
LEGGE 16 marzo 1990, n. 48
G.U.R.I. 19 marzo 1990, n. 65
Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianità professionale di almeno cinque anni.
2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI