla quota di cui al predetto articolo 3, comma 3-bis, lettera a), con separata evidenza nel contratto di mutuo".
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 è valutato in lire 830 miliardi per l'anno 1991, in lire 1.392 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 1.230 miliardi annui a decorrere dal 1993. Agli oneri relativi agli anni 1991 e 1992 si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
DE LORENZO, Ministro della sanità
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio
e della programmazione economica
FORMICA, Ministro delle finanze
MACCANICO, Ministro per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI