
LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 26
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 7 maggio 1990, n. 21
Modifiche ed integrazioni al comma 5 dell'art. 13 del regolamento di attuazione della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 recante: "Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale dei portatori".
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Il quinto comma dell'articolo 13 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 è così modificato:
"Il pagamento delle rette verrà effettuato dalle UU.SS.LL. di provenienza dell'assistito che riceveranno il finanziamento necessario, tranne che per i Centri gestiti da Associazioni senza fini di lucro e con utenti assistiti in regime di internato, per i quali il pagamento sarà effettuato dalla U.S.L. nella quale è ubicata la struttura".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 27 aprile 1990
Clemente di San Luca