
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che, con l'entrata in vigore della L.R. 25/93, la presente legge si intende abrogata.
LEGGE REGIONALE 7 agosto 1990, n. 22
G.U.R.S. 11 agosto 1990, n. 38
Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002)
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che, con l'entrata in vigore della L.R. 25/93, la presente legge si intende abrogata.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che, con l'entrata in vigore della L.R. 25/93, la presente legge si intende abrogata.
Incremento del fondo di rotazione dell'IRCAC
(abrogato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che, con l'entrata in vigore della L.R. 25/93, la presente legge si intende abrogata.
Contributi e finanziamenti
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, concesse con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, sono interamente erogate dall'IRCAC, che procede alla erogazione del contributo in conto capitale contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge richiamata e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine degli adempimenti di cui al comma 1 l'IRCAC dovrà definire l'istruttoria ed erogare le somme entro sessanta giorni dalla notifica da parte dell'Assessore alla Presidenza del decreto di concessione del contributo.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale la Regione provvede annualmente all'assegnazione delle somme occorrenti all'IRCAC.
4. Resta ferma la competenza dell'Amministrazione regionale per la nomina dei collaudatori.
5. Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi determinatisi nel periodo intercorrente tra la emanazione del decreto di concessione di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e l'effettiva erogazione delle agevolazioni, le cooperative beneficiarie sono ammesse ad agevolazioni integrative commisurate ai predetti incrementi, previa motivata e documentata istanza da inoltrare alla Presidenza della Regione.
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che, con l'entrata in vigore della L.R. 25/93, la presente legge si intende abrogata.
Norma finanziaria
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni, di cui lire 69.000 milioni a carico dell'esercizio 1990 e lire 131.000 milioni a carico dell'esercizio 1991.
2. Al relativo onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60753 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. La spesa autorizzata dalla presente legge trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetti 06.01 e 06.02 mediante riduzione delle relative disponibilità di lire 34.500 milioni per l'anno 1990 e di lire 65.500 milioni per l'anno 1991 per ciascun progetto.
N.d.R. L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che, con l'entrata in vigore della L.R. 25/93, la presente legge si intende abrogata.