Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1990

G.U.R.I. 4 luglio 1990, n. 154

Modifiche alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/84, con il quale si stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale si è provveduto alla modifica delle tabelle A e B annesse alla citata legge n. 720/84;

Considerato che la citata legge n. 720/84 è stata emanata al fine di conferire ai flussi finanziari del settore pubblico una maggiore chiarezza e trasparenza nonchè per potenziare le disponibilità della tesoreria statale, in modo da ridurre il ricorso da parte del Tesoro al mercato finanziario con l'emissione dei titoli del debito pubblico;

Ritenuta la necessità di includere nella tabella A i comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, attesa la rilevanza che hanno assunto nell'ambito dei flussi finanziari pubblici i fondi gestiti dai predetti enti;

Ritenuta la necessità di modificare l'indicazione "Consorzi e associazioni di comuni e province" in "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni", attesa la rilevante incidenza sul fabbisogno pubblico che hanno assunto i flussi finanziari delle istituzioni associative fra tutti gli enti territoriali;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il riferimento alla popolazione per le categorie di "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni" e di "Comunità montane", tenuto conto del notevole incremento dei fondi pubblici che gestiscono le suddette istituzioni, anche quando sono costituite tra enti territoriali aventi popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella tabella A tutte le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate nonchè aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici, sia per la loro connotazione giuridica sia perchè i loro flussi finanziari interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

L'indicazione "Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti" compresa nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificata come segue: "Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

Art. 2

Le indicazioni "Consorzi e associazioni di comuni e di province, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti" e "Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 20.000 abitanti" comprese nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono modificate rispettivamente come segue: "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti" e "Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti".

Art. 3

L'indicazione "Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto" compresa nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificata come segue: "Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici".

Art. 4

La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti che con il presente decreto sono assoggettati al predetto sistema è fissata al 1° ottobre 1990.

Detti enti provvederanno a versare, entro il 28 settembre 1990, nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito.

Gli enti medesimi dovranno provvedere, altresì, allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 gennaio 1991, disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove trattisi di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ANDREOTTI

Il Ministro del Tesoro: CARLI