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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 26

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 7 maggio 1990, n. 21

Modifiche ed integrazioni al comma 5 dell'art. 13 del regolamento di attuazione della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 recante: "Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale dei portatori".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Il quinto comma dell'articolo 13 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 è così modificato:

"Il pagamento delle rette verrà effettuato dalle UU.SS.LL. di provenienza dell'assistito che riceveranno il finanziamento necessario, tranne che per i Centri gestiti da Associazioni senza fini di lucro e con utenti assistiti in regime di internato, per i quali il pagamento sarà effettuato dalla U.S.L. nella quale è ubicata la struttura".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 27 aprile 1990

Clemente di San Luca