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ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 22 maggio 1990, n. 549

G.U.R.S. 30 giugno 1990, n. 31

Liquidazione delle indennità di abbattimento previste dalla legge 2 agosto 1988, n. 218.

Ai sindaci dei comuni della Sicilia

Ai presidenti dei comitati di gestione

unità sanitarie locali della Sicilia

Ai responsabili dei servizi veterinari

unità sanitarie locali della Sicilia

Ai responsabili dei servizi economico - finanziari

unità sanitarie locali della Sicilia

e, p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana

All'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Al Ministero della sanità

direzione generale servizi veterinari

Alle Prefetture delle province della Regione Siciliana

All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia

Al commissario di Governo della Regione Siciliana

Agli uffici veterinari provinciali della Sicilia

Ai collegi dei revisori dei conti

delle unità sanitarie locali della Sicilia

All'associazione regionale allevatori

Alla federazione regionale coltivatori diretti

Alla confederazione regionale coltivatori

Alla federazione regionale agricoltori

La legge 2 giugno 1988, n. 218 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988) ha profondamente innovato la misura e le modalità di concessione delle indennità dovute per gli animali infetti sospetti di infezione o di contaminazione, per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo dell'abbattimento e del relativo indennizzo.

L'art. 2, comma 4, di tale legge prevede che, ad esclusione dei casi di tubercolosi e brucellosi (disciplinati da particolari disposizioni), ai proprietari degli animali abbattuti è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato dell'animale, calcolata secondo i criteri e le modalità fissate con successivo decreto interministeriale.

Il valore medio di mercato, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 298/89, è ricavato dalla media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati su tutte le piazze e riportati nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo).

In assenza del rilevamento ISMEA, il valore di mercato degli animali abbattuti sarà ricavato dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria nei bollettini settimanali pubblicati, anteriormente alla data di abbattimento, dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e riferiti ai mercati indicati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 20 luglio 1989, n. 298.

Per le categorie di animali che non risultano nei bollettini o, in mancanza dei bollettini camerali dei mercati di cui ai sopracitati allegati, il valore di mercato sarà fissato da una commissione avente sede presso questo Assessorato. Le indennità in parola, sia se determinate a livello locale, ai sensi dell'art. 2, primo e secondo comma, e art. 5, primo comma, sia se determinati dalla commissione prevista dall'art. 5, comma 2°, sono erogate direttamente da questo Assessorato, utilizzando le quote a destinazione vincolata, gravanti sul F.S.N. per la parte afferente le profilassi delle malattie infettive e diffusive.

Un'indennità, pari all'80% del valore, attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione, è concessa qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento, l'autorità sanitaria disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati.

Documentazione per l'indennizzo

Ai fini della corresponsione dell'indennità di abbattimento dovrà essere prodotta la sottoelencata documentazione, in triplice copia, di cui una in originale:

A) istanza dell'interessato diretta all'Assessore regionale per la sanità, per il tramite del sindaco del comune di competenza;

B) attestazione di un veterinario pubblico ufficiale, eventualmente assistito, senza oneri per l'Amministrazione, da un rappresentante dell'associazione di categoria indicata nell'art. 3 del D.M. n. 298/1989;

C) decreto del sindaco con cui è stato disposto l'abbattimento e, se prevista, la distruzione degli animali infetti, sospetti di infezione e contaminazione;

D) attestato del sindaco da cui risulti la completa esecuzione dell'ordinanza di cui al punto C);

E) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla legge 2 giugno 1988, n. 218;

F) se trattasi di animali iscritti nei libri geneologici, un attestato rilasciato dall'associazione allevatori, giuridicamente riconosciuta, da cui risulti che gli animali erano iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici dei meticci riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

G) qualora trattasi di animali soggetti a vaccinazione obbligatoria, attestato della U.S.L. dal quale risulti che gli animali abbattuti e distrutti erano stati vaccinati in conformità alla ordinanza della competente autorità sanitaria;

H) ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennità base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, la documentazione sopraelencata dovrà essere completata da una dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA, competente per territorio, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

I) nell'ipotesi in cui è consentita l'utilizzazione delle carni degli animali abbattuti per uso alimentare o per altri utilizzi, occorre allegare anche:

1) nel caso di vendita, le fatture, o, qualora queste non siano previste dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo venditore dalla quale risulti quantità e qualità delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalità del compratore;

2) nel caso di utilizzo delle carni per usi alimentari familiari, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo dalla quale risulti quantità e qualità delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonchè specificazione che le stesse sono state e saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.

Il valore delle carni nei casi di cui ai punti 1 e 2, se collegati ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, viene stabilito, caso per caso, dalla commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 5 del D.M. 20 luglio 1989, n. 298;

L) nell'ipotesi in cui sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli e prodotti zootecnici contaminati, è necessario allegare anche il verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o prodotti distrutti nonchè la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatti da un tecnico della materia iscritto all'albo;

M) provvedimento con cui il sindaco fissa la misura dell'indennità dovuta agli allevatori, aventi diritto, che deve essere calcolata per gli animali abbattuti, per quelli morti dopo la denuncia della malattia, nonchè per eventuali animali sacrificati nel corso dell'indagine ufficiale ai fini dell'accertamento della malattia stessa.

Diritto all'indennizzo

Particolare valore in merito al diritto del proprietario degli animali a percepire l'indennità è data dal fatto che lo stesso abbia rispettato le norme previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, nonchè dalle ordinanze in materia di vaccinazione obbligatoria.

Attualmente le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di polizia veterinaria non costituiscono più reato e sono soggetti alla semplice sanzione amministrativa pecuniaria, rientrando tutte nell'ipotesi di cui all'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le ipotesi di denuncia ai sensi dell'art. 500 del C.P.

Conseguentemente, per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative norme di attuazione.

La legge 2 giugno 1988, n. 218, stabilisce che, in caso di accertamento di infrazioni, l'indennità viene corrisposta solo a conclusione favorevole del procedimento connesso all'irrogazione della sanzione amministrativa.

Tale dizione corrisponde, nel campo delle sanzioni amministrative, a quella di cui all'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, che parla di sentenza, passata in giudicato, di assoluzione. Infatti, ai fini della corresponsione o meno dell'indennità di abbattimento, l'avvenuto pagamento della sanzione, senza opposizione, equivale a sentenza di condanna passata in giudicato.

Ai fini dell'indennità, più che la sentenza di condanna, rileva la sentenza di assoluzione: il sistema, infatti, precedente alla legge n. 689/81 prevedeva che in caso di accertamento di una violazione l'indennità non spettava, salvo che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione.

Nel sistema dell'illecito amministrativo, alla sentenza penale di assoluzione può assimilarsi o un decreto di archiviazione per non sussistenza del fatto ovvero la sentenza che, in sede di opposizione, annulla il decreto ingiuntivo con motivazioni tali da precludere un nuovo provvedimento ingiuntivo.

Da ciò deriva che, anche in caso di mancato pagamento della somma ingiunta, la mancata opposizione esclude definitivamente il diritto all'indennità di abbattimento.

L'Assessore: ALAIMO