
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 57, comma 16, della L.R. 10/99.
LEGGE REGIONALE 6 giugno 1990, n. 8
G.U.R.S. 9 giugno 1990, n. 28
Norme per favorire l'aggiornamento dei pubblici dipendenti e lo sviluppo della telematica al servizio della pubblica amministrazione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 57, comma 16, della L.R. 10/99.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 57, comma 16, della L.R. 10/99.
1. Al fine di favorire l'aggiornamento giuridico dei pubblici dipendenti, la diffusione e lo sviluppo della telematica al servizio della pubblica amministrazione, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare una convenzione per agevolare l'utilizzo, da parte di uffici regionali ed enti locali, dell' "Osservatorio telematico per l'aggiornamento degli enti pubblici", realizzato dall'Istituto per la pubblica amministrazione in collaborazione con la SIP.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 57, comma 16, della L.R. 10/99.
1. La convenzione avrà durata triennale e dovrà essere disdetta, con preavviso di sei mesi, nell'ipotesi in cui si provveda da parte della Regione a regolare diversamente la materia.
2. La convenzione dovrà prevedere:
a) l'obbligo di mantenere in attività l'Osservatorio per tutta la durata della convenzione;
b) le modalità di corresponsione e di aggiornamento dell'intervento finanziario di cui alla presente legge;
c) la possibilità di accedere all'Osservatorio, senza ulteriori compensi all'Istituto, per tutti gli uffici regionali e gli enti locali che ne facciano richiesta;
d) l'addestramento dei pubblici dipendenti che utilizzeranno l'Osservatorio.
3. La convenzione potrà essere rinnovata fintantochè non venga attuato il piano informatico regionale. All'attuazione del piano informatico la convenzione potrà essere modificata in modo da diffondere l'Osservatorio attraverso la rete telematica regionale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 57, comma 16, della L.R. 10/99.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 la spesa di lire 3.600 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1990 - 1992, codice 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.
2. All'onere di lire 3.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 57, comma 16, della L.R. 10/99.