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ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 17 marzo 1990, n. 529

Legge 16 marzo 1987, n. 115, art. 3. Presidi sanitari per i soggetti affetti da diabete mellito. Norme aggiuntive e modificative della circolare assessoriale n. 469 del 19 gennaio 1989.

Con circolare n. 469 del 19 gennaio 1989 di pari oggetto questo Assessorato ha impartito direttive in ordine alla individuazione dei limiti e delle modalità di erogazione dei presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito.

Poiché sembra che la linea di condotta non sarebbe stata eseguita in maniera uniforme da parte degli operatori del settore nelle diverse UU.SS.LL. e in considerazione anche del fatto che si è ritenuto utile inserire nuove prescrizioni oltre che modificare alcune delle precedenti, si ritiene opportuno precisare ed integrare il contenuto della sopra citata circolare.

Preme sottolineare, al fine di evitare interpretazioni difformi, che la prima prescrizione dei presidi sanitari ai soggetti diabetici dovrà essere effettuata dallo specialista diabetologo che opera nei servizi di cui al 2° capoverso della predetta circolare. E' questi infatti che fornirà gli indirizzi generali, per quanto riguarda i presidi di cui il diabetico ha bisogno, al medico di base, che potrà poi provvedere alle successive prescrizioni.

Sembra opportuno ancora una volta far rilevare che destinatari delle prestazioni previste dalla legge n. 115/87 debbono essere soltanto i soggetti affetti da "diabete mellito" riconosciuti tali in base ad accertamento sanitario inequivocabile.

Al fine pertanto di assicurare la necessaria uniformità di orientamento nella individuazione dei pazienti interessati a questa normativa, la malattia diabetica è definita da una iperglicemia a digiuno (³ 140 mg.% plasma venoso, ³ 120 mg.% sangue venoso o capillare) e/o in risposta (dopo ³ 120) ad un carico orale di glucosio di 75 g. (³ 200 mg.% plasma venoso, ³ 180 mg.% sangue venoso e ³ 200 mg.% sangue capillare).

Non sembra superfluo ricordare che a parte dovrà essere considerata l'iperglicemia a digiuno che insorge in gravidanza. Considerato che il diabete in gravidanza, dopo il parto, può avere due esiti: ritorno alla normalità, evoluzione verso una ridotta tolleranza glicidica o verso un diabete permanente, si richiama l'attenzione degli operatori del settore di invitare, al momento della consegna della tessera, la posseditrice a sottoporsi ad una prova di carico orale di glucosio dopo sei mesi dal parto o dal termine dell'allattamento per definire correttamente il tipo di diabete al fine del mantenimento o meno della tessera che dà diritto ai benefici previsti dalla Legge.

Non essendo più attuale parte di quanto prescritto al 1° capoverso di pag. 3 si legga soltanto: "Non sono da considerare presidi sanitari gli alimenti dietetici".

Per quanto riguarda la fornitura dei presidi sanitari direttamente prescrivibili ai diabetici e concedibili in proprietà le SS.LL. dovranno attenersi alle seguenti procedure, integrative o sostitutive di quelle in vigore con la circolare 469:

1) Strisce reattive per la determinazione estemporanea della glicemia capillare in confezione da 50 pezzi.

Una confezione al mese ai pazienti con diabete di tipo 1° e di tipo 2° in fase di insulinodipendenza.

Una confezione ogni due mesi ai pazienti con diabete di tipo 2° non insulino dipendenti.

Eventuali prescrizioni superiori alla fruizione abituale per quei soggetti che necessitano di più determinazioni glicemiche giornaliere, devono essere esplicitamente ed adeguatamente motivate dal prescrittore.

2) Strisce reattive per la determinazione della glicosuria e della chetonuria in confezione da 25 pezzi.

Oltre che ai pazienti già individuati al punto A 2) della circolare 469 tali strisce potranno essere prescritte ai soggetti diabetici non in trattamento insulinico nella quantità di una confezione da 25 pezzi ogni due mesi.

3) Lancette pungidito.

Sono concesse, comprese quelle per la puntura indolore connesse ai dispositivi pungidito, ai pazienti con diabete di tipo 1° e di tipo 2° in fase di insulinodipendenza fino ad un massimo di 30 al mese.

Ai pazienti di tipo 2° non insulinodipendenti fino ad un massimo di 30 ogni due mesi. Ai portatori di microinfusori e ai soggetti (specialmente bambini) che praticano più determinazioni glicemiche giornaliere, può essere concesso un numero superiore a quanto sopra prescritto fermo restando che la motivazione di tale aumento deve essere di volta in volta annotata nella prescrizione del medico curante.

4) Iniettori per insulina a penna (erogabili solo a favore di soggetti insulinodipendenti).

Su precisa indicazione dei servizi di diabetologia, degli specialisti diabetologi delle UU.SS.LL., dei servizi diabetologici ospedalieri, degli ambulatori degli istituti universitari cui afferiscono le scuole di specializzazione in diabetologia e degli ambulatori specialistici gestiti da enti morali convenzionati con la Regione, può essere prescritta la fornitura di iniettori per insulina a penna con relativi accessori (aghi e cartucce).

Ciò allo scopo di permettere al soggetto diabetico la somministrazione di insulina ripartita più volte nell'arco della giornata, con conseguente miglioramento del regime terapeutico dello stesso.

Relativamente alle modalità di erogazione, mentre si conferma quanto già prescritto con la circolare n. 469 del 19 gennaio 1989, si dà possibilità alle UU.SS.LL. di fornire i presidi e gli ausili per i soggetti diabetici tramite la propria organizzazione territoriale dei servizi, fermo restando la facoltà per l'utente di scegliere liberamente il centro di prelievo dei prodotti in questione.

Gli uffici competenti delle UU.SS.LL. effettueranno il pagamento delle spettanze dovute alle farmacie entro 30 giorni dalla data di presentazione delle distinte riepilogative con allegate le prescrizioni secondo le procedure e le modalità di cui all'ultimo capoverso (pag. 4) del punto A) della più volte citata circolare n. 469.

Non appare superfluo infine ricordare che, in considerazione anche della limitata disponibilità finanziaria, allo scopo di contenere i costi nel quadro di una sana gestione amministrativa e per evitare eventuali possibili abusi, è necessario attivare il più scrupoloso e sistematico controllo sull'attività prescrittiva dei medici di base, come già espresso nella circolare n. 469, senza con ciò privare dei presidi o ausili indispensabili coloro che possono trarre i maggiori benefici nel contesto sociale e produttivo.

Si confida nella fattiva e già provata collaborazione.