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LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 5

G.U.R.S. 21 aprile 1990, n. 20

Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto della Regione per il triennio 1990-1992.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 4/1992)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 7 della L.R. 4/92)

Art. 2

(abrogato dall'art. 7 della L.R. 4/92)

Art. 3

1. E' autorizzata, a norma dell'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, la reiscrizione della somma di lire 1.799, milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo 55921), corrispondente a parte dell'economia di spesa, accertata a tutto l'esercizio 1987, di cui all'art. 15 della medesima legge e destinata agli interventi per l'ampliamento ed il potenziamento della rete stradale al servizio dell'agricoltura nel territorio dei comuni della Valle del Belice.

Art. 4

1. E' autorizzata la reiscrizione della somma di lire 60.000 milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo 55923), corrispondente all'economia, accertata a chiusura dell'esercizio 1988, di parte della spesa autorizzata per l'anno finanziario 1988 per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1988, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 17 aprile 1990.

NICOLOSI