
LEGGE 30 luglio 1990, n. 218
G.U.R.I. 6 agosto 1990, n. 182
Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153 e con annotazioni alla data 29 dicembre 2022)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Fusioni, trasformazioni e conferimenti
(integrato dall'art. 1 comma 24, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349)
1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, [nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine] (parole soppresse) (1).
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonchè ai conferimenti dell'azienda, ovvero di rami di essa, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio. (2)
Parole soppresse dall'art. 49, comma 5, del D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 481.
In deroga alle disposizioni di cui al comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 620, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Modalità di attuazione
1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:
a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;
b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;
c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;
d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:
1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;
2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;
3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.
[2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonchè da enti locali territoriali.] (comma abrogato) (1)
3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".
Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. a), del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 153.
Rapporti di lavoro
1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.
2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:
a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;
b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;
c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico
1. E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Vigilanza sul gruppo creditizio
(abrogato dall'art. 161, comma 1, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:
a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle holding finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;
b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;
c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;
d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempli specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:
1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;
2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;
3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;
4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti;
5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;
6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;
e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.
2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni.]
Emanazione delle norme delegate
1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Norme fiscali
(modificato dall'art. 28, comma 1, e integrato dall'art. 71, della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.
2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quali iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma (1). Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta. (2)
2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.
2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'art. 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonchè quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonchè di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.
4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.
5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (2)
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (3)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Per effetto dell'art. 28, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la disposizione sopra annotata si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo la data di entrata in vigore della richiamata legge 413.
Vedi D.M. Finanze 24 novembre 1995, n. 517.
Per effetto dell'articolo 1, comma 23, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, che sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, il termine di cui all'articolo annotato è differito al 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.