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LEGGE REGIONALE 1° agosto 1990, n. 19

G.U.R.S. 4 agosto 1990, n. 37

Istituzione del consiglio regionale di sanità.

N.d.R. Per effetto dell'art. 129, comma 12, della L.R. 2/2002 è soppresso il Consiglio regionale di sanità.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 38/1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale della sanità, il Consiglio regionale di sanità, con funzioni di organo tecnico consultivo del Governo regionale e dell'Assessorato regionale della sanità, per la materia attinente alla tutela della salute e all'assistenza sanitaria.

Art. 2

Compiti

1. Il Consiglio regionale di sanità esprime parere obbligatorio e non vincolante sulle seguenti materie:

a) schema di piano sanitario regionale;

b) programmi globali di prevenzione e di riabilitazione;

c) programmi di realizzazione di opere di costruzione, di ristrutturazione e di trasformazione di immobili destinati ad attività sanitaria;

d) programmi di competenza regionale relativi all'accrescimento, al completamento, al rinnovo, al miglioramento ed ammodernamento delle attrezzature delle unità sanitarie locali e delle istituzioni di assistenza sanitaria e relativi finanziamenti.

2. I pareri di cui al comma 1 devono essere resi nel termine massimo di novanta giorni dalla richiesta per lo schema di piano sanitario regionale, e di trenta giorni per gli altri casi. Decorsi tali termini l'Amministrazione può provvedere prescindendo dal parere del Consiglio.

3. L'Assessore regionale per la sanità può altresì richiedere il parere del Consiglio su qualsiasi argomento attinente alla tutela della salute e all'assistenza sanitaria.

Art. 3

Composizione

(integrato dall'art. 8 della L.R. 38/95)

1. Il Consiglio regionale di sanità è costituito da:

a) l'Assessore regionale per la sanità, che lo presiede;

b) i direttori e gli ispettori regionali dell'Assessorato della sanità;

c) il direttore regionale per la programmazione;

d) il direttore regionale per il bilancio;

e) il direttore dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;

f) quattro rappresentanti delle unità sanitarie locali siciliane designati dall'ANCI sanità;

g) il vicepresidente del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico regionale (O.E.R.);

h) un rappresentante del Ministero della sanità;

i) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei medici;

l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei farmacisti;

m) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi;

n) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei veterinari;

n bis) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi

o) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia;

p) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti tra quelli presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.);

q) i tre direttori degli istituti di igiene delle università siciliane;

r) il capo del servizio sanitario della Regione militare della Sicilia;

s) un rappresentante del Comitato regionale della Croce rossa italiana;

t) nove esperti in materia sanitaria eletti dall' Assemblea regionale siciliana, con voto limitato ad uno, scelti tra professori universitari ordinari e primari ospedalieri con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e forniti di competenze funzionali alle esigenze del servizio sanitario regionale nei seguenti settori:

1) area medica;

2) area chirurgica;

3) programmazione economico-sanitaria;

4) demografica e statistica sanitaria;

5) ingegneria sanitaria;

6) materno infantile;

7) neuro-psichiatrico;

u) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative tra l'ospedalità privata.

2. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un vicepresidente. I componenti durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati.

3. Ai componenti del Consiglio spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e delle sezioni operative regolarmente costituite, la cui misura è determinata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, nonché il trattamento di missione, ove ne ricorrano i presupposti, nella misura prevista per i direttori regionali. (1)

(1)

Vedi D.P. 14/08/96: "Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio regionale di sanità".

Art. 4

Funzionamento

1. Le modalità di insediamento e di funzionamento del Consiglio regionale di sanità sono disciplinate da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Eventuali modifiche al regolamento di cui al comma 1, possono essere apportate previo parere favorevole del Consiglio.

3. Il Regolamento deve fra l'altro prevedere le modalità di costituzione e di funzionamento di sezioni competenti alla trattazione di specifiche materie o questioni. (1)

(1)

Con Decr. Pres. 30/01/96, n. 6 è stato emanato il "Regolamento per l'insediamento e il funzionamento del Consiglio regionale di sanità istituito con la legge regionale 1 agosto 1990, n. 19"

Art. 5

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati l'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, e le leggi regionali 21 febbraio 1977, n. 6, e 1° agosto 1977, n. 85.

Art. 6

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che si quantifica in lire 100 milioni, si fa fronte, per l'esercizio in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 41205 del bilancio della Regione.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° agosto 1990.

NICOLOSI