
LEGGE 7 agosto 1990, n. 245
G.U.R.I. 21 agosto 1990, n. 194
Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e annotato al 30 marzo 2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo
(abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25)
[1. Il piano triennale di sviluppo dell'università, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo scopo:
a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del Paese;
b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti didattici.
2. Le università predispongono e trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonchè le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La conferenza permanente dei rettori formula, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'interno sistema universitario.
3. Il piano, formulato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), è trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.
4. Il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Consiglio dei Ministri.]
Istituzione di nuove università e di nuove facoltà
(abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25)
[1. Il piano può prevedere anche l'istituzione di nuove università statali di cui indica le facoltà e i corsi di laurea contestualmente alla localizzazione di tali strutture.
2. L'istituzione di nuove università statali previste nel piano si attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di università statali già esistenti, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nelle nuove sedi.
3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonchè i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro, all'università statale cui fanno capo le nuove strutture.
4. L'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.
5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonchè dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.
6. Nel caso di istituzione di un facoltà decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono l'università, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'università. Dei professori eletti, due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione di nuove facoltà previste dal piano nella stessa o in altra sede di università esistenti.
8. Allorchè risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facoltà.
9. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono aperte dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento degli spazi e dei servizi didattici.
10. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura, è a tutti gli effetti quella in cui la stessa è ubicata.
11. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la prosecuzione dell'attività della struttura decentrata stabilisce, con le medesime procedure prescritte dall'articolo 1, la sua costituzione in università autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione della sua attività. Per la costituzione in università autonoma è necessario il conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3. La nuova università, con le facoltà e i corsi di laurea espressamente previsti dal piano, è costituita, a seguito del predetto parere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro; tale decreto definisce altresì i rapporti tra la nuova università e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova università adottano lo statuto.
12. Il piano può anche prevedere l'istituzione di nuove università statali mediante il trasferimento da altre università di strutture già esistenti. La nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite.]
Soppressione di strutture decentrate
(abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25)
[1. Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione, la struttura decentrata non può effettuare immatricolazioni. Essa è soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti, e comunque al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultino iscritti alla data di approvazione del piano predetto. Qualora nell'università che ha avviato la struttura da sopprimere esista un uguale corso di studi, gli studenti iscritti nella struttura da sopprimere hanno diritto ad esservi trasferiti, anche in soprannumero, con pieno riconoscimento degli studi effettuati.
2. Al personale tecnico e amministrativo che presta servizio nella struttura decentrata da sopprimere si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, fatto salvo comunque il diritto di trasferimento, anche in suprannumero, nell'università che ha attivato la sede decentrata. Il personale tecnico e amministrativo che risulti ancora in servizio presso la sede decentrata alla data di soppressione della sede stessa è soggetto a mobilità d'ufficio, anche verso amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente.
3. Il personale docente e i ricercatori assumono la sede di servizio presso l'università che ha attivato la struttura soppressa. Il senato accademico, sentiti l'interessato e i competenti consigli di facoltà, delibera in ordine all'assegnazione dei professori universitari e dei ricercatori e alle relative titolarità. Nel caso di titolarità diverse da quella di appartenenza, il Ministro, sentito l'interessato, adotterà i conseguenti provvedimenti su parere conforme del CUN.]
Attivazione delle strutture previste dal piano
(abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25)
[1. Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal piano, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, le università presentano al Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili per assicurarne il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilità delle risorse e, acquisito il parere del CUN, con proprio decreto, definisce le assegnazioni integrative eventualmente necessarie ed autorizza l'attivazione, che decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono presentate le proposte di attivazione. Nel caso di istituzione di nuove strutture ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro.]
Attuazione del piano
(abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25)
[1. Una quota parte, determinata nel piano, degli stanziamenti di parte corrente destinati alla sua attuazione, è riservata all'incremento delle dotazioni organiche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo da assegnare alle nuove istituzioni. L'incremento è attuato in relazione alla predetta disponibilità con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Per la ripartizione ed assegnazione alle università dei posti in organico così incrementati è obbligatorio il parere del CUN.
2. Una quota parte dei predetti stanziamenti non superiore al 2 per cento per il 1990, e all'1 per cento per gli anni successivi, è destinata, con decreto del Ministro, alle spese necessarie per la elaborazione del piano, la sua valutazione e la successiva verifica dell'attuazione.]
Università non statali
(abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25)
[1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale è conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari.
2. Le università non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette università. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.
3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle università non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione è prevista nel piano.]
CAPO II (1)
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' 1986-1990
Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 71, comma 1, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione annotata cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale e con decorrenza dal 17 maggio 1995 per il settore "ministeri".
Attuazione del piano quadriennale 1986-1990
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facoltà di magistero presso l'Università di Catania e la II Università di Napoli, sono istituiti con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10.
3. Le università possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorità nell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Per la costituzione della facoltà con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre università si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Istituzione del Politecnico di Bari
1. E' istituito il Politecnico di Bari. Esso è compreso fra le università statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le facoltà di ingegneria e di architettura dell'Università di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università di Bari relativi al funzionamento delle due facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.
3. Il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.
Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania
1. E' istituita presso l'Università di Catania la facoltà di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:
a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'Università di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, nonchè il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facoltà dell'Università di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attività didattica nel predetto Istituto in qualità di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni;
b) le modalità per il passaggio in proprietà o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;
c) la successione dell'Università nei rapporti giuridici facenti capo ad esso.
Istituzione della II Università di Napoli
1. E' istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II Università. Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione delle facoltà e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonchè le modalità attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I facoltà di medicina ed il passaggio della stessa alla II Università, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l'istituzione della II Università di Napoli avvenga contestualmente alla costituzione di più facoltà.
Aumento delle dotazioni organiche
1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 il Ministro è autorizzato a ripartire e ad assegnare alle università, per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unità. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole università, è determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'articolo 5.
3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, è incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.
4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai commi 1 e 3 potranno essere esperite prima della data di attivazione delle nuove istituzioni.
Disposizioni sul piano 1991-1993 e sul primo rapporto sullo stato della istruzione universitaria
1. Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'università 1991-1993, il piano è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992.
Attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria
1. In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria (tabella XXIX), può essere attuato, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni già attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sarà modificato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.
Fondo di incentivazione per il personale in servizio presso il Ministero (1) (2)
1. Al fine di incentivare le attività di promozione, programmazione e coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione universitaria e per la migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno finanziario 1990, un fondo pari a lire 3.630 milioni per l'attribuzione al personale in servizio presso il Ministero stesso di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.
2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.
3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.
4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero.
5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.
6. Le spese derivanti dal presente articolo sono comprese fra quelle di parte corrente di cui all'articolo 17, comma 1.
Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 71, comma 1, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione annotata cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale e con decorrenza dal 17 maggio 1995 per il settore "ministeri".
Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 71, comma 1, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione annotata cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale e con decorrenza dal 10 gennaio 1997 per il settore "ministeri".
Università del Mezzogiorno
(abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25)
[1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema universitario, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo delle università, è riservata alle università che hanno sede nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.]
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di lire 1.900.000 milioni, di cui lire 950.000 milioni di parte corrente e lire 950.000 milioni di parte capitale.
2. Per gli anni 1990-1992 la spesa è determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi della lettera d) del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978.
3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 11 è determinata rispettivamente in lire 30.000 milioni ed in lire 14.500 milioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:
a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590";
b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano quadriennale per le università".
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK